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Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-275/13)1

[«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione con i candidati al concorso – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27, primo comma, e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria (GU 2013, C 75 A, pag. 1)

Dispositivo

Il bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria, è annullato.

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

Il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese relative ai loro interventi.

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1 GU C 207 del 20.7.2013.