Language of document : ECLI:EU:T:2015:1000





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015 –
Italia / Commissione

(causa T‑275/13)

«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione con i candidati al concorso – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27, primo comma, e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»

1.                     Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 40)

2.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 44‑47)

3.                     Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti – Rispetto del regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 (Statuto dei funzionari, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 51‑53, 87)

4.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Artt. 263, comma 2, TFUE e 296 TFUE) (v. punto 65)

5.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione fondata sulla necessità di scegliere un numero ristretto di lingue di comunicazione interna – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 70, 71, 76, 77, 86, 100, 118, 129)

6.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Portata [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 88, 89)

7.                     Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punto 133)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria (GU 2013, C 75 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria, è annullato.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese relative ai loro interventi.