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Ricorso presentato il 24 settembre 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-379/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione C (2009) 5497 del 13 luglio 2009 relativa ai regimi di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN. 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre).

Condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione C(2009) 5497 del 13.7.2009 relativa al regime di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre).

L'impugnazione si fonda su cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ritiene la decisione impugnata viziata da violazione dell'art. 87, par. 1°, Trattato CE, in quanto le disposizioni legislative, ritenute aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, non possiederebbero la caratteristica della selettività, e ciò sia in ragione della possibilità per qualunque operatore del settore agricolo di beneficiare delle aliquote agevolate dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre, sia in virtù della sostanziale diversità tra le coltivazioni in serre e le coltivazioni a cielo aperto, nelle quali il costo di produzione rappresentato dal gasolio per il riscaldamento non esiste.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 87, 1° paragrafo, Trattato CE, deduce anche l'insussistenza di qualunque distorsione della concorrenza causata dalle previsioni legislative in questione. Richiama, a sostegno della propria tesi, anche gli orientamenti comunitari per il settore agricolo e forestale 2007-2013, i quali, al punto, 167, espressamente affermano che le esenzioni totali o parziali dall'imposta sui carburanti destinati ad attività agricola primaria non sono tali da creare distorsioni della concorrenza in ragione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole dell'Unione europea

Con il terzo motivo viene denunciata una carenza di motivazione sempre in relazione alla affermata distorsione della concorrenza.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8 della direttiva 92/81/CE1, 15 della direttiva 2003/96/CE2, nonché degli artt. 33, 36 e 87 del Trattato CE. Si fa valere in particolare che le esenzioni erano espressamente autorizzate dalle direttive menzionate e che, in ogni caso, la verifica della compatibilità con il diritto comunitario va eseguita tenendo presente, non solo, le regole sulla concorrenza, ma anche e soprattutto le disposizioni sulla politica agricola comune. Si sostiene a questo riguardo che la politica agricola comune è destinata a prevalere sulle regole di concorrenza. Ne risulterebbe che le misure contestate in linea con gli scopi enunciati dall'art. 33 del Trattato, non vi sarebbe alcun margine per poter far prevalere l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia il vizio di violazione dell'art. 87, par. 3°, Trattato CE, ritenendo, comunque, applicabile la deroga di cui alla citata norma con specifico riferimento all'applicabilità della deroga per ragioni di tutela ambientale richiamata al punto 3.5. degli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo del 2000.

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1 - Direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 316, del 31.10.1992, pag. 12).

2 - Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, del 31.10.2003, p. 51).