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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Electricité de France (EDF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2004

(Causa T-156/04)

Lingua processuale: il francese

Il 27 aprile 2004 la Electricité de France (EDF), con sede in Parigi, rappresentata dal sig. Michel Debroux, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C(2003)4637 def., relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia alla ricorrente, concernenti il settore delle industrie per l'elettricità e il gas, sotto forma di misure contabili e fiscali adottate nel 1997, in occasione di un riordino del bilancio della EDF;

in subordine, annullare gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata in quanto l'importo della somma da rimborsare imposta alla EDF è stato sovrastimato in modo significativo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l'esonero della ricorrente dal pagamento dell'imposta sulle società, in occasione della riclassificazione come dotazioni in capitale degli accantonamenti costituiti in esenzione d'imposta per il rinnovamento della sua rete di alimentazione generale, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

A sostegno della sua domanda la ricorrente invoca anzitutto un motivo avente ad oggetto la pretesa violazione di forme sostanziali. Essa fa valere che la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa nel modificare la sua analisi tra la decisione di avvio del procedimento e l'adozione della decisione impugnata senza consentire alla ricorrente di presentare le sue osservazioni,.

La ricorrente sostiene, inoltre, che le misure contestate devono essere analizzate come una legittima operazione di ricapitalizzazione da essa effettuata. La Commissione, omettendo di rispondere a tale argomento, sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione su di essa incombente e avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della nozione di aiuto di Stato. La ricorrente afferma parimenti, nell'ambito dello stesso motivo, che le misure controverse non avrebbero interessato gli scambi tra Stati membri e non potevano dunque essere considerate aiuti di Stato.

Infine, a sostegno delle sue conclusioni in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe imposto un importo da rimborsare superiore a quello che si potrebbe eventualmente ritenere dovuto.

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