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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 giugno 2024 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Articoli 266 e 340 TFUE – Sentenza che riduce l’importo di un’ammenda inflitta dalla Commissione europea – Rimborso da parte della Commissione dell’importo indebitamente percepito – Obbligo di versare interessi – Qualificazione – Risarcimento forfettario della privazione del godimento dell’importo dell’ammenda indebitamente pagata – Tasso applicabile»

Nella causa C‑221/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 marzo 2022,

Commissione europea, rappresentata da D. Calleja Crespo, N. Khan, B. Martenczuk, P. Rossi e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata da C. von Köckritz, P. Lohs e U. Soltész, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, F. Biltgen, N. Piçarra e Z. Csehi (relatore), presidenti di sezione, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele, J. Passer e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom/Commissione (T‑610/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:15), con la quale quest’ultimo ha condannato la Commissione a versare un’indennità dell’importo di EUR 1 750 522,83 alla Deutsche Telekom AG a titolo di risarcimento del danno subito, ha annullato la decisione della Commissione del 28 giugno 2019 che rifiuta di versare interessi di mora alla Deutsche Telekom (in prosieguo: la «decisione impugnata») e ha respinto il ricorso della Deutsche Telekom per il resto.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento finanziario del 2012

2        L’articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2012»), rubricato «Accertamento dei crediti», al suo paragrafo 4 così disponeva:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora».

 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012

3        Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), è stato adottato dalla Commissione sulla base, in particolare, dell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 2012.

4        Ai sensi dell’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012, intitolato «Interessi di mora»:

«1.      Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.      Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a)      otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V;

b)      tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

3.      L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti.

4.      Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo».

5        L’articolo 90 di detto regolamento, rubricato «Recupero di ammende o altre penali», così disponeva:

«1.      Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a comminare un’ammenda o altre penali previste dal [trattato FUE] o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono state esaurite tutte le vie di ricorso, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o le altre penali ed è esigibile alla prima richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 83, paragrafo 4.

2.      La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

(...)

4.      Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso e l’ammenda o la penale è stata annullata o ridotta è adottata una delle seguenti misure:

a)      gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti sono rimborsati al terzo interessato; nei casi in cui il rendimento complessivo per il periodo in questione sia stato negativo è rimborsato il valore nominale degli importi indebitamente riscossi;

b)      se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza liberata».

 Fatti all’origine della controversia

6        Il 15 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 7465 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (procedimento AT.39523 – Slovak Telekom), rettificata dalla sua decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, nonché dalla sua decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015.

7        Con detta decisione, la Commissione ha inflitto alla Deutsche Telekom un’ammenda di EUR 31 070 000 per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga, in violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

8        La Deutsche Telekom ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione, pur versando a titolo provvisorio tale ammenda il 16 gennaio 2015. Con sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T‑827/14; in prosieguo: la «sentenza Deutsche Telekom del 2018», EU:T:2018:930), il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della Deutsche Telekom e, esercitando la propria competenza giurisdizionale estesa al merito, ha ridotto detta ammenda di EUR 12 039 019. Il 19 febbraio 2019, la Commissione ha rimborsato tale importo alla Deutsche Telekom.

9        Il 12 marzo 2019, la Deutsche Telekom ha chiesto alla Commissione di versarle gli interessi di mora corrispondenti all’importo indebitamente percepito per il periodo compreso tra la data di pagamento dell’ammenda e la data di rimborso di tale importo (in prosieguo: il «periodo in questione»).

10      Con la decisione controversa, la Commissione ha rifiutato di accogliere tale domanda. Ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012, l’importo nominale dell’ammenda indebitamente riscossa non dovrebbe essere maggiorato degli interessi di mora, in quanto il rendimento complessivo dell’investimento di tale importo in attività finanziarie, che aveva effettuato ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 90, era stato negativo.

11      In tale decisione, la Commissione ha anche preso in considerazione l’argomento della Deutsche Telekom secondo cui essa avrebbe diritto, in conformità alla sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), a ricevere interessi di mora al tasso di rifinanziamento della BCE oltre 3,5 punti percentuali. In risposta a questo argomento, la Commissione ha chiarito che questa sentenza non era la base giuridica per il pagamento degli interessi di mora richiesti dalla Deutsche Telekom. Inoltre, ha sostenuto che tale sentenza deve essere intesa senza pregiudicare l’applicazione dell’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012. Infine, ha dichiarato di aver proposto ricorso avverso questa sentenza, che quindi non era definitiva.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2019, la Deutsche Telekom ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione controversa e la condanna della Commissione a versare un risarcimento per il lucro cessante in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, dell’importo della parte dell’ammenda indebitamente pagata o, in subordine, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione del rifiuto della Commissione di versare gli interessi di mora su tale importo.

