Language of document : ECLI:EU:F:2008:47

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

24 aprile 2008

Causa F‑61/05

Raffaele Dalmasso

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento in un gruppo di funzioni – Domanda di revisione dell’inquadramento e della retribuzione fissati al momento dell’assunzione – Ex agente ausiliario assunto come agente contrattuale – Art. 3 bis e art. 80, nn. 2 e 3, del RAA – Mansioni rientranti in diversi gruppi di funzioni – Parità di trattamento – Ricorso infondato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Dalmasso chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione 21 marzo 2005, recante rigetto della sua domanda del 7 dicembre 2004, riqualificata come reclamo, proposta contro la decisione con cui sono stati fissati il suo inquadramento e la sua retribuzione al momento della sua assunzione in qualità di agente contrattuale, e, per quanto necessario, della decisione originaria con cui sono stati fissati lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione secondo il contratto firmato il 16 settembre 2004, nonché, dall’altra, il risarcimento dei danni da lui valutati in EUR 25 000.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 53, terzo comma, e 80, n. 2)

2.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Applicabilità del titolo IV, relativo agli agenti contrattuali, non subordinata alla previa adozione della descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun tipo di mansioni dei vari gruppi di funzioni di tali agenti

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 52 e 80, n. 3, e titolo IV; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Parità di trattamento – Differenze tra il regime pecuniario degli agenti ausiliari e quello degli agenti contrattuali – Insussistenza di discriminazione

4.      Funzionari – Parità di trattamento – Trattamento differenziato delle varie categorie di agenti in materia di garanzie statutarie e di prestazioni previdenziali – Insussistenza di discriminazione

1.      L’amministrazione non commette un errore manifesto di valutazione inquadrando nel gruppo di funzioni I un agente contrattuale cui sono state attribuite funzioni comprendenti lo spostamento di tramezzi e di porte, l’organizzazione di traslochi, l’ordinazione di nuovi mobili o di riparazioni, la gestione logistica degli archivi, l’avviamento di contatti con i responsabili di immobili per le questioni relative al guardianaggio, ai parcheggi, alla manutenzione e alle pulizie, l’approvvigionamento regolare e sufficiente dei servizi relativamente al materiale d’ufficio, la sorveglianza del consumo dei fondi, l’organizzazione di riunioni e la prenotazione di sale, la sorveglianza delle richieste di fornitura di bevande e spuntini. Funzioni del genere, infatti, corrispondono a mansioni manuali e lavori d’ufficio che non eccedono, in intensità, un livello di attività di sostegno amministrativo ai sensi dell’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti, relativamente al gruppo di funzioni I. Per giunta, la parte di iniziativa e di autonomia che sarebbe lasciata all’agente contrattuale per il buon compimento delle mansioni summenzionate non è tale da rimettere in discussione la loro qualificazione come «mansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo», ai sensi della citata disposizione, e non impedisce appunto che un controllo venga esercitato da funzionari o da agenti temporanei.

D’altro canto, anche supponendo che l’agente contrattuale esercitasse in precedenza queste stesse funzioni in qualità di agente ausiliario rientrante nel gruppo di funzioni VII, categoria C, funzioni tipo di tale categoria, come quelle di segretario, dattilografo, centralinista o agente incaricato dell’esecuzione di semplici lavori d’ufficio, così come previste dall’art. 53, terzo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, corrispondono a quelle descritte all’art. 80, n. 2, del detto Regime relativamente al gruppo di funzioni I.

(v. punti 52-54, 56 e 57)

2.      Nessuna disposizione del Regime applicabile agli altri agenti o del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il Regime applicabile agli altri agenti, fa dipendere l’applicabilità del titolo IV di tale Regime, relativo agli agenti contrattuali, e, in particolare, delle sue disposizioni relative alla loro assunzione, dall’adozione della descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun tipo di mansioni che caratterizzano ciascuno dei gruppi di funzioni al quale possono appartenere gli agenti contrattuali, descrizione figurante all’art. 80, n. 3, di detto Regime. Al contrario, l’art. 52 del Regime applicabile agli altri agenti – ai sensi del quale la durata effettiva del contratto degli agenti ausiliari, destinati ad essere sostituiti con il tempo dagli agenti contrattuali, come risulta dal ‘considerando’ 36 del regolamento n. 723/2004, non può oltrepassare il 31 dicembre 2007 e dopo il 31 dicembre 2006 non possono essere più assunti nuovi agenti ausiliari – è tale da confermare l’applicabilità immediata del detto titolo IV in quanto in tale articolo non viene fatta menzione della previa attuazione dell’art. 80, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punto 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409, punto 40)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409, punto 52)

3.      Il legislatore comunitario è libero in qualsiasi momento di apportare alle norme dello Statuto le modifiche che ritiene conformi all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli, per i funzionari o agenti interessati, a condizione però che siano salvaguardati i diritti regolarmente acquisiti da questi ultimi e che le persone specificamente interessate dalla nuova disciplina siano trattate in maniera identica. Esso non può quindi essere considerato responsabile di aver fatto ricorso alla creazione di una nuova categoria di agenti, gli agenti contrattuali – soggetti ad un regime pecuniario diverso da quello degli agenti ausiliari – categoria destinata a sostituire con il tempo quelle degli agenti ausiliari e dei funzionari di categoria D, dal momento che non sono stati irregolarmente rimessi in discussione diritti acquisiti dai funzionari o dagli agenti assunti sulla base del precedente Statuto e dal momento che gli agenti rientranti nella nuova categoria siano stati trattati in maniera identica. Per giunta, le informazioni diffuse sul sito Intranet della Commissione, in ordine ad una determinata percentuale di riduzione delle retribuzioni a seguito della trasformazione di contratti di agente ausiliario in contratti di agente contrattuale, non possono far sorgere un legittimo affidamento, in capo all’interessato, quanto al diritto ad una riduzione precisa, trattandosi di una media da applicare ai vari casi individuali.

(v. punti 78, 79 e 81)

Riferimento:

Corte: 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione (Racc. pag. 463, punti 5 e 6)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 85)

Tribunale della funzione pubblica: De Smedt/Commissione, cit. (punto 71)

4.      Non possono essere messe in discussione le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di persone impiegate dalle Comunità, vuoi come funzionari in senso proprio, vuoi come agenti appartenenti alle diverse categorie disciplinate dal Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, la definizione di ciascuna di queste categorie corrisponde a legittime esigenze dell’amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa è chiamata ad espletare. Non può pertanto considerarsi come una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e delle prestazioni previdenziali, talune categorie di persone occupate presso le Comunità possano godere di garanzie o di prestazioni previdenziali non accordate ad altre categorie. In particolare, la situazione degli agenti disciplinati dal Regime applicabile agli altri agenti è caratterizzata generalmente dal carattere contrattuale del rapporto di impiego, mentre il rapporto giuridico tra un funzionario e l’amministrazione è di natura statutaria. Poiché esistono differenze giuridiche obiettive tra le varie categorie di persone occupate presso le Comunità, il principio di parità di trattamento non trova applicazione al riguardo.

(v. punto 82)

Riferimento:

Corte: 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82 e 123/82, Celant e a./Commissione (Racc. pag. 2995, punto 22)

Tribunale di primo grado: De Smedt/Commissione, cit. (punti 54 e 55)

Tribunale della funzione pubblica: De Smedt/Commissione, cit. (punto 76)