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Ricorso presentato l'11 maggio 2007 - Atlantic Dawn e altri / Commissione

(Causa T-172/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atlantic Dawn Ltd (Killybegs, Irlanda), Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda), Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Irlanda), Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Irlanda), Brendelen Ltd (Lifford, Irlanda), Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlanda), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlanda), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlanda), Noel McGing (Killybegs, Irlanda), Mullglen Ltd (Balbriggan, Irlanda), Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Irlanda), Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda), Pauric Conneelly (Claregalway, Irlanda), Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda), Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Colmcille Fishing Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentati da: D. Barry, Solicitor, G. Hogan, SC, N. Travers e T. O'Sullivan, Barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; in subordine

annullare l'art. 1 e l'Allegato I del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca in quanto e nei limiti in cui tali disposizioni riducono la quota assegnata all'Irlanda per gli sgombri (Scomber scombrus) per gli anni 2007-2012;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il loro ricorso, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca1.

I ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato debba essere annullato sul fondamento di quattro motivi.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva il potere di adottare il regolamento controverso che ha ridotto le quote tra il 2007 e il 2012 sulla base dell'art. 23, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 2371/2002.

In via subordinata, i ricorrenti sostengono che se la Corte dovesse concludere che la Commissione aveva il potere di attuare detrazioni di quote per vari anni nel futuro sulla base delle passate eccedenze di pesca, la Commissione ha presumibilmente abusato del suo potere nel presente caso. Infatti, i ricorrenti sostengono che la Commissione non ha provato che gli Stati membri interessati dal regolamento controverso, ossia, l'Irlanda e il Regno Unito, hanno ecceduto le possibilità di cattura ad essi assegnate, come richiesto dall'art. 23, n. 4, del citato regolamento per la detrazione di quote. Inoltre, i ricorrenti sostengono che l'improvviso cambiamento da parte della Commissione della sua costante politica di detrarre quote "sulla base dell'anno precedente" discostandosi dal testo letterale, e dalla prassi derivatane, dell'art. 5 del regolamento del Consiglio 874/96, ha violato il principio del legittimo affidamento.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha mancato di fornire ragioni a motivazione della propria decisione come previsto dall'art. 253 CE. Su questo fondamento, essi sostengono che il regolamento controverso è motivato inadeguatamente, in particolare, in quanto rappresenta un cambiamento chiaro e radicale di politica con serie conseguenze negative per i ricorrenti.

Infine, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha agito in violazione del principio di parità di trattamento non adottando misure equivalenti a quelle contenute nel regolamento controverso nei confronti di qualunque altra flotta peschereccia, in circostanze in cui erano stati denunciati significativi eccessi di pesca di tipologie di pesci minacciate in modo simile.

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1 - GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10