13      Il Tribunale ha parzialmente accolto tale ricorso.

14      In primo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda della Deutsche Telekom di risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, dell’asserito lucro cessante che avrebbe subito in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, della parte dell’ammenda indebitamente pagata e che corrisponderebbe al rendimento annuale dei suoi capitali investiti o al costo medio ponderato del suo capitale.

15      Infatti, secondo il Tribunale, la Deutsche Telekom aveva omesso di apportare prove concludenti del carattere reale e certo del danno invocato. Più in particolare, la Deutsche Telekom non avrebbe dimostrato né di aver necessariamente investito l’importo dell’ammenda indebitamente riscossa nelle sue attività, né che la privazione del godimento di tale importo l’ha indotta a rinunciare a progetti specifici e concreti, né che essa non disponeva di una fonte alternativa di finanziamento.

16      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la domanda di risarcimento danni proposta in subordine dalla Deutsche Telekom per violazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che prevede l’obbligo, per le istituzioni un atto delle quali sia stato annullato da una sentenza del giudice dell’Unione, di adottare tutte le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza.

17      Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Princeos (C‑301/19 P; in prosieguo: la «sentenza Printeos», EU:C:2021:39), il Tribunale ha ricordato, al punto 72 della sentenza impugnata, che, nel caso in cui le somme siano state percepite in violazione del diritto dell’Unione, l’obbligo di restituirle con gli interessi deriva da tale diritto e che ciò avviene, in particolare, nel caso in cui le somme siano state percepite in virtù di un atto dell’Unione dichiarato invalido o annullato da un giudice dell’Unione.

18      Al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la concessione di interessi di mora sull’importo indebitamente percepito appare come una componente indispensabile dell’obbligo di ripristino che grava sulla Commissione a seguito di una sentenza di annullamento o di competenza estesa al merito.

19      Per quanto riguarda, più in particolare, la concessione di tali interessi a decorrere dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda di cui trattasi, il Tribunale ha considerato, al punto 88 della sentenza impugnata, che tale assegnazione mira a risarcire forfettariamente l’impresa che ha pagato tale ammenda per la privazione del godimento dei suoi fondi durante il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di detta ammenda e la data del rimborso di quest’ultima.

20      Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 113 della sentenza impugnata, che il rifiuto della Commissione di versare tali interessi alla Deutsche Telekom costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tenuto conto dell’esistenza di un nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno consistente nella perdita, nel corso del periodo in questione, degli interessi di mora sull’importo dell’ammenda indebitamente percepita, il Tribunale ha concesso alla Deutsche Telekom un risarcimento di EUR 1 750 522,38, calcolato applicando, per analogia, il tasso previsto all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, vale a dire il tasso di rifinanziamento della BCE in vigore nel gennaio 2015, ossia lo 0,05%, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

21      In terzo luogo, per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione controversa, il Tribunale ha accolto tale domanda per le stesse ragioni che l’hanno indotto a considerare, nell’ambito dell’esame della domanda di risarcimento, che la Commissione ha violato l’articolo 266, primo comma, TFUE rifiutando di versare interessi di mora alla Deutsche Telekom sull’importo dell’ammenda indebitamente percepito, per il periodo in questione.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

22      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui accoglie il ricorso della Deutsche Telekom;

–      pronunciarsi sui punti in sospeso della controversia;

–      in subordine, rinviare la causa al Tribunale, per la parte in cui non sia stata decisa, ai fini di una nuova decisione, e

–      condannare la Deutsche Telekom a tutte le spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

23      La Deutsche Telekom chiede che la Corte voglia:

–      respingere l’impugnazione e

–      condannare la Commissione a farsi carico oltre che delle proprie spese di quelle sostenute dalla Deutsche Telekom nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi attinenti, il primo, a un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo che l’articolo 266 TFUE imponga alla Commissione un obbligo assoluto e incondizionato di pagare retroattivamente gli «interessi di mora a carattere sanzionatorio» a partire dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda e, il secondo, a un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo che il tasso degli interessi di mora che la Commissione è tenuta a pagare corrisponda, per analogia con quello previsto dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

 Sulla ricevibilità dellimpugnazione

25      La Deutsche Telekom sostiene che l’impugnazione è irricevibile nella sua interezza in quanto, in realtà, sarebbe diretta non contro la sentenza impugnata, bensì contro la sentenza Printeos, la quale è divenuta definitiva. Inoltre, la Deutsche Telekom fa valere che le diverse parti del primo motivo nonché il secondo motivo sono irricevibili in quanto costituirebbero solo una ripetizione degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, o in quanto detti argomenti sarebbero stati sollevati per la prima volta in sede di impugnazione. Per quanto riguarda, più in particolare, il primo motivo, l’irricevibilità di tale motivo risulterebbe altresì dal fatto che la Commissione, in violazione del requisito di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non avrebbe individuato le parti della motivazione della sentenza impugnata da cui risulterebbe che l’obbligo di pagare interessi ha carattere sanzionatorio.

