Language of document : ECLI:EU:C:2016:635

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 settembre 2016 (*)

«Ricorso di annullamento – Scelta della base giuridica – Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 7 – Regolamento (UE) n. 1370/2013 – Articolo 2 – Misure per la fissazione dei prezzi – Soglie di riferimento – Prezzi di intervento»

Nella causa C‑113/14,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, proposto il 10 marzo 2014,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, A. Lippstreu e A. Wiedmann, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da M. Holt, C. Brodie e J. Kraehling, in qualità di agenti, assistiti da A. Bates, barrister,

e

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil e D. Hadroušek, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L.G. Knudsen, R. Kaškina e U. Rösslein, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da G. Maganza, J.P. Hix e S. Barbagallo, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da:

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e G. von Rintelen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671; in prosieguo: il «regolamento unico OCM»), nonché dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU 2013, L 346, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di fissazione»).

 Contesto normativo

 Regolamento unico OCM

2        Ai sensi dei considerando 2, 5, 10, 12 e 14 del regolamento unico OCM:

«(2)      Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(...)

(5)      A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(...)

(10)      Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell’interdipendenza tra i diversi settori dall’altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l’ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(...)

(12)      A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d’intervento e definire quest’ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l’intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all’allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l’intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(...)

(14)      Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l’esperienza maturata nell’ambito delle previgenti [organizzazioni comuni di mercato]».

3        L’articolo 7 del regolamento unico OCM, rubricato «Soglie di riferimento», così prevede:

«1.      Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a)      nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all’ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b)      per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell’allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all’ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c)      per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell’allegato III, parte B, franco fabbrica:

i)      per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii)      per lo zucchero greggio: 335,2 EUR/t;

d)      nel settore delle carni bovine, 2.224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all’allegato IV, parte A;

e)      nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i)      246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii)      169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f)      nel settore delle carni suine, 1.509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all’allegato IV, parte B, come segue:

i)      carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii)      carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;

g)      nel settore dell’olio di oliva:

i)      1.779 EUR/t per l’olio di oliva extra vergine;

ii)      1.710 EUR/t per l’olio di oliva vergine;

iii)      1.524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2.      Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all’andamento della produzione e dei mercati».

4        L’articolo 15 del regolamento unico OCM, rubricato «Prezzi di intervento pubblico», così dispone:

«1.      Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a)      il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all’intervento
pubblico a prezzo fisso, oppure

b)      il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all’intervento pubblico possono essere acquistati nell’ambito di una procedura di gara.

2.      Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE».

 Regolamento di fissazione

5        Ai sensi dei considerando 2 e 3 del regolamento di fissazione:

«(2)      A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra le soglie di riferimento stabilite nel regolamento [unico OCM] da un lato, e i prezzi di intervento dall’altro, e definire questi ultimi. Solo i prezzi di intervento per l’intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all’allegato 3, punto 8, prima frase, dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l’intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(3)      È opportuno prevedere il livello del prezzo di intervento pubblico a cui l’acquisto all’intervento è effettuato a prezzo fisso o mediante procedura di gara, compresi i casi per i quali può essere necessario un adeguamento dei prezzi di intervento pubblico. Allo stesso modo è necessario adottare misure sulle limitazioni quantitative per effettuare l’acquisto all’intervento a prezzo fisso. In entrambi i casi, i prezzi e i limiti quantitativi dovrebbero rispecchiare la prassi e l’esperienza maturata nell’ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato».

6        L’articolo 1 del regolamento di fissazione, che definisce l’ambito d’applicazione di tale regolamento, prevede:

«Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell’ambito dell’organizzazione comune unica dei mercati agricoli istituita dal regolamento [unico OCM]».

7        L’articolo 2 del regolamento di fissazione, rubricato «Prezzi di intervento pubblico», così dispone:

«1.      Il livello del prezzo di intervento pubblico:

a)      per il frumento tenero, il frumento duro, l’orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all’articolo 7 del regolamento [unico OCM] in caso di acquisto all’intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all’intervento mediante gara;

b)      per il burro, è pari al 90% della soglia di riferimento di cui all’articolo 7 del regolamento [unico OCM] in caso di acquisto all’intervento a prezzo fisso e non supera il 90% di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all’intervento mediante gara;

c)      per le carni bovine non supera il livello di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [unico OCM].

