Language of document : ECLI:EU:F:2011:166

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑56/05

Peter Strobl

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Candidati iscritti in un elenco di riserva anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli – Art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto – Legittimo affidamento – Principio di uguaglianza – Discriminazione in base all’età»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strobl chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione, del 7 ottobre 2004, che fissa il suo inquadramento al grado A*6.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

[Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 3, c), e 31; allegato XIII, art. 12, n. 3]

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, 27, primo comma, e 29, n. 1; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Vincitori di concorsi generali assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 – Applicazione delle nuove disposizioni – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 3; allegato XIII, artt. 12, n. 3, e 13, n. 2)

5.      Funzionari – Assegnazione – Corrispondenza tra il grado e il posto – Assegnazione ad un posto di grado superiore – Diritto al reinquadramento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, e 62, primo comma)

1.      Un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la necessità di riforme statutarie. Inoltre, il diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili e, per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito.

Vero è che un legittimo affidamento nel mantenimento dei precedenti criteri statutari di inquadramento nel grado avrebbe potuto, eventualmente, risultare da assicurazioni precise e concordanti in tal senso. Per contro, un legittimo affidamento del genere non poteva in nessun caso giustificarsi in presenza di un avviso, asseritamente impreciso, nel senso che un nuovo Statuto era in corso di elaborazione e ancor meno in presenza dell’indicazione, anch’essa asseritamente vaga, dell’inquadramento in cui l’assunzione sarebbe stata effettuata.

(v. punti 39 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punti 9, 13 e 98)

2.      L’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha per sua natura l’effetto, in quanto disposizione transitoria di carattere speciale, di derogare alle norme di carattere generale figuranti nelle disposizioni permanenti dello Statuto, di modo che non esiste alcuna contraddizione tra tale articolo, da una parte, e l’art. 5, n. 3, lett. c), o l’art. 31 dello Statuto, dall’altra.

Per giunta, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è privo di efficacia retroattiva e non pregiudica i pretesi diritti quesiti dei vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1° maggio 2004.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punti 62 e 101)

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. (punti 48 e segg.)

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, causa F‑20/06, De Luca/Commissione (punto 86)

3.      Il legislatore, nell’ambito della riforma dello Statuto, ha potuto, da una parte, disporre che i vincitori dei concorsi per i quali un’assunzione nel grado A 7 era stata prevista prima del 1° maggio 2004 sarebbero stati ormai assunti nel grado A*6 e, dall’altra, ridurre in tale occasione le retribuzioni relative a tali gradi.

Procedendo in tal modo, il legislatore non ha violato il principio di uguaglianza e, in particolare, il divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età, dato che la tabella di corrispondenza dei gradi figurante all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e la tabella degli stipendi mensili di base sono manifestamente estranee a qualsiasi presa in considerazione, diretta o indiretta, dell’età degli interessati.

Per giunta, conformemente alla regola che risulta dall’art. 7, n. 1, dall’art. 27, primo comma, e dall’art. 29, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il livello dei posti è fissato in relazione alla loro natura, alla loro importanza e alla loro ampiezza, indipendentemente dalle qualificazioni degli interessati, la tabella di corrispondenza dei gradi figurante all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto distingue il grado di base A*5 dal grado superiore A*6, al fine di tener conto dell’esperienza richiesta per i posti di tale livello.

Di conseguenza, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto impone all’autorità che ha il potere di nomina di tenerne conto, nell’interesse del servizio, nella determinazione, in maniera oggettiva, del livello dei posti da coprire.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (punti 98 e 104); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (punto 105)

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (punto 81)

4.      Salvo impedire qualsiasi evoluzione legislativa, il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora tali disposizioni si rivelino meno favorevoli delle precedenti per i funzionari.

D’altro canto, risulta dall’art. 3 dello Statuto che la nomina di un funzionario trova necessariamente la sua origine in un atto unilaterale dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) e che solo dopo essere stato oggetto di una siffatta decisione il vincitore di un concorso può rivendicare la qualità di funzionario e, pertanto, reclamare il beneficio delle disposizioni statutarie.