26      La Commissione ritiene che la sua impugnazione sia interamente ricevibile.

27      A tale riguardo, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda. Secondo costante giurisprudenza, non soddisfa tale requisito l’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza del Tribunale, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

28      Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, la Corte ha ripetutamente affermato che un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione presentando motivi che derivano dalla sentenza impugnata e che mirano a criticarne il merito in diritto (sentenza del 26 febbraio 2020, SEAE/Alba Aguilera e a., C‑427/18 P EU:C:2020:109, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

30      Infine, la Commissione, come qualsiasi altra parte in un’impugnazione, deve mantenere la possibilità di mettere in discussione i principi giuridici applicati dal Tribunale nella sentenza di cui si chiede l’annullamento, anche se tali principi sono stati sviluppati in sentenze che non possono o non possono più essere oggetto di impugnazione.

31      Nel caso di specie, l’impugnazione mira, come osservato dalla Commissione nell’introduzione a quest’ultima, a invitare la Corte a riesaminare la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Printeos, sulla quale la sentenza impugnata si fonderebbe in gran parte, e che violerebbe la giurisprudenza precedente a tale sentenza Printeos. L’argomento dedotto dalla Commissione individua con sufficiente precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché i motivi per cui quest’ultima sarebbe, a suo avviso, viziata da errori di diritto e non si limita quindi, contrariamente a quanto sostiene la Deutsche Telekom, ad una semplice ripetizione o riproduzione degli argomenti presentati da tale istituzione dinanzi al Tribunale.

32      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Deutsche Telekom deve quindi essere respinta.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

33      Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’articolo 266 TFUE impone alla Commissione un obbligo assoluto e incondizionato di pagare retroattivamente «interessi di mora a carattere sanzionatorio» a decorrere dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda.

34      Tale primo motivo d’impugnazione si articola in sei parti.

35      Con la prima parte del primo motivo, la Commissione contesta di aver commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE non versando interessi di mora per l’importo richiesto dalla Deutsche Telekom.

36      Infatti, secondo tale istituzione, la nozione di interessi di mora, della natura di quelli richiesti dalla Deutsche Telekom e concessi dal Tribunale, presuppone che un debitore si trovi, quanto meno per negligenza, in ritardo nel pagamento. Nella sentenza dell’8 giugno 1995, Siemens/Commissione (T‑459/93, EU:T:1995:100, punto 101), il Tribunale avrebbe d’altronde definito gli interessi di mora come interessi «dovuti al ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione». Tuttavia, nel caso di specie, a seguito della sentenza Deutsche Telekom del 2018, la Commissione avrebbe immediatamente rimborsato l’importo dell’ammenda indebitamente percepito e non sarebbe quindi mai stata «in ritardo» nel pagamento. Gli interessi di mora che essa sarebbe tenuta a versare in forza della sentenza Printeos e della sentenza impugnata costituirebbero quindi una sanzione ingiustificata per la Commissione.

37      Con la seconda parte di tale motivo, la Commissione afferma che la sentenza impugnata viola la giurisprudenza anteriore alla sentenza Printeos.

38      Secondo la Commissione, gli interessi a cui deve essere assoggettata la restituzione di somme di denaro indebitamente percepite non sono «interessi di mora a carattere sanzionatorio» che devono essere pagati retroattivamente, ma interessi compensativi volti a evitare l’arricchimento senza causa del debitore, come risulta, tra l’altro, dalla sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672). La Commissione osserva che, sebbene in questa sentenza la Corte abbia definito gli interessi dovuti come «interessi di mora», essa ha tuttavia chiarito che detti interessi sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento delegato n. 1268/2012. Si tratterebbe quindi, in realtà, di interessi compensativi corrispondenti agli interessi prodotti dagli investimenti ai quali la Commissione aveva proceduto sulla base dell’articolo 90 di tale regolamento delegato. Non si potrebbe quindi dedurre da detta sentenza, alla quale rinvia il punto 73 della sentenza impugnata, che la Commissione dovesse versare alla Deutsche Telekom gli interessi di mora che quest’ultima ha reclamato e che il Tribunale le ha concesso con la sentenza impugnata.

39      Sulla base di questa giurisprudenza, la Commissione ammette che, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, essa ha l’obbligo, qualora le ammende da essa inflitte siano state successivamente annullate o ridotte da un organo giurisdizionale dell’Unione, di rimborsare l’importo delle ammende indebitamente riscosse e gli interessi maturati, conformemente all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Il divieto di arricchimento senza causa, sancito dalla giurisprudenza in casi del genere, le vieterebbe, infatti, di conservare gli interessi prodotti da tali ammende. Tuttavia, la Commissione ritiene che debba applicarsi l’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento delegato e che tale disposizione le imponga di rimborsare alle imprese interessate, a seguito di una sentenza che annulla o riduce l’ammenda incassata a titolo provvisorio, «gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti». Per contro, qualora il rendimento globale dell’investimento degli importi corrispondenti a tale ammenda sia stato negativo, essa sarebbe tenuta a rimborsare solo «il valore nominale degli importi indebitamente riscossi».