2.      I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l’orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

3.      La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2».

 Fatti

8        L’organizzazione comune dei mercati agricoli è stata codificata per la prima volta in maniera omogenea e globale con il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU 2007, L 299, pag. 1), adottato sulla base dell’articolo 37 del Trattato CE.

9        Le disposizioni di cui la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento sono state adottate nell’ambito di una riforma della politica agricola comune (PAC) intervenuta dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del Trattato FUE.

10      Il 12 ottobre 2011, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. L’articolo 7 di detta proposta di regolamento unico OCM verteva, in tale versione, sulla fissazione di «prezzi di riferimento».

11      In pari data, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio, fondata sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che stabiliva misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

12      Il 13 settembre 2012, la presidenza del Consiglio dell’Unione europea ha comunicato al Comitato speciale «Agricoltura» che, secondo la sua valutazione, solo il Consiglio era competente a fissare i prezzi di riferimento dei prodotti agricoli che possono essere oggetto di interventi pubblici, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Ad avviso del Consiglio, un’ampia maggioranza degli Stati membri condivideva tale valutazione.

13      Dopo lunghe discussioni tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione, il 4 giugno 2013, il segretariato generale del Consiglio ha trasmesso una relazione sulla situazione del trilogo informale relativo al regolamento unico OCM tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Ne emergeva che la fissazione dei prezzi di riferimento costituiva un punto controverso. Nel corso delle trattative, il Parlamento aveva rilevato che non avrebbe approvato il pacchetto di riforme della PAC, in mancanza di disposizioni sui prezzi di riferimento nel futuro regolamento unico OCM.

14      Il 25 giugno 2013, la presidenza del Consiglio ha trasmesso un addendum a un documento di lavoro, che riprendeva i punti controversi esistenti. Al titolo «Posizioni sulle disposizioni relative all’articolo 43, paragrafo 3» («Positions on Article 43(3) related provisions»), riguardante il regolamento unico OCM, essa ha proposto, come obiettivo di compromesso (landing zone), l’utilizzo della nozione di «soglia di riferimento».

15      In sede di votazione sulla modifica dell’orientamento generale, che si è altresì tenuta il 25 giugno 2013, tale orientamento è stato adottato a maggioranza. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si sono astenuti.

16      Il 25 settembre 2013, la presidenza del Consiglio ha trasmesso un documento di lavoro contenente l’intera versione consolidata del progetto di regolamento unico OCM. In tale versione, l’insieme del progetto rifletteva l’accordo raggiunto in seno ai triloghi interni. L’articolo 7 della versione consolidata del progetto di regolamento unico OCM era intitolata «Soglie di riferimento» e non più «Prezzi di riferimento». Il contenuto del regolamento restava, tuttavia, invariato.

17      Il 13 dicembre 2013, il segretariato generale del Consiglio ha trasmesso una nota alle delegazioni, secondo la quale «l’esito dei negoziati in relazione al ricorso all’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE [era] parte del compromesso globale sull’attuale revisione della PAC e non pregiudica[va] la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un’eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea».

18      In una «[d]ichiarazione del Consiglio sull’articolo 43, paragrafo 3, [TFUE]», veniva affermato, in relazione all’esito dei negoziati sulla PAC durante il trilogo del giugno 2013, che «il Consiglio conferma[va] di aver deciso che il regolamento unico OCM contempli le questioni rientranti nell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE all’unico scopo di consentire, nelle circostanze eccezionali di tale trilogo, il raggiungimento di un compromesso».

19      La Repubblica federale di Germania ha dichiarato che essa non poteva, per varie ragioni, sostenere talune delle proposte di regolamento in materia di organizzazione comune dei mercati. Tale Stato membro affermava, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e che spetta, pertanto, esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme. Ad avviso di tale Stato membro era, inoltre, inaccettabile uno scostamento da detta regola chiara di ripartizione delle competenze tra le istituzioni dell’Unione, prevista dai trattati.

20      Il 16 dicembre 2013, in sede di votazione sull’adozione del regolamento unico OCM, la Repubblica federale di Germania si è opposta a tale adozione e il Regno Unito si è astenuto. Alla votazione sull’adozione del regolamento di fissazione, avvenuta lo stesso giorno, tali Stati membri si sono astenuti.

