Language of document : ECLI:EU:C:2015:476

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Risorse economiche sufficienti – Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo – Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti»

Nella causa C‑218/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 25 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2014, nel procedimento

Kuldip Singh,

Denzel Njume,

Khaled Aly

contro

Minister for Justice and Equality,

con l’intervento di:

Immigrant Council of Ireland,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta (relatore), A. Ó Caoimh e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, M. Safjan, M. Berger, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Singh, da C. O’Dwyer e R. Haughton, Senior Counsels, P. Brazil, Barrister-at-Law, nonché J. Boyle e M. Griffin, solicitors;

–        per il sig. Njume, da M. Lynn e R. Haughton, Senior Counsels, nonché P. Brazil e C. Stanley, Barristers-at-Law;

–        per il sig. Aly, da M. Lynn, Senior Counsel, A. McMahon, Barrister-at-Law, nonché E. Lyons, solicitor;

–        per l’Immigrant Council of Ireland, da P. Dillon Malone, Senior Counsel, A. Lowry, Barrister-at-Law, nonché H. Becker, solicitor;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon e G. Samuel, in qualità di agenti, assistite da D. Conlan Smyth, Senior Counsel, nonché F. O’Sullivan, Barrister-at-Law;

–        per il governo danese, da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez‑Miñón, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da B. Lask e G. Facenna, Barristers-at-Law;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, J. Tomkin e C. Tufvesson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di tre controversie che vedono opposti, rispettivamente, i sigg. Singh, Njume e Aly al Minister for Justice and Equality (in prosieguo: il «Minister») in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, delle domande degli interessati dirette a mantenere il loro diritto di soggiorno in Irlanda in seguito al loro divorzio.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Ai sensi del considerando 15 della direttiva 2004/38:

«È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell’Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata. È quindi opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

(...)

3)      “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

5        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1 così prevede:

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo»

6        L’articolo 7 di tale direttiva, rubricato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», dispone, ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)      —      di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

—      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)      di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».

7        L’articolo 12 della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione», così recita:

«1.      Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.      Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3.      La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».

8        L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, rubricato «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata», stabilisce quanto segue:

«Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

a)      il matrimonio o l’unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell’unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b); (…)

(...)

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale».

9        L’articolo 14, paragrafo 2, di detta direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», è redatto nei seguenti termini:

«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(...)».

 Il diritto irlandese

10      Il regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) del 2006 [European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2006, SI 2006, n. 656; in prosieguo: il «regolamento del 2006»] dà attuazione alle disposizioni della direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 La prima controversia nel procedimento principale

11      Il sig. Singh è un cittadino indiano giunto in Irlanda il 6 febbraio 2002 con un visto per motivi di studio. Successivamente egli ha soggiornato legalmente in tale Stato membro.

12      L’11 novembre 2005 il sig. Singh ha sposato una cittadina lettone, che lavorava e soggiornava legalmente in Irlanda. Da tale unione è nato un figlio, il 3 dicembre 2007, che possiede anch’egli la cittadinanza lettone.

13      In seguito alla pronuncia della sentenza nella causa Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449), e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/38, al sig. Singh è stato rilasciato un permesso di soggiorno in Irlanda della durata di cinque anni, in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione che risiede in tale Stato membro e vi esercita i diritti riconosciuti dal Trattato FUE.

14      La moglie del sig. Singh ha lavorato in maniera continuativa tra il 2004 e il giugno 2009 svolgendo diversi impieghi.

15      Nel corso del 2009 il sig. Singh ha aperto e gestito, con un socio, una pizzeria in Irlanda, nel contesto di un contratto di franchising di data 29 maggio 2009, stipulato per una durata iniziale di 10 anni. Successivamente, il sig. Singh ha provveduto al sostentamento della propria famiglia, mentre la moglie è rimasta a casa ad occuparsi del comune figlio.

16      Poiché i coniugi Singh hanno vissuto problemi coniugali, la moglie del sig. Singh ha lasciato l’Irlanda nel febbraio 2010 e ha avviato un procedimento giudiziario di divorzio, in Lettonia, nel settembre 2010. Il divorzio è stato pronunciato con efficacia a partire dal 12 maggio 2011.