40      L’applicazione dei principi accolti nella sentenza impugnata condurrebbe, nel contesto economico attuale, ad un arricchimento senza causa delle imprese interessate, a causa del riconoscimento di un diritto assoluto e incondizionato al pagamento di interessi ad un tasso corrispondente al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

41      Con la terza parte del primo motivo, la Commissione sostiene che l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 disciplina gli interessi dovuti per l’esecuzione delle sentenze dei giudici dell’Unione.

42      In particolare, essa dubita della validità del punto 97 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha affermato che, qualora l’importo degli interessi prodotti, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012, sia inferiore all’importo degli interessi di mora, la Commissione è tenuta a pagare la differenza tra questi due importi. Tale interpretazione del Tribunale avrebbe come conseguenza che tale disposizione non sarebbe di fatto mai applicabile. Infatti, gli interessi prodotti da un investimento sicuro non potrebbero mai essere superiori agli interessi di mora, il cui tasso corrisponde al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

43      Con la quarta parte del primo motivo, la Commissione fa valere che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, non sono soddisfatte.

44      Anzitutto, obbligando la Commissione a pagare retroattivamente interessi di mora a decorrere dal pagamento provvisorio dell’ammenda, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la semplice fissazione di un’ammenda il cui importo è ulteriormente ridotto da un giudice dell’Unione a una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica. Inoltre, dinanzi al Tribunale, la Deutsche Telekom non avrebbe dimostrato di aver subito un danno. A tal riguardo, il rifiuto della Commissione di pagare interessi al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali non potrebbe essere considerato una perdita causata alla Deutsche Telekom. Infine, sarebbe contraddittorio addebitare alla Commissione una violazione qualificata del diritto in ragione di fattori, quali la durata dei procedimenti giurisdizionali, che sfuggono al suo controllo.

45      Con la quinta parte del primo motivo, la Commissione fa valere che l’effetto ex tunc delle sentenze dei giudici dell’Unione non comporta l’obbligo di versare interessi di mora a decorrere dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda.

46      La Commissione sostiene al riguardo che, sebbene l’annullamento di un atto da parte di un giudice dell’Unione abbia l’effetto di eliminare retroattivamente tale atto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, ciò non toglie che, prima della sentenza Deutsche Telekom del 2018, essa non aveva alcun obbligo di rimborsare l’ammenda, tanto più che le sue decisioni beneficiano di una presunzione di validità. La Commissione sottolinea che l’effetto ex tunc di una sentenza che annulla o riduce un’ammenda non può obbligarla a versare interessi a decorrere dal pagamento provvisorio di tale ammenda, quando essa non aveva, alla data di tale pagamento, né l’obbligo né la possibilità di rimborsare detta ammenda.

47      La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto ha statuito il Tribunale, il credito principale, ossia l’importo dell’ammenda indebitamente riscossa, non era, a quella data, in alcun modo «certo nel suo ammontare o almeno determinabile sulla base di elementi oggettivi accertati», ai sensi della sentenza Printeos (punto 55).

48      Con la sesta parte del primo motivo, la Commissione fa valere che il pagamento di interessi di mora imposto dalla sentenza impugnata pregiudica l’effetto dissuasivo delle ammende.

49      La Commissione ritiene che tale effetto debba essere preso in considerazione al momento della fissazione dell’importo di un’ammenda. Essa rileva, al riguardo, che, non potendo determinare in anticipo l’esito degli eventuali ricorsi proposti contro le sue decisioni che infliggono un’ammenda e la durata dei relativi procedimenti giurisdizionali, essa non è in grado, nel fissare l’importo di un’ammenda, di operare un bilanciamento tra detto effetto e l’importo degli interessi di mora che potrebbe eventualmente essere tenuta a versare. Inoltre, il carattere sproporzionato di tali interessi, che, secondo la Commissione, potrebbero raggiungere più della metà dell’importo delle ammende, comprometterebbe l’effetto dissuasivo di queste ultime.

50      La Deutsche Telekom contesta l’argomento della Commissione nel suo complesso e ritiene che il primo motivo debba essere respinto.

 Giudizio della Corte

51      Dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto con effetto ex tunc. Ciò comporta, segnatamente, il pagamento delle somme indebitamente percepite in base a tale atto nonché il versamento di interessi (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 29, nonché del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 55).

52      Risulta parimenti da costante giurisprudenza che il versamento di interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e, peraltro, dopo la pronuncia di detta sentenza di annullamento, a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza stessa (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 30, e del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata).

53      Dall’articolo 266, primo comma, TFUE risulta quindi che, in caso di annullamento o di riduzione con effetto ex tunc, da parte di un giudice dell’Unione, di un’ammenda inflitta con una decisione della Commissione per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest’ultima.