 Conclusioni delle parti e procedura dinanzi alla Corte

21      La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di annullare l’articolo 7 del regolamento unico OCM e l’articolo 2 del regolamento di fissazione, di mantenere gli effetti di tali disposizioni sino all’entrata in vigore di una normativa adottata in forza dell’appropriata base giuridica e di condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

22      Il Parlamento chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di rigettarlo in quanto infondato. Tale istituzione chiede inoltre alla Corte di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

23      Il Consiglio si rimette alla saggezza della Corte quanto alla pronuncia sulle domande principali della Repubblica federale di Germania e chiede alla Corte, nel caso in cui quest’ultima accogliesse tali domande, di dichiarare che gli effetti delle disposizioni impugnate debbano essere considerati come «definitivi», ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, sino all’entrata in vigore di una normativa adottata in forza dell’appropriata base giuridica, e di condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

24      Con decisione del presidente della Corte del 22 maggio 2014, la Commissione è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento. Con decisioni del presidente della Corte del 7 e del 17 luglio 2014, la Repubblica ceca e il Regno Unito sono stati rispettivamente ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

25      Il Parlamento e la Commissione ritengono che la domanda di annullamento parziale del regolamento unico OCM sia irricevibile per il motivo che la disposizione di cui si richiede l’annullamento non è separabile dalle altre disposizioni dell’atto in questione. Infatti, l’articolo 7 del regolamento unico OCM assolverebbe a più funzioni nell’ambito di tale regolamento, le quali sarebbero strettamente connesse alle altre disposizioni del regolamento in parola. Inoltre, tale articolo si iscriverebbe a pieno titolo negli obiettivi del regolamento unico OCM e sarebbe diretto a conseguire i medesimi. Pertanto, la sostanza del regolamento stesso sarebbe modificata se detto articolo 7 dovesse essere annullato.

26      Di contro, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dalla Repubblica ceca e dal Regno Unito, nonché dal Consiglio, ritiene che le disposizioni di cui è richiesto l’annullamento siano separabili dalle altre disposizioni del regolamento di cui esse fanno parte. A sostegno del suo argomento, essa afferma, in particolare, che la vicinanza tra le soglie di riferimento e i prezzi di intervento di cui al regolamento di fissazione è più considerevole di quella intercorrente tra le soglie di riferimento e le altre disposizioni del regolamento unico OCM. Non esisterebbe per di più alcun elemento che possa dimostrare che la sostanza del regolamento unico OCM, che consta di più di duecento articoli, sarebbe modificata dall’annullamento del suo articolo 7, relativo alle soglie di riferimento.

 Giudizio della Corte

27      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto in questione. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito di separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso (sentenza del 18 marzo 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑427/12, EU:C:2014:170, punto16 e giurisprudenza ivi citata).

28      Nel caso di specie, occorre rammentare, da una parte, che l’articolo 7 del regolamento unico OCM fissa le soglie di riferimento dei vari prodotti agricoli in euro e centesimi per unità di peso del prodotto interessato.

29      Dall’altra parte, il regolamento unico OCM istituisce un’organizzazione comune dei mercati per tutti i prodotti agricoli elencati nell’allegato I dei trattati e verte su aspetti molto diversi quali, tra l’altro, l’intervento pubblico sui mercati, l’aiuto all’ammasso privato, i regimi di aiuti nei diversi settori agricoli interessati, le regole relative alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori nonché gli scambi con Stati terzi.

30      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, tali diversi aspetti di cui al regolamento unico OCM sono privi di una connessione con le soglie di riferimento fissate all’articolo 7 dello stesso. Solo i prezzi di intervento, stabiliti dal regolamento di fissazione, la cui definizione figura indubbiamente all’articolo 15 di tale regolamento, possono essere considerati connessi a tali soglie.

31      Ne consegue che l’articolo 7 del regolamento unico OCM riguarda un aspetto separabile dall’ambito regolamentare stabilito dal medesimo e, di conseguenza, il suo eventuale annullamento non inciderebbe sulla sostanza di detto regolamento.

