Language of document : ECLI:EU:T:2005:357

Causa T‑28/02

First Data Corp. e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di carte di pagamento Visa — Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte — Attestazione negativa — Regola abolita nel corso del procedimento — Interesse ad agire — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Perdita dell’interesse a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere

2.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che concede un’attestazione negativa in applicazione delle norme di concorrenza — Domanda di annullamento parziale riguardante una disposizione dell’accordo che beneficia dell’attestazione — Eliminazione della disposizione considerata nel corso del giudizio — Assenza di interesse concreto ed attuale a proseguire il ricorso — Interesse riguardante situazioni future e incerte — Esclusione

(Artt. 81, n. 1, CE, 230 CE e 233 CE)

1.      Il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

A tale proposito, la ricevibilità di un ricorso dev’essere valutata al momento in cui è depositato l’atto introduttivo. Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, il Tribunale può dichiarare d’ufficio che non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.

(v. punti 34-38)

2.      Il ricorrente in un procedimento diretto all’annullamento di un’attestazione negativa rilasciata dalla Commissione ad un terzo ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 17 non presenta più un interesse concreto ed attuale qualora il suo ricorso si riferisca solo alla parte della detta attestazione relativa ad una disposizione di un accordo tra imprese e tale disposizione sia stata nel frattempo eliminata dalle parti dell’accordo.

Da un lato, un’eventuale sentenza del Tribunale che pronunciasse l’annullamento da esso richiesto non potrebbe più provocare le conseguenze previste dall’art. 233 CE, in quanto la Commissione non potrebbe più adottare una nuova, diversa, decisione in merito ad una disposizione che non esiste più.

D’altro lato, l’eventualità, in futuro, dell’introduzione nell’accordo di una clausola analoga a quella eliminata non è sufficiente perché il ricorrente possa far valere un interesse concreto e attuale, e non solamente ipotetico, ad ottenere l’annullamento da esso richiesto.

Infine, l’annullamento richiesto non è necessario per fondare un eventuale ricorso per il risarcimento dei danni proposto dal ricorrente dinanzi ai giudici nazionali contro le parti dell’accordo. Infatti, un’attestazione negativa non è vincolante per i giudici nazionali, pur costituendo un elemento di fatto di cui questi ultimi devono tener conto. Essa esprime soltanto l’opinione della Commissione che, in base agli elementi a sua conoscenza, non vi è motivo perché essa intervenga. L’attestazione negativa non rispecchia alcuna valutazione definitiva, ed in particolare nessuna pronuncia per la quale la Commissione abbia competenza esclusiva. Poiché l’art. 81, n. 1, CE è direttamente applicabile, i singoli possono invocarlo nei giudizi nazionali e far derivare da esso diritti, e poiché i giudici nazionali possono eventualmente disporre anche di altre informazioni sulle circostanze particolari della fattispecie, essi sono naturalmente tenuti a farsi un’opinione propria in base ai fatti di cui dispongono, riguardo all’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE a determinati accordi. In ogni caso essi possono chiedere alla Corte una pronuncia pregiudiziale sulla validità di un’attestazione negativa, cosicché il ricorrente non sarebbe in alcun modo privato, in caso di eventuale controversia, della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi al giudice nazionale.

(v. punti 40, 42-43, 47-51)