54      L’obbligo di restituire somme di denaro indebitamente percepite con gli interessi non si applica peraltro solo alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, ma anche alle autorità degli Stati membri.

55      A tal riguardo, conformemente a giurisprudenza costante, ogni soggetto dell’ordinamento al quale un’autorità nazionale abbia imposto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un’imposta o di un altro prelievo in violazione del diritto dell’Unione ha il diritto, in virtù di tale diritto, di ottenere da parte di detta autorità non solo il rimborso dell’importo indebitamente riscosso, ma anche il versamento di interessi intesi a compensare l’indisponibilità di tale somma [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 12; dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C‑397/98 e C‑410/98, EU:C:2001:134, punto 84; del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punti da 24 a 26; del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Riduzione fiscale facoltativa), C‑100/20, EU:C:2021:716, punti 26 e 27, nonché del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punti 51 e 52].

56      Conseguentemente, quando son state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorità nazionale o di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, tali somme di denaro devono essere restituite e la restituzione deve essere maggiorata di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, ciò che costituisce l’espressione di un principio generale di restituzione dell’indebito (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

57      Statuendo, al punto 111 della sentenza impugnata, al termine di un ragionamento basato, in particolare, sulla sentenza Printeos, che la Commissione aveva violato l’articolo 266, primo comma, TFUE rifiutando di versare interessi alla Deutsche Telekom sull’importo dell’ammenda indebitamente percepita per il periodo in questione, il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto. Come nella sentenza Printeos, esso si è limitato a ribadire i principi enunciati ai punti da 51 a 56 della presente sentenza, che si basano su una giurisprudenza consolidata sulla quale non è necessario ritornare in questa sede.

58      Occorre sottolineare in tale contesto che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il risarcimento che il Tribunale ha condannato quest’ultima a pagare alla Deutsche Telekom, con la sentenza impugnata, non corrisponde ad «interessi di mora a carattere sanzionatorio». Infatti, prima della pronuncia della sentenza Deutsche Telekom del 2018, la Commissione non aveva l’obbligo di rimborsare alla Deutsche Telekom l’importo dell’ammenda, né in parte né per intero, tenuto conto, in primo luogo, dell’esecutività delle decisioni della Commissione, che comportano, nei confronti di soggetti diversi dagli Stati membri, di un obbligo pecuniario, in secondo luogo, dell’assenza di effetto sospensivo, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, dei ricorsi proposti dinanzi a un organo giurisdizionale dell’Unione e, infine, della presunzione di validità di cui godono le decisioni della Commissione fintantoché non siano state annullate o revocate (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 81 e giurisprudenza citata). Pertanto, è solo a partire da tale data che la Commissione sopportava un obbligo di restituzione e, in mancanza di rimborso immediato dell’importo dell’ammenda indebitamente percepito, avrebbe potuto essere considerata in ritardo nell’esecuzione di tale obbligo. Nel caso di specie, è tuttavia pacifico tra le parti che, dopo la pronuncia della sentenza Deutsche Telekom del 2018, la Commissione ha proceduto al rimborso alla Deutsche Telekom dell’importo dell’ammenda indebitamente percepito.

59      È vero che, al pari della giurisprudenza sulla quale si è basato, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha più volte qualificato gli interessi dovuti dalla Commissione nel caso di specie come «interessi moratori» o «interessi di ritardo», nozioni che rinviano all’esistenza di un ritardo nel pagamento di un debitore nonché all’intenzione di sanzionarlo.

60      Tuttavia, una tale qualificazione, per quanto discutibile alla luce della finalità degli interessi in questione, non è tale da rimettere in discussione la validità, alla luce dei principi menzionati ai punti da 51 a 56 della presente sentenza, del ragionamento in base al quale il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta ad associare alla restituzione dell’importo indebitamente percepito interessi destinati a risarcire forfettariamente l’impresa in questione per il mancato godimento di tale importo.

61      Quanto alla circostanza, addotta dalla Commissione, che gli interessi al pagamento dei quali il Tribunale l’ha condannata nella sentenza impugnata si riferiscono al periodo compreso tra la data di pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda e la data del rimborso dell’importo indebitamente percepito a seguito della sentenza che riduce tale ammenda e che essi riguardano quindi un periodo in gran parte anteriore a tale sentenza, essa è la conseguenza dell’effetto ex tunc connesso a tale sentenza e dell’obbligo per la Commissione, derivante dall’articolo 266, primo comma, TFUE, di conformarsi a tale sentenza rimettendo l’impresa interessata nella situazione in cui si sarebbe trovata se non fosse stata privata, per tutto tale periodo, del godimento della somma corrispondente a tale importo indebitamente percepito. A tale proposito, è pacifico, in considerazione del diritto di ricorso esistente contro qualsiasi decisione della Commissione che infligge un’ammenda, che, qualora l’ammenda sia stata pagata in via provvisoria dall’impresa interessata, la Commissione può, se del caso, essere tenuta a prendere provvedimenti per dare esecuzione a una sentenza che annulla in tutto o in parte tale decisione, come ricordato ai punti da 51 a 53 della presente sentenza.

