Language of document : ECLI:EU:C:2016:701

Cause riunite da C8/15 P a C10/15 P

Ledra Advertising Ltd e altri

contro

Commissione europea

e

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro – Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Funzioni della Commissione europea e della Banca centrale europea – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Condizioni – Obbligo di monitorare la compatibilità di tale protocollo d’intesa con il diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016

1.        Impugnazione – Motivi di impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

2.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Stipulazione di un protocollo d’intesa con uno Stato membro – Imputazione alla Commissione e alla Banca centrale europea – Esclusione

(Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, art. 13, § 3)

3.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Assegnazione di nuovi compiti alla Commissione e alla Banca centrale europea – Assenza di effetti sui compiti conferiti dai trattati UE e FUE a tali istituzioni – Possibilità di eccepire l’illecita esecuzione di tali compiti nel contesto di un ricorso per risarcimento

(Art. 17, § 1, TUE; art. 263 TFUE, 268 TFUE et 340, paragrafi. 2 e 3, TFUE; Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, art. 13, §§ 3 e 4)

4.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Stipulazione di un protocollo d’intesa con uno Stato membro – Obbligo in capo alla Commissione di monitorare la compatibilità del protocollo con il diritto dell’Unione

(Art. 17, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, art. 13, §§ 3 e 4)

5.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Stipulazione di un protocollo d’intesa che prevede la conversione in azioni dei depositi non garantiti di una banca centrale nazionale e il congelamento temporaneo di altri depositi non garantiti da tale banca – Restrizione ingiustificata del diritto di proprietà dei depositanti – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, art. 12)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34‑38)

2.      Una partecipazione della Commissione e della Banca centrale europea, come quella prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, alla procedura che sfocia nella sottoscrizione del protocollo d’intesa con uno Stato membro non consente di qualificare quest’ultimo come atto loro imputabile. Infatti, le funzioni affidate alla Commissione e alla Banca nell’ambito del citato trattato, per quanto importanti, non implicano alcun potere decisionale proprio. Peraltro, le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo Meccanismo europeo di stabilità.

(v. punti 52, 53)

3.      Il fatto che una o più istituzioni dell’Unione possano avere un determinato ruolo nel quadro del meccanismo europeo di stabilità non cambia la natura degli atti dello stesso, i quali sono estranei all’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, se siffatta conclusione è atta a incidere sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, essa non vieta che si possano contestare alla Commissione e alla Banca centrale europea comportamenti illegittimi connessi, eventualmente, all’adozione di un protocollo d’intesa in nome del meccanismo europeo di stabilità, nel contesto di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE.

A questo riguardo, i compiti affidati alla Commissione dal Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità le impongono, come prevede l’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo, l’obbligo di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi da detto meccanismo. Di riflesso, tale istituzione conserva, nell’ambito di detto trattato, il suo ruolo di custode dei trattati, quale risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, cosicché essa dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo d’intesa sulla cui compatibilità con il diritto dell’Unione nutra dubbi.

(v. punti 54, 55, 58, 59)

4.      Per quanto gli Stati membri non attuino il diritto dell’Unione nell’ambito del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, cosicché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non gli si applica in tale quadro, la Carta si applica nondimeno alle istituzioni dell’Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del quadro giuridico dell’Unione. Del resto, nell’ambito dell’adozione di un protocollo d’intesa concluso tra il meccanismo europeo di stabilità e uno Stato membro, la Commissione è tenuta, ai sensi tanto dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le affida il compito generale di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, quanto dell’articolo 13, paragrafi 3 e 4, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal meccanismo europeo di stabilità, a garantire che siffatto protocollo sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

(v. punto 67)

5.      Per quanto riguarda un protocollo d’intesa sottoscritto da uno Stato membro e dalla Commissione in nome del meccanismo europeo di stabilità, tenuto conto del suo obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro, e alla luce del rischio imminente di perdite finanziarie cui sarebbero stati esposti i depositanti presso le due banche interessate in caso di fallimento di queste ultime, misure che prevedano, in particolare, che una banca nazionale riassuma i depositi garantiti da un’altra banca nazionale, la conversione in azioni dei depositi non garantiti della prima banca, con pieno diritto di voto e diritti ai dividendi, nonché il congelamento temporaneo di un’altra parte di tali depositi non garantiti, non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà dei ricorrenti. Esse non possono, dunque, essere considerate come restrizioni ingiustificate di tale diritto, garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 71, 73‑75)