32      Pertanto, il ricorso della Repubblica federale di Germania diretto all’annullamento parziale del regolamento unico OCM è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

33      La Repubblica federale di Germania asserisce che il Parlamento e il Consiglio hanno fondato l’articolo 7 del regolamento unico OCM su una base giuridica errata. Tale disposizione includerebbe i «prezzi di riferimento», i quali, sebbene tale denominazione sia stata sostituita dall’espressione «soglie di riferimento», costituiscono una «misura relativa alla fissazione dei prezzi». Pertanto, tale articolo avrebbe dovuto necessariamente essere adottato sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

34      In primo luogo, a sostegno della sua posizione, la Repubblica federale di Germania adduce argomenti attinenti al precedente regime dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, ossia quello risultante dal regolamento n. 1234/2007, il cui considerando 16 definiva il «prezzo di riferimento» come un prezzo derivante da una decisione politica del Consiglio. In tale contesto, tale Stato membro rammenta che il regolamento n. 1234/2007 attribuiva espressamente al Consiglio il potere di modificare i prezzi di riferimento. Inoltre, la precedente organizzazione comune del mercato agricolo così come la genesi del regolamento unico OCM in generale, e del suo articolo 7 in particolare, dimostrerebbero che il sistema delle misure relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli non è stato modificato nel merito e che i «prezzi di riferimento», oramai denominati «soglie di riferimento», continuano a essere la «rete di sicurezza» della PAC.

35      In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania si riferisce alla formulazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che, a suo avviso, non opera alcuna distinzione tra i prezzi in senso stretto o in senso lato, poiché si riferisce a tutte le «misure relative alla fissazione dei prezzi». Così, tutti gli elementi essenziali della fissazione dei prezzi ricadrebbero nella competenza esclusiva del Consiglio. Inoltre, dai punti 54 e 59 della sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790) emergerebbe che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE concede al Consiglio il potere di adottare atti diversi dagli atti di esecuzione e che la sfera di applicazione di tale disposizione non si limita alle misure di fissazione dei prezzi. Occorrerebbe, a fortiori, concludere che l’articolo 7 del regolamento unico OCM rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, considerato che l’articolo 7 del regolamento unico OCM fissa un’unità monetaria precisa per determinati prodotti agricoli e che, quindi, l’articolo 2 del regolamento di fissazione definisce il prezzo di intervento come una certa percentuale delle «soglie di riferimento», l’articolo 7 del regolamento unico OCM costituirebbe un elemento essenziale della fissazione dei prezzi.

36      In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, la Repubblica federale di Germania asserisce che dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento unico OCM emerge che le soglie di riferimento devono essere aggiornate in funzione dell’andamento della produzione e dei mercati. Se è vero che l’autorità normativa competente deve reagire in maniera rapida, flessibile ed efficace a perturbazioni del mercato, tale reazione sarebbe molto più veloce qualora il Consiglio fosse competente poiché, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale istituzione non sarebbe più tenuta a consultare il Parlamento.

37      In quarto luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che dal punto 58 della sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790) risulta che l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituiscono due basi giuridiche nettamente distinte che si escludono reciprocamente, senza che esista tra loro una gerarchia. Inoltre, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sarebbe completamente svuotato del suo significato e perderebbe dunque il suo effetto utile se l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE fosse adottato come base giuridica nel caso di specie.

38      All’obiezione del Parlamento, secondo cui dall’articolo 40, paragrafo 2, TFUE emerge che, nell’esercizio del suo potere ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il legislatore dell’Unione è libero di adottare tutte le misure di cui all’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, ivi incluse le «regolamentazioni dei prezzi», la Repubblica federale di Germania replica che tale argomento non tiene conto dell’esistenza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e pregiudica l’effetto utile di tale ultima disposizione.

39      Alla luce di tutti questi elementi, la Repubblica federale di Germania conclude che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituisce l’unica base giuridica valida per l’adozione dell’articolo 7 del regolamento unico OCM.

40      La Repubblica ceca, il Regno Unito e il Consiglio sostengono l’argomento della Repubblica federale di Germania. Inoltre, il Consiglio afferma, riferendosi all’articolo 294, paragrafo 1, TFUE, che i trattati non avvalorano in alcun modo l’ipotesi secondo cui la procedura legislativa ordinaria prevarrebbe sulle disposizioni che prevedono l’adozione di atti non legislativi.