62      Parimenti, l’argomento della Commissione secondo cui non vi è stata, nel caso di specie, alcuna violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica né una prova sufficiente di un danno subito dalla Deutsche Telekom non può essere accolto. La Commissione infatti, quando è tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad applicare interessi sulla restituzione di una determinata somma di denaro, non ha alcun potere discrezionale in merito al pagamento o meno di tali interessi, cosicché la mera violazione del diritto dell’Unione, consistente nel rifiuto di pagarli, è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Printeos, punti 103 e 104). Orbene, nel caso di specie, la Commissione, conformemente a tale disposizione, era tenuta, a seguito della sentenza Deutsche Telekom del 2018, a corredare di interessi il rimborso dell’importo dell’ammenda indebitamente percepito, come correttamente statuito dal Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata. Inoltre, poiché tali interessi hanno carattere «forfettario», come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 52 della presente sentenza, la Commissione non può sottrarsi a tale obbligo per il fatto che la Deutsche Telekom non ha sufficientemente provato l’esistenza di un danno.

63      Ciò premesso, la prima, la seconda, la quarta e la quinta parte del primo motivo devono essere respinte.

64      Analogamente, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere gli argomenti della Commissione basati sulle disposizioni dell’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale al punto 98 della sentenza impugnata, qualora gli interessi «prodotti» di cui all’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento delegato siano di un importo inferiore a quello degli interessi dovuti in virtù dell’obbligo di versare un risarcimento forfettario, o addirittura qualora non vi sia alcun interesse prodotto in quanto il rendimento del capitale investito è stato negativo, la Commissione è nondimeno tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, del TFUE, a versare all’interessato la differenza tra l’importo di eventuali «interessi prodotti», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento delegato, e l’importo degli interessi dovuti per il periodo compreso tra la data del pagamento della somma in questione e la data del suo rimborso (v., in tal senso, sentenza Printeos, punti 75 e 76).

65      A tal proposito, come sottolineato dalla stessa Commissione e come sottolineato anche dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, l’obbligo derivante per tale istituzione dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 di versare all’impresa interessata gli «interessi maturati» è volto principalmente a evitare un arricchimento senza causa dell’Unione. Tale eventuale obbligo non pregiudica tuttavia quello gravante, in ogni caso, su detta istituzione, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, di risarcire forfettariamente tale impresa per la privazione del godimento, risultante dal trasferimento alla Commissione della somma di denaro corrispondente all’importo dell’ammenda indebitamente pagata, anche quando l’investimento dell’importo dell’ammenda pagata da detta impresa a titolo provvisorio non abbia prodotto rendimenti superiori al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

66      Inoltre, se è vero che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012, la Commissione garantisce la conservazione degli importi riscossi a titolo provvisorio investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità dei fondi e mirando al contempo a conseguire un rendimento positivo degli investimenti, da tale disposizione risulta altresì che l’impresa che ha pagato a titolo provvisorio l’ammenda inflittale non ha alcuna influenza sulle condizioni alle quali l’importo di tale ammenda viene investito. Orbene, la Commissione non è riuscita a spiegare le ragioni per le quali, in tali circostanze, i rischi ai quali tali investimenti sono esposti dovrebbero essere sopportati dall’impresa che ha pagato a titolo provvisorio l’ammenda inflitta sulla base di un atto parzialmente o totalmente illegittimo.

67      In tale contesto, la terza parte del primo motivo deve quindi essere respinta.

68      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il fatto di imporle il pagamento di interessi a partire dalla data della riscossione provvisoria dell’ammenda pregiudica l’effetto dissuasivo delle ammende, la Corte fa proprie le considerazioni esposte dal Tribunale ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, secondo le quali la funzione dissuasiva delle ammende deve essere conciliata con le esigenze inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, queste ultime implicano che, in caso di annullamento o di riduzione, mediante una sentenza di un giudice dell’Unione, di un’ammenda pagata provvisoriamente dall’impresa di cui trattasi, quest’ultima riceva, tenuto conto sia dell’articolo 266, primo comma, TFUE, sia dell’effetto ex tunc di una siffatta sentenza, un risarcimento forfettario per la privazione del godimento della somma corrispondente all’importo indebitamente percepito dalla Commissione, per il periodo compreso tra la data di tale pagamento provvisorio e quella del rimborso di tale somma da parte di detta istituzione. In ogni caso, l’effetto dissuasivo delle ammende non può essere invocato nel contesto di ammende che sono state annullate o ridotte da un giudice dell’Unione, in quanto la Commissione non è in grado di avvalersi di un atto dichiarato illegittimo a fini dissuasivi.

69      In tali circostanze, anche la sesta parte del primo motivo deve essere respinta.

70      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

71      Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 114 a 138 della sentenza impugnata, che il tasso applicabile agli interessi che la Commissione è tenuta a pagare sia pari, per analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

72      La Commissione ricorda che la Corte, nella sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 56), ha affermato che, ai fini della determinazione degli interessi da versare a seguito dell’annullamento di un’ammenda, è opportuno applicare il tasso stabilito dalle disposizioni del regolamento delegato n. 1268/2012, senza tuttavia individuare la disposizione precisa di tale regolamento delegato a cui fare riferimento.

73      Tuttavia, la sentenza Printeos, cui fa riferimento il punto 121 della sentenza impugnata, avrebbe interpretato la sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672), nel senso che quest’ultima sentenza faceva riferimento all’articolo 83 di tale regolamento delegato. Il Tribunale ne avrebbe dedotto, ai punti 133 e 134 della sentenza impugnata, che occorreva applicare, per analogia, l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento delegato, che impone il pagamento di interessi al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

74      Orbene, secondo la Commissione, da una parte, tale applicazione per analogia non è giustificata, in quanto l’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 disciplina gli interessi di mora dovuti dai debitori della Commissione in caso di ritardato pagamento, prevedendo una procedura specifica a tal fine.

75      D’altra parte, dalla sentenza Printeos non si può dedurre che la Corte, che si stava pronunciando sul calcolo degli interessi composti, intendesse applicare per analogia il tasso di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 per il calcolo degli interessi di mora. Inoltre, né il Tribunale nella sentenza del 12 febbraio 2019 nella causa Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), né la Corte nel pronunciarsi in appello in tale causa Printeos avrebbero concesso interessi di mora al tasso previsto da tale disposizione.

76      Se, tuttavia, la Corte dovesse ritenere che debba essere applicato un tasso d’interesse stabilito dall’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012, la Commissione ritiene che, a meno che non venga fissato un altro tasso d’interesse appropriato, sia opportuno mantenere, per analogia con l’articolo 83, paragrafo 4, di tale regolamento delegato, il tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 1,5 punti percentuali, applicato dalla Commissione nel caso in cui il destinatario di una decisione che impone un’ammenda costituisca una garanzia bancaria invece di pagare l’ammenda a titolo provvisorio. Tale situazione sarebbe sufficientemente paragonabile a quella della presente fattispecie, poiché, in entrambi i casi, gli interessi compensano l’impossibilità, per la Commissione nel primo caso e per l’impresa interessata nel secondo, di disporre liberamente dell’importo dell’ammenda per la durata del procedimento giudiziario.

77      La Deutsche Telekom contesta l’argomento della Commissione e ritiene che anche il secondo motivo debba essere respinto.

 Giudizio della Corte

78      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini della determinazione dell’importo degli interessi di mora da versare a un’impresa che ha pagato un’ammenda inflitta dalla Commissione, a seguito dell’annullamento di tale ammenda, tale istituzione deve applicare il tasso previsto a tal fine dal regolamento delegato n. 1268/2012 (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 56). La Corte ha inoltre chiarito che il riferimento non era all’articolo 90 del regolamento delegato, che non menziona alcun tasso d’interesse specifico, ma all’articolo 83 di detto regolamento delegato, che fissa il tasso d’interesse per i debiti non rimborsati alla scadenza (v., in tal senso, sentenza Printeos, punto 81).

79      L’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012, che conteneva le norme di attuazione del regolamento finanziario del 2012 allora in vigore, prevedeva a tal fine diversi tassi di interesse, tutti corrispondenti al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di vari punti percentuali. Conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento delegato, la maggiorazione era, rispettivamente, di 8 punti percentuali quando il credito aveva per fatto generatore un appalto pubblico di forniture e di servizi e di 3,5 punti percentuali in tutti gli altri casi. Inoltre, quando il debitore aveva costituito una garanzia finanziaria accettata dal contabile in luogo del pagamento di un’ammenda, l’articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento delegato prevedeva una maggiorazione di 1,5 punti percentuali.

80      Nel caso di specie, il Tribunale non ha preso in considerazione nessuno dei due tassi di interesse relativi ai casi specifici di cui, rispettivamente, all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012. Esso ha adottato il tasso previsto, in via suppletiva per «tutti gli altri casi», dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato.

81      Così, al punto 136 della sentenza impugnata, ai fini della fissazione del risarcimento forfettario dovuto alla Deutsche Telekom per la privazione dell’uso dei suoi fondi, il Tribunale, sulla base dell’analisi effettuata ai punti da 125 a 135 di tale sentenza, ha adottato come tasso applicabile, per analogia, quello previsto dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, ossia il tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

82      Il Tribunale ha quindi concesso alla Deutsche Telekom, al punto 137 di detta sentenza, a titolo di risarcimento del danno causatole dalla violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, un risarcimento il cui importo di EUR 1 750 522,83 corrisponde alla perdita di interessi al tasso del 3,55%, nel corso del periodo in questione, sull’importo dell’ammenda indebitamente riscossa.

