Language of document : ECLI:EU:T:2016:338

Causa T‑583/15

Monster Energy Company

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un simbolo di pace – Richiesta di restitutio in integrum – Mancato rispetto del termine per depositare un ricorso dinanzi al Tribunale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2016

1.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

2.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Competenza del giudice dell’Unione – Esame d’ufficio

(Artt. 256 e 263 TFUE)

3.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ricorso tardivo diretto contro una decisione di una commissione di ricorso – Ammissione al beneficio della restitutio in integrum – Insussistenza

(Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2.      Le disposizioni degli articoli 256 e 263 TFUE prevedono che il Tribunale controlli la legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, fatte salve condizioni di ricevibilità, relative in particolare al fatto che i ricorsi devono essere proposti in un termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Orbene, la ricevibilità è uno degli elementi di valutazione di un ricorso che rientrano nella competenza del giudice, a maggior ragione per il fatto che lo stesso deve esaminarla d’ufficio.

(v. punto 42)

3.      Qualora un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO possa essere ritenuto tardivo dal giudice non è richiesta l’applicazione dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea relativo alla restitutio in integrum bensì delle disposizioni applicabili al giudice, ossia, oltre all’articolo 263 TFUE, l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo il quale «[n]essuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».

Il procedimento giurisdizionale, del resto, non si suddivide fin dall’inizio in due parti, come previsto all’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, con, da un lato, il deposito di un ricorso e, dall’altro lato, il deposito di una richiesta di restitutio in integrum sulla quale il giudice si pronunci separatamente al fine di valutare la ricevibilità del ricorso con riguardo al rispetto del termine di introduzione di detto ricorso. Infatti, è nello stesso contesto del procedimento instaurato a seguito dell’introduzione del ricorso che la ricevibilità di quest’ultimo viene esaminata, in linea di principio, ed è soltanto quando il giudice è adito con un’eccezione di irricevibilità con cui si chiede che si pronunci in proposito senza avviare la discussione nel merito o quando il giudice solleva al riguardo, d’ufficio, un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, che egli può statuire con una decisione separata sulla ricevibilità e successivamente nel merito, qualora ammetta nondimeno la ricevibilità del ricorso.

(v. punti 45, 46)