17      Il 14 dicembre 2011, in seguito a tale divorzio, il sig. Singh ha presentato domanda presso il Minister per il mantenimento del permesso di soggiorno di cui era titolare nonché per il rilascio di un titolo di soggiorno permanente in Irlanda, ai sensi della direttiva 2004/38 e delle misure nazionali di trasposizione di tale direttiva, in quanto era stato sposato con una cittadina dell’Unione, era padre di un cittadino dell’Unione e presentava i requisiti di legge necessari, dato che il suo matrimonio era durato almeno tre anni, di cui uno in Irlanda. All’epoca, il sig. Singh era lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.

18      Con decisione del 30 aprile 2012, il Minister ha respinto tali domande adducendo, segnatamente, la seguente motivazione:

«(...) poiché la [Sua ex moglie] ha lasciato il territorio dell’[Irlanda] nel 2010, non si può più considerare che ella eserciti in tale Stato membro i diritti derivanti dai trattati dell’Unione europea in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [del 2006], ed ella non gode più del diritto di soggiorno in tale Stato membro, a norma dell’articolo 6 [di tale regolamento]. Di conseguenza, Lei non può (...) godere di un diritto di soggiorno derivato da quello della [Sua ex moglie] in applicazione del citato articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento del 2006».

19      Il sig. Singh ha proposto ricorso avverso tale decisione in quanto egli godeva di un diritto personale di soggiorno in Irlanda, a norma dell’articolo 10 del regolamento del 2006, che recepisce l’articolo 13 della direttiva 2004/38.

20      Con lettera del 12 novembre 2012, il servizio del contenzioso del Minister ha informato il sig. Singh che la sua domanda era stata respinta.

21      Tuttavia, in considerazione della situazione specifica del sig. Singh, con la medesima lettera l’interessato ha ottenuto un permesso rinnovabile che gli consente di risiedere in Irlanda in via eccezionale per un anno, e che gli ha consentito di soggiornare e di lavorare senza disporre di un permesso di lavoro. Pertanto, in forza del diritto nazionale, il sig. Singh ha potuto esercitare attività commerciali in tale Stato membro.

 La seconda controversia nel procedimento principale

22      Il sig. Njume, che ha dichiarato di essere di nazionalità camerunense, il 6 gennaio 2004 ha presentato una domanda d’asilo in Germania.

23      Il sig. Njume afferma di avere incontrato una cittadina tedesca nel gennaio 2005, con la quale ha avuto una relazione e ha successivamente vissuto a Eslohe (Germania), per circa 18 mesi.

24      Il sig. Njume è entrato illegalmente in Irlanda e ha ivi presentato una domanda di asilo il 4 settembre 2006. Il 4 gennaio 2007 il sig. Njume ha sposato la sua compagna presso l’ufficio dello stato civile di Cork (Irlanda).

25      A seguito della pronuncia della sentenza nella causa Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449) e conformemente alla direttiva 2004/38, al sig. Njume è stato concesso, con decisione del 3 dicembre 2008, un permesso di soggiorno in Irlanda per il periodo di cinque anni in qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione che soggiornava in quel paese e ivi esercitava i diritti riconosciuti dal Trattato FUE. Il menzionato permesso, che dispiegava effetto retroattivo all’11 ottobre 2007, è stato corredato dal rilascio di una carta di soggiorno.

26      Il sig. Njume, il quale, successivamente, ha ottenuto un impiego, sostiene che lui e la moglie hanno vissuto in Irlanda per tutto il periodo dalla fine dal 2006 al gennaio 2011, ad esclusione di tre brevi soggiorni nel Regno Unito, ciascuno di dieci giorni, per permettere alla moglie di cercare lavoro in qual paese. Afferma di avere provveduto al mantenimento della moglie con le proprie risorse economiche tra il 2008 e il 2011.

27      Con lettera del 25 febbraio 2011, il Minister è stato informato del fatto che la moglie del sig. Njume aveva lasciato l’Irlanda all’inizio del 2011 ed aveva fatto ritorno in Germania. Con lettera del 25 marzo 2011, il sig. Njume ha affermato che, a norma dell’articolo 9 del regolamento del 2006, che recepisce l’articolo 12 della direttiva 2004/38, il suo diritto di soggiorno in Irlanda era conservato in caso di partenza della cittadina dell’Unione da tale Stato membro.