41      La Repubblica ceca aggiunge, in particolare, che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituirebbe una lex specialis rispetto alle misure più ampie previste dall’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Tale interpretazione non sarebbe del resto infirmata dalla sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790).

42      Inoltre, ad avviso di tale Stato membro, l’esistenza di due basi giuridiche diverse sarebbe dovuta al fatto che, al momento dei negoziati del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che hanno condotto all’adozione del Trattato di Lisbona, gli Stati membri avrebbero voluto rimanere sovrani quanto ai costi della PAC. Sarebbe proprio per tale ragione che l’articolo 37 CE, che costituiva una base giuridica unica, come osservato dalla Corte al punto 57 della sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790) è stato sostituito da due distinte basi giuridiche che perseguono finalità diverse e che dispongono ognuna di uno specifico ambito di applicazione.

43      Il Regno Unito precisa che dalla sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790) emerge che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE non si limita a conferire un potere residuale o ad accordare una delega di poteri al Consiglio, ma attribuisce un potere esclusivo a tale istituzione per l’adozione di tutte le misure relative alla fissazione dei prezzi, in particolare quelle che comportano valutazioni tecniche e scientifiche. L’adozione di una disposizione quale l’articolo 7 del regolamento unico OCM, che fissa direttamente prezzi, rientrerebbe pertanto a fortiori nella competenza esclusiva del Consiglio.

44      Il Parlamento, sostenuto dalla Commissione, condivide il parere della Repubblica federale di Germania, secondo cui l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituirebbero due basi giuridiche distinte. Tali due istituzioni ritengono che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE attribuisca al Consiglio soltanto il potere molto specifico, di natura esecutiva, di fissare gli importi esatti e finali dei prezzi. Tutte le altre misure eccedenti tale attività ricadrebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

45      Ad avviso del Parlamento, tale interpretazione troverebbe conferma nella sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790). Infatti, dal punto 58 di tale sentenza emergerebbe che tutte le misure necessarie a perseguire gli obiettivi relativi alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca implichino una scelta politica. La loro adozione sarebbe dunque riservata al legislatore dell’Unione.

46      Orbene, il meccanismo di intervento costituirebbe un elemento essenziale per raggiungere gli obiettivi della PAC, quali elencati all’articolo 39 TFUE, come dimostrerebbe la circostanza che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, il legislatore dell’Unione è competente per l’adozione delle regolamentazioni dei prezzi.

47      Il Parlamento ne deduce che le «misure» che il Consiglio è autorizzato ad adottare in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE possono essere qualificate come «atti di esecuzione sui generis». A suo avviso, la procedura non legislativa di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE deve essere concepita come un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La Commissione, per contro, ritiene che esista un rapporto gerarchico tra l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Essa aggiunge che il legislatore dell’Unione dispone di un potere discrezionale considerevole quando conferisce deleghe di potere all’esecutivo e che, nel caso di specie, non è stato commesso alcun errore manifesto nell’esercizio di detto potere discrezionale, benché l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE preveda una delega esplicita di poteri.

48      Per quanto attiene all’obiettivo e al contenuto dell’articolo 7 del regolamento unico OCM, il Parlamento afferma che tale obiettivo, identico a quello del regolamento unico OCM e quindi da questo indissociabile, è volto a «istitui[re] un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli». Secondo il Parlamento e la Commissione, l’articolo 7 del regolamento unico OCM costituisce la disposizione di base rispetto al regime di intervento nell’organizzazione comune del mercato. Le soglie di riferimento sarebbero, in quanto «rete di sicurezza della PAC», gli elementi da cui scaturiscono il meccanismo di intervento e altre tipologie di misure di sostegno dei mercati.

49      Per quanto attiene alla denominazione delle «soglie di riferimento», che, sia nel regolamento n. 1234/2007 che nell’ambito dei negoziati sulla riforma della PAC, erano indicate come «prezzi di riferimento», il Parlamento sottolinea che il titolo dell’articolo 7 del regolamento unico OCM è stato modificato al fine di rispondere a un’esigenza del Consiglio. Per la Commissione, la precedente denominazione delle «soglie di riferimento» era ingannevole in quanto i «prezzi di riferimento» erano già valori soglia, che guidavano la fissazione dei prezzi reali e avevano soltanto funzione orientativa.

