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Ricorso presentato il 18 maggio 2007 - Reno Schuhcentrum / UAMI - Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(Causa T-173/07)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Fröschen, Germania) (rappresentante: avv. S. Schäffner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (Topeka, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 febbraio 2007 (procedimento R 1209/2005-1), che respinge il ricorso relativo alla domanda di dichiarazione di decadenza n. 731C 0000 186 163/1 (marchio comunitario n. 186 163 - Payless ShoeSource);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo comunitario "Payless ShoeSource" per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 42 - domanda di registrazione n. 186 163

Titolare del marchio comunitario: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

Parte che chiede la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Reno Schuhcentrum GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda di dichiarazione di decadenza, mantenendo in forza la registrazione per i prodotti e servizi della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro i restanti prodotti e servizi della classe 25.

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata è affetta da un vizio dovuto alla violazione di forme sostanziali del procedimento con riferimento all'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario e all'onere della prova. Secondo la ricorrente, nel procedimento di dichiarazione di decadenza l'onere della prova dell'uso effettivo ricade sul titolare del marchio. Inoltre, la ricorrente afferma che l'UAMI non può esaminare i fatti d'ufficio, ma tale esame deve limitarsi ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Pertanto, la ricorrente afferma che la comunicazione della commissione di ricorso del 18 ottobre 2006, in base alla quale il titolare del marchio è stato invitato a presentare gli originali di specifiche dichiarazioni previste dalla legge, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in particolare poiché la commissione di ricorso aveva precedentemente giudicato la prova inizialmente fornita dal titolare del marchio come insufficiente a provare l'uso effettivo.

Inoltre, la ricorrente afferma che i detti originali non sono stati presentati entro il termine previsto, in conformità all'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario e che, pertanto, essi non dovrebbero essere presi in considerazione.

In aggiunta a ciò, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nella sua interpretazione del concetto di uso effettivo, violando in tal modo l'art. 15 del regolamento sul marchio comunitario.

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