83      Certamente, come sostenuto dalla Commissione, l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 non fissa il tasso di interesse corrispondente a un risarcimento forfettario come quello in questione nel caso di specie. Infatti, tale disposizione riguarda l’ipotesi, estranea alla presente causa, di un ritardo nel pagamento, vale a dire quella in cui un credito non è rimborsato alla data limite prevista. È proprio il fatto che né tale articolo 83 né alcun’altra disposizione di tale regolamento delegato fissavano tale tasso che ha indotto il Tribunale a procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad un’applicazione «per analogia» rispetto all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento delegato.

84      Da ciò non deriva tuttavia che, applicando il tasso fissato da tale disposizione, che, peraltro, non appare irragionevole o sproporzionato rispetto alla finalità degli interessi in questione, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’esercizio della competenza riconosciutagli nell’ambito delle procedure volte a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

85      A tal riguardo, occorre sottolineare che la Commissione non può, sebbene l’importo dell’ammenda che essa aveva inflitto alla Deutsche Telekom e tale impresa le aveva pagato provvisoriamente sia stato ridotto dal Tribunale, essere posta in una situazione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata la Deutsche Telekom se fosse stato respinto il suo ricorso dopo aver scelto, anziché procedere a un siffatto pagamento provvisorio, di costituire una garanzia bancaria in attesa dell’esito del procedimento giudiziario avviato con la proposizione del suo ricorso. Orbene, in quest’ultima situazione, la Deutsche Telekom sarebbe stata esposta a un onere di interessi calcolati al tasso dell’1,55%, conformemente all’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012, al quale si sarebbero aggiunte le spese di costituzione di tale garanzia bancaria.

86      Per tali motivi, non può essere accolto l’argomento della Commissione diretto, in subordine, a che l’importo degli interessi dovuti alla Deutsche Telekom sia limitato a tale tasso dell’1,55%.

87      A ciò si aggiunge il fatto che, come correttamente indicato dal Tribunale ai punti 127 e 131 della sentenza impugnata, la situazione di un’impresa che, pur avendo proposto ricorso avverso la decisione della Commissione di infliggerle un’ammenda, abbia pagato tale ammenda a titolo provvisorio si distingue da quella di un’impresa che costituisce una garanzia bancaria in attesa dell’esaurimento dei mezzi di ricorso. Infatti, nel caso in cui un’impresa abbia costituito una garanzia bancaria e abbia beneficiato, di conseguenza, di una sospensione del pagamento, essa, a differenza di quella che ha proceduto al pagamento provvisorio dell’ammenda, non ha trasferito alla Commissione la somma di denaro corrispondente all’importo dell’ammenda inflitta, di modo che la Commissione non potrà essere tenuta a restituirle un importo indebitamente percepito. Il solo pregiudizio finanziario eventualmente subito dall’impresa interessata proviene dalla sua propria decisione di costituire una garanzia bancaria.

88      Infine, se è vero che, come sottolineato dalla Commissione, la Corte, nella sentenza Printeos, non ha concesso interessi al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali sull’importo dell’ammenda da rimborsare, ciò è dovuto al fatto che la ricorrente in primo grado, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, chiedeva, in relazione a tale importo, soltanto l’applicazione del tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 2 punti percentuali.

89      Occorre inoltre sottolineare che, se la Commissione dovesse ritenere che le disposizioni regolamentari attuali non tengano adeguatamente conto di una situazione come quella all’origine della presente causa, spetterebbe ad essa o, eventualmente, al legislatore dell’Unione procedere agli adeguamenti necessari nell’interesse della certezza del diritto e della prevedibilità dell’azione della Commissione.

90      Ciò premesso, tenuto conto del fatto che l’obbligo della Commissione di corredare di interessi il rimborso di un’ammenda totalmente o parzialmente annullata da un giudice dell’Unione deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, qualsiasi nuovo metodo o modalità di calcolo di tali interessi deve rispettare gli obiettivi perseguiti da tali interessi. Di conseguenza, il tasso applicabile a tali interessi non potrebbe limitarsi a compensare la svalutazione monetaria intervenuta durante il periodo per il quale gli interessi devono essere pagati, senza coprire il risarcimento forfettario al quale l’impresa che ha pagato tale ammenda ha diritto per il fatto di essere stata privata per un certo periodo del godimento dei fondi corrispondenti all’importo indebitamente percepito dalla Commissione.

91      Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto quando ha fissato il risarcimento forfettario della Deutsche Telekom procedendo, tenuto conto della finalità degli interessi in questione e dell’obbligo di risarcire il danno subito dalla Deutsche Telekom, ad applicare per analogia il tasso di interesse previsto dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012. Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto.

92      Poiché nessuno dei motivi addotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

93      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

94      Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

95      Poiché la Deutsche Telekom ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.