50      Per quanto attiene al riferimento compiuto dalla Repubblica federale di Germania alla disciplina anteriore dell’organizzazione comune dei mercati, il Parlamento e la Commissione ritengono che tale Stato trascuri il fatto che il regolamento n. 1234/2007 era stato adottato su una diversa base giuridica, ossia l’articolo 37 CE.

51      Quanto all’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui l’effetto utile dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sarebbe compromesso se l’articolo 7 del regolamento unico OCM potesse essere fondato sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento ritiene che l’adozione del regolamento di fissazione sia in quanto tale sufficiente a dimostrare l’effetto utile dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. D’altro canto, né il Parlamento né la Commissione ravvisano la necessità di un adeguamento rapido delle soglie di riferimento in base all’andamento del mercato che, secondo la Repubblica federale di Germania, richiederebbe un intervento del Consiglio. Secondo il Parlamento, anche se l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE mira a garantire la rapida fissazione dei prezzi e se detto obiettivo costituiva, all’epoca dell’istituzione della PAC, un’esigenza importante, esso ha perso gradualmente di importanza ed è, in pratica, venuto meno.

52      In via subordinata, il Parlamento asserisce che, anche se l’articolo 7 del regolamento unico OCM perseguisse gli obiettivi indicati all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, la disposizione impugnata sarebbe comunque valida in ragione della preponderanza, nell’ambito del regolamento unico OCM, degli obiettivi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

 Giudizio della Corte

53      Con il suo motivo unico, la Repubblica federale di Germania deduce che, nell’adottare l’articolo 7 del regolamento unico OCM sul fondamento non già dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, bensì dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento e il Consiglio hanno scelto una base giuridica errata.

54      A tal riguardo occorre, anzitutto, rammentare che, come emerge dalla formulazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento e il Consiglio sono tenuti ad adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, segnatamente, le «disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca», mentre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta «le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

55      È necessario, poi, precisare che misure che implicano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione in ragione del loro carattere necessario al perseguimento degli obiettivi riguardanti le politiche comuni dell’agricoltura e della pesca devono essere fondate sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Al contrario, l’adozione delle misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, non rende necessario effettuare una scelta siffatta, poiché tali misure rivestono un carattere principalmente tecnico e si suppone siano prese per dare esecuzione a disposizioni adottate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 50, nonché del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punti 48 e 50).

56      A tal riguardo, sebbene sia vero che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE concede al Consiglio il potere di adottare, in particolare, atti di esecuzione nel settore considerato, resta comunque il fatto che tali atti non si confondono puramente e semplicemente con gli atti che attribuiscono competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punto 54).

57      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, tale disposizione attribuisce al Consiglio il potere di adottare atti che vanno al di là di quanto può essere considerato come un «atto di esecuzione».

58      Inoltre, l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE perseguono finalità diverse e hanno ognuno uno specifico ambito di applicazione cosicché possono essere utilizzati separatamente per fondare l’adozione di misure determinate nell’ambito della PAC, fermo restando che il Consiglio, allorché adotta atti sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, deve agire rispettando i limiti delle sue competenze nonché, eventualmente, il quadro giuridico già stabilito in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (v., in materia di politica comune della pesca, applicabile mutatis mutandis alla PAC, sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punto 58).

59      Occorre rilevare, a tal riguardo, che, diversamente da quanto asserito dalla Commissione, non si può validamente sostenere che la Corte abbia riconosciuto l’esistenza di una gerarchia tra le due disposizioni in questione. Infatti, l’utilizzo, da parte della Corte, del termine «eventualmente» consente di dedurre che il Consiglio può fare uso delle competenze a esso riconosciute dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anche se il legislatore dell’Unione non ha ancora stabilito il quadro giuridico tramite l’esercizio delle competenze che gli sono riconosciute all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

60      Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che l’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE può estendersi a misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implichino una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione a causa del loro carattere necessario rispetto al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca (sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punto 59).

61      Occorre, infine, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto di tale atto (sentenze del 23 ottobre 2007, Commissione/Consiglio, C‑440/05, EU:C:2007:625, punto 61, e del 26 novembre 2014, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 51).

62      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il Parlamento e il Consiglio potessero validamente fondarsi sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE come base giuridica per l’adozione dell’articolo 7 del regolamento unico OCM.

