Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 – Laboratoire Pareva / Commissione
(causa T‑337/18 R II)
«Procedimento sommario – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Biocidi – Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) – Diniego di approvazione – Domanda di provvedimenti provvisori – Nuova domanda – Assenza di fatti nuovi – Irricevibilità»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160)
(v. punti 7‑9)
Oggetto
| Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21), e, dall’altro lato, all’adozione di ogni altro provvedimento provvisorio adeguato. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |