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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland il 30 aprile 2013 - Ewaen Fred Ogieriakhi / Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

(Causa C-244/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

Questioni pregiudiziali

Se si possa affermare che il coniuge di un cittadino dell'Unione europea, il quale all'epoca non era a sua volta cittadino di uno Stato membro, abbia "soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante" ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE 2, in una situazione in cui la coppia aveva contratto matrimonio nel maggio del 1999, il diritto di soggiorno era stato concesso nell'ottobre del 1999 e i coniugi avevano concordato, al più tardi all'inizio del 2002, di vivere separati ed entrambi avevano iniziato a vivere con conviventi diversi alla fine del 2002.

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, e tenendo presente che il cittadino di un paese terzo che rivendichi un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, sulla base di un soggiorno continuativo di cinque anni antecedente all'aprile 2006, deve altresì dimostrare, tra l'altro, la conformità di tale soggiorno ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68 , se il fatto che, nel corso di detto asserito periodo di cinque anni, il cittadino dell'Unione abbia lasciato il domicilio coniugale e il cittadino del paese terzo abbia successivamente iniziato la convivenza con un'altra persona, in un nuovo domicilio coniugale che non è stato fornito né messo a disposizione dall'(ex) coniuge cittadino dell'Unione, significhi che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1612/68 non sono soddisfatti.

In caso di soluzione affermativa alla prima questione e di soluzione negativa alla seconda questione, se, ai fini della valutazione se uno Stato membro abbia erroneamente trasposto, o non abbia altrimenti adeguatamente applicato, i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva del 2004, il fatto che il giudice nazionale chiamato a conoscere di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione abbia ritenuto necessario proporre un rinvio pregiudiziale sulla questione sostanziale della titolarità del diritto di soggiorno permanente del ricorrente, costituisca, di per sé, un elemento che tale giudice può prendere in considerazione nel determinare se la violazione del diritto dell'Unione fosse evidente.

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1 - Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2 - Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).