63      Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 7 del regolamento unico OCM, occorre constatare che, da un lato, emerge certamente dal considerando 10 di tale regolamento che, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato introdotto un sistema di sostegno diretto e che le misure adottate nell’ambito di tale sistema possono assumere la forma di un intervento pubblico e, dall’altro lato, risulta dal considerando 12 del regolamento in parola che è necessario operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi di intervento.

64      Cionondimeno, tali due elementi, in assenza di altre precisazioni da parte del legislatore dell’Unione, in particolare all’articolo 7 del regolamento unico OCM, sull’asserita importanza delle scelte politiche effettuate tramite l’adozione delle soglie in questione, non consentono di accertare in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di una tale importanza.

65      Tale constatazione è corroborata dalla circostanza che, alla luce della formulazione dell’articolo 2 del regolamento di fissazione, le soglie di riferimento servono esclusivamente da elementi di base per la fissazione dei prezzi di intervento per i prodotti di cui trattasi.

66      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, i considerando 16 e 28 del regolamento n. 1234/2007 descrivono, in termini astratti, il rapporto esistente tra i prezzi di riferimento, ormai denominati «soglie di riferimento», e i prezzi di intervento, e permettono di considerare che i primi costituiscono elementi necessari per il calcolo dei secondi. Poiché, ai sensi del considerando 12 del regolamento unico OCM, il legislatore dell’Unione intendeva mantenere invariata la politica di intervento perseguita in ogni settore, occorre concludere che il rapporto esistente tra le soglie di riferimento e i prezzi di intervento non è stato pregiudicato dall’adozione del regolamento unico OCM.

67      Quanto al contenuto dell’articolo 7 del regolamento unico OCM, occorre ricordare che il paragrafo 1 di tale articolo fissa, per i prodotti da esso indicati, valori monetari per unità di peso. Orbene, la sola circostanza per cui il legislatore dell’Unione ha deciso di utilizzare il termine «soglie», anziché la dicitura «prezzi» precedentemente in uso, non può smentire il fatto che tali valori costituiscono prezzi. Peraltro, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, le soglie in questione sono fissate in funzione, in particolare, dei «prezzi» dei mezzi di produzione.

68      È necessario aggiungere che, come emerge dal punto 65 della presente sentenza, la formulazione dell’articolo 7 del regolamento unico OCM non consente né di identificare gli obiettivi perseguiti dalle soglie di riferimento che esso prevede né di determinare se l’adozione di tale articolo da parte del legislatore dell’Unione ha comportato una scelta politica riservata a quest’ultimo in ragione del suo carattere necessario per il perseguimento degli obiettivi della PAC.

69      Inoltre, si deve constatare che né l’articolo 7 del regolamento unico OCM né alcun’altra disposizione di tale regolamento contengono una definizione della nozione di «soglia di riferimento». Orbene, l’assenza, in detto regolamento, di tale definizione, quando invece la nozione di «prezzo di intervento» è definita all’articolo 15 del medesimo regolamento, è tale da inficiare l’argomento del Parlamento secondo cui la determinazione delle soglie di riferimento implica scelte politiche riservate al legislatore.

70      A tal riguardo, occorre aggiungere che dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento unico OCM emerge che le soglie di riferimento devono essere oggetto di revisione tenendo conto di criteri oggettivi, quali l’evoluzione della produzione, i costi di produzione e le tendenze del mercato.

71      Orbene, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ceca, dal Regno Unito nonché dal Consiglio, tale revisione richiede di procedere a valutazioni principalmente tecniche e scientifiche, e deve dunque essere distinta dalle misure che comportano decisioni politiche che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono riservate al legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 50). Ebbene, la valutazione di elementi principalmente tecnici ai fini dell’adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi è una prerogativa che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE riserva al Consiglio.

72      Nei limiti in cui non esiste alcun altro elemento nel regolamento unico OCM che consenta di tracciare validamente una distinzione tra la revisione delle soglie in questione e la loro prima fissazione, e tenuto conto della circostanza, rilevata al punto 66 della presente sentenza, secondo cui i prezzi di intervento derivano dalle soglie di riferimento, occorre concludere che la determinazione di dette soglie costituisce una misura relativa alla fissazione dei prezzi. Pertanto, l’articolo 7 del regolamento unico OCM avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

73      Tale conclusione non è inficiata dall’argomento del Parlamento secondo cui l’articolo 7 del regolamento unico OCM persegue obiettivi indicati sia all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE sia all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di modo che, tenuto conto della preminenza degli obiettivi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 7 di tale regolamento non dovrebbe essere annullato.

