Language of document : ECLI:EU:T:2016:340

Causa T‑276/13

Growth Energy
et

Renewable Fuels Association

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Associazione – Mancanza di incidenza diretta nei confronti dei membri – Irricevibilità – Dazio antidumping a livello nazionale – Trattamento individuale – Campionamento – Diritti della difesa – Divieto di discriminazione – Dovere di diligenza»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria operante per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti – Ricorso proposto parallelamente da un membro – Irricevibilità del ricorso dell’associazione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria operante per la tutela e la rappresentanza di suoi membri – Ricorso presentato in qualità di rappresentante di membri privi del diritto di voto – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Dazi diversi imposti a imprese diverse – Ricevibilità circoscritta, per ciascuna impresa, alle disposizioni che la riguardano in modo specifico

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 157/2013)

4.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Ricorso di un’associazione di categoria operante per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Effetti dell’annullamento nei confronti di suoi membri – Portata

(Art. 263, comma 4, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria operante per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricorso presentato a titolo individuale – Ricorso diretto a salvaguardare i diritti procedurali dell’associazione – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 7, 19, §§ 1 e 2, e 20, § 2, 4 e 5)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su produttori che non hanno esportato il prodotto gravato da un dazio antidumping

(Art. 263, comma 4, TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su produttori che non hanno esportato il prodotto gravato da un dazio antidumping

(Art. 263, comma 4, TFUE)

8.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Esistenza di altri mezzi di ricorso – Irrilevanza

(Art. 263, comma 4, TFUE)

9.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 3)

10.    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Interesse ad agire di un’associazione di categoria operante per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri

(Art. 263, comma 4, TFUE)

11.    Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5)

12.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Obbligo di imporre dazi individuali a ciascun fornitore – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Imposizione di dazi individuali agli esportatori o produttori inclusi nel campione che abbiano cooperato all’inchiesta

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, § 5, e 17, §§ 1 e 3)

13.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Modifica della composizione di un campione – Potere discrezionale della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 17)

14.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Obbligo di imporre dazi individuali a ciascun fornitore – Eccezioni – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Difficoltà di fissazione di un prezzo all’esportazione individuale per un produttore incluso in un campione che abbia cooperato all’inchiesta – Esclusione

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5)

15.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Antidumping – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale

16.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Obbligo per l’istituzione di spiegare le ragioni dell’evoluzione della sua posizione durante il procedimento amministrativo – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

17.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

18.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Violazione – Annullamento del regolamento antidumping impugnato – Presupposto – Possibilità per l’impresa interessata di far approdare il procedimento amministrativo a un risultato diverso in mancanza di tale violazione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 7)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 49‑51)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58, 59)

4.      Gli effetti dell’annullamento di un regolamento possono prodursi nei confronti di tutti i membri di un’associazione di categoria, operante per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri, che abbia presentato un ricorso ma esclusivamente nei limiti in cui i ricorsi di detti membri sarebbero stati ricevibili.

Infatti, diversamente, un’associazione di categoria potrebbe invocare la legittimità ad agire di taluni dei suoi membri per ottenere l’annullamento di un regolamento a vantaggio di tutti i suoi membri, inclusi coloro che non soddisfano, individualmente, le condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ciò equivarrebbe ad eludere le norme relative ai requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento.

(v. punti 60, 61)

5.      Dal momento che il regolamento antidumping di base n. 1225/2009 accorda garanzie procedurali alle persone intervenute nel processo di adozione di un regolamento che istituisce dazi antidumping, alle associazioni che rappresentano gli interessi dell’industria interessata da un regolamento siffatto e che hanno partecipato al procedimento antidumping deve essere riconosciuta, trattandosi di parti interessate nel procedimento, la legittimazione ad agire in quanto direttamente ed individualmente interessate, qualora i loro ricorsi di annullamento siano diretti alla salvaguardia dei rispettivi diritti procedurali.

Il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione europea è, infatti, idoneo a contraddistinguere tale soggetto in rapporto all’atto in questione solo qualora la normativa dell’Unione applicabile gli riconosca talune garanzie procedurali.

(v. punti 81, 82, 87)

6.      I produttori di un prodotto gravato da un dazio antidumping che non sono coinvolti nell’esportazione di quest’ultimo nell’Unione sono direttamente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal regolamento che impone dazi antidumping qualora sia accertato che un volume significativo del prodotto proveniente da tali produttori era stato esportato in maniera regolare nell’Unione durante il periodo d’inchiesta.

