Language of document : ECLI:EU:C:2016:879

Causa C316/15

Timothy Martin Hemming e altri

contro

Westminster City Council

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Procedure di autorizzazione – Nozione di oneri che ne possono derivare»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016

Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Regime di autorizzazione – Requisito del pagamento di una tassa – Parte della tassa corrispondente ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa – Inammissibilità – Parte recuperabile in caso di rigetto della domanda di autorizzazione – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 13, § 2)

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta al requisito del pagamento, al momento della presentazione di una domanda diretta a ottenere il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione, di una tassa di cui una parte corrisponda ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa, anche se tale parte è recuperabile in caso di rigetto di detta domanda.

La questione se la tassa che un richiedente è tenuto a versare sia rimborsabile in caso di rigetto della sua domanda di licenza è ininfluente rispetto alla qualificazione della stessa quale onere ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Invero, il fatto di dover pagare una tassa configura un’obbligazione finanziaria, e quindi un onere, che il richiedente deve adempiere affinché la sua domanda sia esaminata, a prescindere dal fatto che l’importo possa essere successivamente recuperato in caso di rigetto di detta domanda.

Per essere conformi all’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva, gli oneri considerati devono, a norma di tale disposizione, essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure. Per calcolare gli importi dei diritti a carattere remunerativo, uno Stato membro ha facoltà di prendere in considerazione non solo i costi, materiali e retributivi, che sono direttamente connessi al compimento delle operazioni di cui essi costituiscono il corrispettivo, ma anche la parte delle spese generali dell’amministrazione competente imputabili a tali operazioni.

I costi di cui tener conto non possono ricomprendere le spese connesse all’attività generale di vigilanza dell’autorità in questione, visto che, da un lato, l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 riguarda soltanto i costi delle procedure e, dall’altro, persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso alle attività di servizi. Infatti, tale obiettivo non sarebbe conseguito da un’esigenza di rifinanziamento dei costi connessi alla gestione e alle attività di polizia amministrativa, che comprendono segnatamente i costi collegati all’individuazione e alla repressione delle attività non autorizzate, del regime di autorizzazione di cui trattasi.

(v. punti 28, 29, 31‑34 e dispositivo)