74      Infatti, da un lato, come emerge dal punto 31 della presente sentenza, l’articolo 7 del regolamento unico OCM è chiaramente separabile dalle altre disposizioni di tale regolamento. Dall’altro lato, come dichiarato dalla Corte al punto 58 della sua sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio (C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790), l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE perseguono fini differenti e hanno ciascuno uno specifico ambito di applicazione. Pertanto, così come il Consiglio deve rispettare i limiti alle sue competenze quando adotta misure sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il legislatore dell’Unione è tenuto a rispettare i limiti delle competenze che gli sono attribuite, quando adotta misure sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

75      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo unico della Repubblica federale di Germania deve essere accolto.

76      Pertanto, l’articolo 7 del regolamento unico OCM deve essere annullato.

77      In considerazione della circostanza per cui l’articolo 2 del regolamento di fissazione si riferisce espressamente, per stabilire i prezzi di intervento, alle soglie di riferimento di cui all’articolo 7 del regolamento unico OCM, l’annullamento di quest’ultimo articolo priva l’articolo 2 del suo contenuto.

78      Pertanto, alla luce dei legami inscindibili che uniscono l’articolo 7 del regolamento unico OCM e l’articolo 2 del regolamento di fissazione, occorre altresì annullare tale articolo.

 Sulla domanda di mantenimento degli effetti delle disposizioni impugnate

79      La Repubblica federale di Germania, al fine di tutelare interessi superiori, e segnatamente per ragioni di tutela del legittimo affidamento delle aziende agricole e di certezza del diritto, chiede alla Corte di mantenere, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, gli effetti delle disposizioni impugnate sino all’entrata in vigore di una nuova normativa adottata in forza di una base giuridica adeguata. La Commissione sostiene tale argomentazione in via subordinata.

80      Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi necessario, può precisare quali degli effetti dell’atto annullato devono essere considerati definitivi.

81      A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in considerazione di motivi relativi alla certezza del diritto, gli effetti di tale atto possono essere mantenuti in particolare qualora gli effetti immediati del suo annullamento comportino gravi conseguenze negative per le persone interessate e qualora la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali. Tali motivi includono, segnatamente, l’errore commesso relativamente alla basa giuridica dell’atto contestato (sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punto 86).

82      Nel caso di specie, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 232 del regolamento unico OCM, quest’ultimo, incluso il suo articolo 7, è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta in data 20 dicembre 2013, e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

83      Orbene, nei limiti in cui le disposizioni di cui trattasi fissano i prezzi ai quali l’intervento pubblico deve essere effettuato e in cui quest’ultimo è diretto a garantire la stabilità dei mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, il loro annullamento con effetto immediato potrebbe comportare gravi conseguenze per le persone interessate.

84      In tal circostanze, sussistono rilevanti ragioni di certezza del diritto che giustificano l’accoglimento da parte della Corte della domanda diretta al mantenimento degli effetti dell’articolo 7 del regolamento unico OCM e dell’articolo 2 del regolamento di fissazione. Si deve, inoltre, rilevare che la Repubblica federale di Germania non ha contestato la legittimità dell’articolo 7 del regolamento unico OCM in ragione della sua finalità o del suo contenuto, e dunque non esistono, in proposito, ostacoli che possano impedire alla Corte di disporre un simile mantenimento degli effetti di tali articoli.

85      Occorre, pertanto, mantenere gli effetti dell’articolo 7 del regolamento unico OCM e dell’articolo 2 del regolamento di fissazione fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può oltrepassare cinque mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova normativa, fondata sull’appropriata base giuridica, vale a dire l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, il Parlamento e il Consiglio, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, la Repubblica ceca, il Regno Unito e la Commissione, che sono intervenuti nella causa, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è annullato.

2)      L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, è annullato.

3)      Gli effetti dell’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 e dell’articolo 2 del regolamento n. 1370/2013 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare cinque mesi a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, di una nuova normativa fondata sull’appropriata base giuridica, ossia l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.

5)      La Repubblica ceca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.