Infatti, la ricevibilità di un ricorso avverso un regolamento che impone dazi antidumping non dipende dallo status di produttore o di esportatore della parte ricorrente. Poiché i dazi antidumping sono collegati ai prodotti esportati, un produttore, anche se non ha la qualità di esportatore di detti prodotti, può risultare sostanzialmente pregiudicato dall’imposizione di tali dazi antidumping sul prodotto di cui trattasi importato nell’Unione.

Inoltre, anche ammesso che gli esportatori sopportino il dazio antidumping e che sia accertato che la catena commerciale del prodotto interessato venga interrotta in modo tale che essi non siano in grado di ripercuotere il dazio antidumping sui produttori, l’istituzione di un dazio antidumping muta le condizioni, previste dalla legge, alle quali la commercializzazione di detto prodotto avrà luogo sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, la posizione legale dei produttori in questione sul mercato dell’Unione sarà, in ogni caso, pregiudicata direttamente e sostanzialmente.

In tale contesto, la struttura degli accordi contrattuali fra gli operatori commerciali all’interno della catena commerciale del prodotto interessato non incide affatto sulla questione se il regolamento che istituisce dazi antidumping riguardi direttamente un produttore di tale prodotto. Inoltre, il fatto che un produttore sappia esattamente quali merci da esso prodotte vengono esportate verso l’Unione del pari non incide sulla questione se questi subisca direttamente un pregiudizio per effetto del regolamento che istituisce dazi antidumping.

(v. punti 97, 104, 108, 110, 114, 116, 117)

7.      I produttori di un prodotto gravato da un dazio antidumping i quali non siano coinvolti in alcun modo nella sua esportazione nell’Unione sono individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un regolamento che istituisce un dazio antidumping qualora, in primo luogo, essi siano in grado di dimostrare di essere stati individuati negli atti della Commissione o del Consiglio o presi in considerazione nelle indagini preparatorie e, in secondo luogo, la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal dazio antidumping che costituisce oggetto di tale regolamento.

A questo proposito, la questione relativa a chi effettivamente abbia attuato le pratiche di dumping di cui trattasi non è dunque pertinente al fine di determinare se i produttori siano individualmente interessati dal regolamento impugnato. Infatti, i produttori di cui trattasi subiscono le conseguenze dell’imputazione delle pratiche antidumping anche se tali pratiche non vengono loro imputate.

Peraltro, l’imputazione delle pratiche di dumping all’impresa di cui viene esaminata la legittimazione ad agire non è una condizione necessaria per concludere nel senso dell’incidenza individuale sulla medesima. L’imputazione della pratica di dumping ad un produttore o ad un esportatore è un elemento idoneo a contraddistinguerlo, ma non è un prerequisito per tali operatori economici.

Inoltre, il fatto che le istituzioni abbiano deciso di non utilizzare i dati forniti dai produttori interessati per calcolare un margine di dumping individuale nei loro confronti non può escludere la ricevibilità di un ricorso proposto da tali produttori.

(v. punti 122, 134, 135, 139)

8.      Per quanto riguarda la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la questione se il ricorrente abbia altri mezzi di ricorso per far valere i propri diritti non influenza assolutamente l’esame dell’incidenza diretta e individuale in relazione al regolamento impugnato.

(v. punto 147)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 157)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 158‑160)

11.    Tenuto conto della loro natura e del loro impianto sistematico, gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui fa parte l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping), non figurano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Solo nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC o qualora l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi dell’OMC spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC.

Per quanto riguarda il recepimento dell’accordo antidumping de l’OMC nel diritto dell’Unione, discende dall’adozione stessa del regolamento n. 765/2012 diretto a modificare il regolamento antidumping di base che, tramite l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, l’Unione aveva inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto dell’OMC, contenuto nella specie agli articoli 6.10 e 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.

Atteso, inoltre, che il legislatore dell’Unione, adottando il regolamento n. 765/2012 al fine di applicare le raccomandazioni e le decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC, non riteneva necessario modificare i termini «importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte», al pari dei termini «fornitore» e «[non] possibile» figuranti all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, si deve concludere che tali termini devono essere interpretati in conformità agli articoli 6.10 e 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(v. punti 175, 177, 178, 180, 183, 184)

12.    L’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 e l’articolo 9.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping) prevedono che, in linea di principio, un dazio antidumping deve essere riscosso individualmente presso ciascun fornitore su tutte le importazioni di un prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza. Emerge dal testo di tali disposizioni che un operatore che non viene considerato rivestire la qualità di «fornitore» non ha diritto all’imposizione di un dazio antidumping individuale nei suoi confronti.