Per quanto riguarda l’inquadramento nel grado di funzionari nominati a partire dal 1° maggio 2004, esso poteva essere legittimamente effettuato solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore a tale data. Durante il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, tali criteri erano fissati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Inoltre, la legittimità di un atto impugnato si valuta in relazione agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dello stesso e l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per fissare le condizioni di ammissione ai concorsi in relazione alle esigenze del servizio. Pertanto, un funzionario non può dedurre la violazione del principio di uguaglianza ad opera dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto dal solo fatto che, alla luce delle esigenze dei servizi, concorsi diretti all’assunzione di funzionari a gradi superiori al suo siano stati indetti dopo la riforma dello Statuto. Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda il fatto che avvisi di posto vacante siano stati riservati, in settori specifici, a candidati titolari di gradi superiori a quello dell’interessato.

Per giunta, la possibilità offerta alle istituzioni dall’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto di assumere funzionari in qualità di giuristi linguisti al grado A*7 si spiega con il loro profilo particolare sul mercato del lavoro e, in particolare, con le difficoltà che le istituzioni possono incontrare per assumerli.

Infine, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, o della decisione impugnata adottata sul fondamento di tale disposizione, non ha carattere discriminatorio rispetto ai funzionari che hanno iniziato la loro carriera più giovani dell’interessato all’interno dell’Unione europea. In tale contesto esistono conseguenze, nel corso della carriera, della mancata presa in considerazione, nell’inquadramento iniziale nel grado, di tutta l’esperienza acquisita prima dell’assunzione da parte dell’istituzione. In siffatta ipotesi l’esperienza utile ai posti da coprire è stabilita in maniera oggettiva, alla luce delle esigenze del servizio, all’atto della determinazione del livello di tali posti nel bando di concorso e procedendo a tale determinazione dell’esperienza utile l’amministrazione persegue un obiettivo legittimo senza procedere ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata. Per di più, alla luce dello scopo del servizio pubblico europeo, le persone che hanno lavorato come funzionari non sono, in linea di principio, in una situazione analoga a quella di persone che abbiano acquisito un’esperienza al di fuori delle istituzioni. Infatti, contrariamente, di norma, alle persone esterne, i funzionari si costruiscono un’esperienza pertinente delle istituzioni, dato che essi hanno già dato prova delle loro capacità nel realizzare i compiti di queste ultime nell’ambito delle caratteristiche particolari dell’organizzazione amministrativa europea e dei rapporti di lavoro previsti dallo Statuto in materia, segnatamente, di subordinazione, di valutazione e di disciplina, nonché in un contesto multiculturale e di tradizioni diverse.

(v. punti 79, 81, 82 e 87)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Campoli/Commissione, cit. (punto 105); Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. (punti 86 e 113); 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (punti 43, 44 e 52); 15 novembre 2001, causa T‑142/00, Van Huffel/Commissione (punto 52)

Tribunale della funzione pubblica: 15 giugno 2006, causa F‑25/05, Mc Sweeney e Armstrong/Commissione (punto 39); 3 maggio 2007, causa F‑123/05, Bracke/Commissione (punti 51 e 56); Davis e a./Consiglio, cit. (punto 81)

5.      Dal combinato disposto dell’art. 7, n. 1, e dell’art. 62, primo comma, dello Statuto, in forza del quale il funzionario ha diritto alla retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto, risulta che, dopo la determinazione del grado, e quindi del livello retributivo del funzionario, quest’ultimo non può vedersi affidare un posto non corrispondente a tale grado. In altri termini, il grado, e quindi lo stipendio al quale il funzionario ha diritto, determina le mansioni che possono essergli affidate. Di conseguenza il principio della corrispondenza tra il grado e il posto autorizza altresì ogni funzionario a rifiutare un’assegnazione ad un posto non corrispondente al suo grado e quindi, in definitiva, a rifiutare funzioni non corrispondenti alla sua retribuzione.

Anche se un funzionario accetta di coprire un posto corrispondente ad un grado superiore al suo, il principio di corrispondenza tra il grado e il posto non attribuisce al funzionario alcun diritto al reinquadramento del suo posto in un grado superiore.

(v. punti  90 e 92)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 maggio 1991, causa T‑18/90, Jongen/Commissione (punto 27); 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione (punto 367); 22 dicembre 2005, causa T‑146/04, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (punto 141)