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Ricorso proposto il 25 settembre 2009 - RWE Transgas / Commissione

(Causa T-381/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE Transgas a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger e S. Einhaus)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 89, lett. a), periodo 3, della decisione della Commissione 12 giugno 2009, C (2009) 4694, in quanto gli ordinativi della ricorrente e della Gazprom in esso previste devono essere considerate congiuntamente e insieme non possono superare il 50% finché tra loro sussistano accordi sostanziali e a lungo termine di fornitura del gas;

in subordine, annullare l'intera decisione, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, importatrice di gas nella Repubblica ceca, contesta una lettera della Commissione datata 12 giugno 2009 e indirizzata alla Bundesnetzagentur, l'autorità tedesca di regolamentazione per il settore dell'energia, nella quale la Commissione invita quest'ultima a modificare determinati aspetti della sua autorizzazione di deroga concessa in base all'art. 22 della direttiva 2003/55/CE 1 per il progetto di un gasdotto relativo al condotto di allacciamento all'oleodotto del Mar Baltico (in prosieguo: l'"OPAL"). La ricorrente lamenta che una delle condizioni della Commissione comporta la limitazione o il divieto di accesso della ricorrente alle capacità di trasporto nei punti di uscita della OPAL nella Repubblica ceca.

A sostegno del ricorso la ricorrente, in primo luogo, afferma che la convenuta, non avendole permesso di prendere posizione sulla condizione a proprio carico prima della sua decisione, ha violato il suo diritto di essere sentita.

In secondo luogo viene dedotto che la convenuta, non avendole dato la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, ha violato il diritto della ricorrente di accesso ai documenti.

Infine, la ricorrente lamenta che la convenuta ha erroneamente applicato l'art. 22, n. 4, della direttiva 2003/55/CE, nonché il principio di proporzionalità, il principio di uguaglianza e l'obbligo di motivazione (art. 253 CE).

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).