Secondo il diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ogni esportatore o produttore che è stato incluso nel campione e che ha dunque collaborato con l’autorità incaricata dell’inchiesta per tutta la durata della medesima soddisfa le condizioni per poter essere considerato un «fornitore» ai sensi dell’articolo 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.

Per quanto attiene alle disposizioni del regolamento di base, l’articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento, deve essere interpretato in conformità con le disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC. Inoltre, dall’articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento antidumping di base, interpretati in conformità al diritto dell’OMC, emerge altresì che, se anche i produttori che non sono stati inclusi nel campione iniziale sono legittimati a beneficiare del calcolo di un margine individuale, lo sono parimenti, a fortiori, i produttori che sono stati inclusi in tale campione. A tal riguardo, l’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base ricorda che si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell’articolo 17 di detto regolamento.

Ne consegue che, in applicazione delle disposizioni del regolamento antidumping di base, ciascun esportatore o produttore che è stato incluso nel campione dei fornitori del prodotto oggetto del dumping e che ha dunque collaborato con le istituzioni per tutta la durata dell’inchiesta soddisfa le condizioni per essere considerato un «fornitore» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento.

(v. punti 187, 192‑194)

13.    Qualora, nell’ambito di un’inchiesta relativa al dumping, la Commissione decide di ricorrere al campionamento, l’obiettivo della costituzione di un campione di produttori esportatori consiste nello stabilire, nel caso di un’inchiesta limitata, il più esattamente possibile, la pressione sui prezzi subita dall’industria dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione ha il potere di modificare, in qualsiasi momento, la composizione di un campione a seconda delle esigenze dell’inchiesta. Infatti, nessuna disposizione dell’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) oppure del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 obbliga le istituzioni a mantenere i produttori inclusi originariamente nel campione dei fornitori del prodotto oggetto del dumping qualora esse ritengano che questi non abbiano la qualità di fornitori o che non costituiscano fonti di importazione del prodotto che è oggetto del dumping e causa un pregiudizio.

Quanto alla questione se occorra mantenere un operatore in un campione, si deve rilevare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che deve esaminare.

(v. punto 195)

14.    Il termine «[non] possibile» menzionato all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 deve essere interpretato in conformità al termine analogo impiegato negli articoli 6.10 e 9.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping).

Pertanto, allorché l’autorità ricorre al campionamento, il termine «[non] possibile» utilizzato all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base ammette, in linea di principio, due eccezioni alla determinazione di margini di dumping individuali, nonché all’istituzione di dazi antidumping individuali per gli operatori che hanno collaborato all’inchiesta, ossia, in primo luogo, il caso dei produttori o esportatori non inclusi nel campione, salvo quelli per cui l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base prevede un margine di dumping individuale, e, in secondo luogo, il caso degli operatori che costituiscono un’unica entità. In altri termini, qualora le istituzioni abbiano fatto ricorso al campionamento, in linea di principio un’eccezione alla determinazione di margini di dumping individuali nonché all’istituzione di dazi antidumping individuali è possibile unicamente per le imprese che non fanno parte di un campione e che non hanno altrimenti diritto all’attribuzione di un dazio antidumping individuale. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base non consente alcuna eccezione all’obbligo di applicare un dazio antidumping individuale ad un produttore incluso nel campione che ha collaborato all’inchiesta, qualora le istituzioni ritengano di non essere in grado di stabilire per il medesimo un prezzo all’esportazione individuale.

Di conseguenza, risulta dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base che, qualora produttori e/o esportatori facciano parte di un campione, le istituzioni sono tenute a precisare i dazi antidumping dovuti da ciascun fornitore.

(v. punti 232, 233)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 250‑252, 269, 278, 296, 307, 338)

16.    Dal momento che un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi si inserisce nell’impianto sistematico di un complesso di misure, non può esigersi che la sua motivazione specifichi i diversi elementi di fatto e di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che ne sono oggetto, né che le istituzioni prendano posizione rispetto a tutti gli argomenti fatti valere dagli interessati. Al contrario, è sufficiente che l’autore dell’atto esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia del regolamento contestato.

Inoltre, l’obbligo di motivazione nell’ambito delle misure antidumping non impone alle istituzioni di spiegare sotto quale profilo una posizione prospettata in una certa fase del procedimento amministrativo fosse eventualmente infondata.

(v. punti 253, 289)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 254, 265, 266, 281, 335)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punti 314‑320, 327)