Language of document : ECLI:EU:C:2016:635

Causa C113/14

Repubblica federale di Germania

contro

Parlamento europeo

e

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Scelta della base giuridica – Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 7 – Regolamento (UE) n. 1370/2013 – Articolo 2 – Misure per la fissazione dei prezzi – Soglie di riferimento – Prezzi di intervento»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016

1.        Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate

(Art. 263 TFUE)

2.        Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure di attuazione – Fissazione dei prezzi – Competenze del Consiglio – Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE – Rispettivi ambiti di applicazione

(Art. 43, §§ 2 e 3, TFUE)

3.        Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 che stabilisce soglie di riferimento utilizzate per la fissazione dei prezzi di intervento in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli – Adozione sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE – Inammissibilità – Obbligo di basare una siffatta disposizione sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE

(Art. 43, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 7)

4.        Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto

(Art. 264, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1370/2013, art. 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 27)

2.      Misure che implicano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione in ragione del loro carattere necessario al perseguimento degli obiettivi riguardanti le politiche comuni dell’agricoltura e della pesca devono essere fondate sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Per contro, l’adozione delle misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, non rende necessario effettuare una scelta siffatta, poiché tali misure rivestono un carattere principalmente tecnico e si suppone siano prese per dare esecuzione a disposizioni adottate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Inoltre, l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE perseguono finalità diverse e hanno ognuno uno specifico ambito di applicazione cosicché possono essere utilizzati separatamente per fondare l’adozione di misure determinate nell’ambito della PAC, fermo restando che il Consiglio, allorché adotta atti sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, deve agire rispettando i limiti delle sue competenze nonché, eventualmente, il quadro giuridico già stabilito in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. A tal riguardo, non si può validamente sostenere che la Corte abbia riconosciuto l’esistenza di una gerarchia tra le due disposizioni in questione. Infatti, il Consiglio può fare uso delle competenze a esso riconosciute dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anche se il legislatore dell’Unione non ha ancora stabilito il quadro giuridico tramite l’esercizio delle competenze che gli sono riconosciute all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(v. punti 55, 58, 59)

3.      La scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi che possano essere oggetto di controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto di tale atto. Per quanto riguarda la fissazione delle soglie di riferimento, che servono esclusivamente da elementi di base per la fissazione dei prezzi di intervento per i prodotti di cui trattasi ad opera dell’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, dal paragrafo 2 di tale disposizione emerge che tali soglie devono essere oggetto di revisione tenendo conto di criteri oggettivi, quali l’evoluzione della produzione, i costi di produzione e le tendenze del mercato. Tale revisione richiede di procedere a valutazioni principalmente tecniche e scientifiche, e deve dunque essere distinta dalle misure che comportano decisioni politiche le quali sono riservate al legislatore dell’Unione. Ebbene, la valutazione di elementi principalmente tecnici ai fini dell’adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi è una prerogativa che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE riserva al Consiglio.

Nei limiti in cui non esiste alcun altro elemento nel regolamento n. 1308/2013 che consenta di tracciare validamente una distinzione tra la revisione delle soglie in questione e la loro prima fissazione, e tenuto conto della circostanza, rilevata al punto 66 della presente sentenza, secondo cui i prezzi di intervento derivano dalle soglie di riferimento, occorre concludere che la determinazione di dette soglie costituisce una misura relativa alla fissazione dei prezzi. Pertanto, l’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.       Tale conclusione non è inficiata dall’argomento secondo cui l’articolo 7 di detto regolamento persegue obiettivi indicati sia all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE sia all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di modo che, tenuto conto della preminenza degli obiettivi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 7 di tale regolamento non dovrebbe essere annullato. Infatti, l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE perseguono fini differenti e hanno ciascuno uno specifico ambito di applicazione. Pertanto, così come il Consiglio deve rispettare i limiti alle sue competenze quando adotta misure sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il legislatore dell’Unione è tenuto a rispettare i limiti delle competenze che gli sono attribuite, quando adotta misure sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(v. punti 61, 65, 70‑74)

4.      In considerazione di motivi relativi alla certezza del diritto, gli effetti di un atto annullato dalla Corte possono essere mantenuti in particolare qualora gli effetti immediati del suo annullamento comportino gravi conseguenze negative per le persone interessate e qualora la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali. Tali motivi includono, segnatamente, l’errore commesso relativamente alla base giuridica dell’atto contestato.

A tale riguardo, nei limiti in cui gli articoli 7 del regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e 2 del regolamento n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissano i prezzi ai quali l’intervento pubblico deve essere effettuato e in cui quest’ultimo è diretto a garantire la stabilità dei mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, il loro annullamento con effetto immediato potrebbe comportare gravi conseguenze per le persone interessate. In tali circostanze, sussistono rilevanti ragioni di certezza del diritto che giustificano l’accoglimento da parte della Corte della domanda diretta al mantenimento degli effetti dell’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 e dell’articolo 2 del regolamento n. 1370/2013.

(v. punti 81, 83, 84)