28      Il 14 giugno 2011 la moglie del sig. Njume ha presentato istanza di divorzio nel Regno Unito.

29      Con lettera del 12 luglio 2011, il Minister ha informato il sig. Njume che l’articolo 9 del regolamento del 2006 non si applicava alla sua situazione. Con lettera del 22 luglio 2011 il sig. Njume ha informato il Minister di tale domanda di divorzio.

30      Il 21 dicembre 2011 la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, (Regno Unito) ha pronunciato una sentenza provvisoria constatando che, in pari data, era stato dichiarato che il sig. Njume e la moglie avevano «vissuto separati per un periodo continuativo di almeno due anni immediatamente precedente alla presentazione della domanda [di divorzio]». La sentenza definitiva è stata pronunciata il 28 marzo 2012.

31      In seguito a tale divorzio, il sig. Njume ha presentato istanza di mantenimento del suo diritto di soggiorno in Irlanda, sulla base dell’articolo 10 del regolamento del 2006, che recepisce l’articolo 13 paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

32      Con decisione del 21 settembre 2012, il Minister ha rifiutato di concedere al sig. Njume tale diritto di soggiorno, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento.

33      Con decisione del 12 settembre 2013 al sig. Njume è stato concesso un permesso di soggiorno in Irlanda, conformemente al diritto nazionale, rinnovabile per una durata di tre anni, vale a dire fino al 12 settembre 2016.

 La terza controversia nel procedimento principale

34      Il sig. Aly, cittadino egiziano, è entrato in Irlanda il 14 marzo 2007, munito di un visto turistico che lo autorizzava a soggiornare in tale Stato membro fino al 14 luglio 2007. Il 12 luglio 2007 il sig. Aly ha sposato, in tale Stato membro, una cittadina lituana. Il 21 agosto 2008 l’interessato ha ottenuto una carta di soggiorno dotata di effetto retroattivo al 3 febbraio 2008, in applicazione del regolamento del 2006. Tale carta era valida cinque anni, ossia fino al 2 febbraio 2013.

35      La moglie del sig. Aly ha lavorato in Irlanda dal 1° maggio 2004 al gennaio 2009, data in cui ha perso il proprio impiego a causa di un rallentamento dell’attività economica. L’interessata ha percepito l’indennità di disoccupazione fino al giugno 2009. I coniugi Aly hanno vissuto grazie ai redditi del sig. Aly mentre la moglie di quest’ultimo era alla ricerca di un’occupazione. Nel marzo 2011 l’interessata si è recata nel Regno Unito per svolgervi un’attività lavorativa di breve durata.

36      Con lettera del 14 agosto 2012, il sig. Aly ha informato l’Irish Naturalisation and Immigration Service (Servizio irlandese per la naturalizzazione e l’immigrazione; in prosieguo: l’«INIS») che nel corso dei sei mesi successivi al trasferimento di sua moglie a Londra (Regno Unito) per ivi lavorare, la coppia si era separata. La moglie desiderava restare a Londra, mentre il sig. Aly non intendeva stabilirvisi.

37      Con lettera del 3 ottobre 2012, l’INIS ha comunicato al sig. Aly che intendeva porre fine al permesso di soggiorno dell’interessato in Irlanda e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni.

38      Con lettera del 15 ottobre 2012, il sig. Aly ha informato l’INIS che in Lituania era stato avviato un procedimento di divorzio e che entro breve sarebbe stata pronunciata una sentenza di divorzio. Esso ha affermato che, in forza dell’articolo 13 della direttiva 2004/38, godeva del diritto di soggiornare in Irlanda.

39      Con una decisione del 12 novembre 2012 (in prosieguo: la «decisione controversa») l’INIS ha revocato il permesso di soggiorno in Irlanda del sig. Aly. Tale decisione recitava, in particolare, quanto segue:

«Occorre peraltro rilevare che [Sua moglie] ha abbandonato il territorio nazionale e non vi ha più esercitato, da parecchio tempo, i diritti derivanti dai trattati dell’Unione europea conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 [del regolamento del 2006]. Pertanto, La informiamo che, per questa ragione, la motivazione in forza della quale Le era stato concesso un permesso di soggiorno non è più applicabile, dato che il Suo diritto derivato dalle disposizioni del [regolamento del 2006] non è più valido a partire dal momento in cui Sua moglie, cittadina dell’Unione, ha cessato di esercitare nel territorio nazionale diritti derivanti dai trattati dell’Unione europea. L’articolo 10, paragrafo 2, [del regolamento del 2006] riguarda il mantenimento di un diritto di soggiorno a titolo individuale e personale in caso di divorzio. Tuttavia, dato che Lei non ha divorziato e che il Suo diritto di soggiorno ha cessato di essere valido allorché [Sua moglie] ha smesso di esercitare in Irlanda i diritti derivanti dai trattati dell’Unione, Lei non può fruire del mantenimento di tale diritto».

40      In seguito alla notifica della decisione controversa, il sig. Aly si è presentato alle competenti autorità in materia di immigrazione, come gli era stato ingiunto, e un funzionario ha proceduto alla distruzione della sua carta di soggiorno. Tale funzionario ha inoltre contattato il datore di lavoro del sig. Aly onde impedire a quest’ultimo di continuare a lavorare.

41      Il 10 dicembre 2012 la High Court ha autorizzato il sig. Aly a presentare un’istanza di verifica giurisdizionale della decisione controversa.

42      Al termine di tale procedura, al sig. Aly è stato concesso, con una decisione del 17 dicembre 2012, un permesso temporaneo di lavoro e di soggiorno nel territorio irlandese.

43      Il 12 marzo 2013 le autorità lituane hanno rilasciato un certificato di divorzio agli interessati.

44      In tale contesto, la High Court ha deciso, nelle tre controversie del procedimento principale, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ove il matrimonio tra cittadini dell’Unione e cittadini di paesi terzi si concluda con un divorzio ottenuto successivamente alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante in cui questi abbia esercitato i diritti riconosciutigli dall’Unione europea, e ove trovino applicazione gli articoli 7 e 13, paragrafo 2), [primo comma,] lettera a), della direttiva 2004/38/CE, il cittadino di un paese terzo conservi il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. In caso di risposta negativa, se il cittadino di un paese terzo abbia il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante nel periodo precedente al divorzio e successivo alla partenza del cittadino dell’Unione da tale Stato.

2)      Se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE siano rispettati laddove il coniuge cittadino dell’Unione sostenga di disporre di risorse economiche sufficienti, nel senso di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva, in parte grazie alle risorse economiche proprie del coniuge cittadino di un paese terzo.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, in base al diritto dell’Unione (a prescindere dai diritti riconosciuti dalla direttiva), soggetti quali i ricorrenti nel procedimento principale abbiano il diritto di svolgere attività lavorativa nello Stato membro ospitante al fine di fornire o contribuire a procurare le “risorse economiche sufficienti” per lo scopo di cui all’articolo 7 della direttiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

45      La causa in esame riguarda tre cittadini di paesi terzi i quali, dopo il loro matrimonio con cittadine dell’Unione che risiedevano e lavoravano in Irlanda, hanno acquisito un diritto di soggiorno in tale Stato membro, per una durata compresa tra tre mesi e cinque anni, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in qualità di coniugi che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante.

46      Nelle tre controversie del procedimento principale è pacifico che, prima che fosse trascorsa tale durata, il coniuge cittadino dell’Unione ha lasciato il territorio irlandese per stabilirsi in un altro Stato membro, mentre il coniuge cittadino di un paese terzo è rimasto in Irlanda.

47      È altrettanto pacifico che, qualche tempo dopo la loro partenza, i coniugi cittadini dell’Unione hanno presentato istanze di divorzio che sono sfociate in decisioni giurisdizionali che hanno disposto lo scioglimento dei matrimoni tra tali cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi interessati.

 Sulla prima questione

48      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, di cui un anno almeno nello Stato membro ospitante, possa fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro, in forza della citata disposizione, laddove il divorzio è preceduto dalla partenza da tale Stato membro del coniuge cittadino dell’Unione.

49      Occorre pertanto precisare quali siano le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e, segnatamente, se il coniuge, cittadino dell’Unione, di un cittadino di un paese terzo debba soggiornare nello Stato membro ospitante, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, fino alla data di pronuncia del divorzio affinché tale cittadino di un paese terzo possa avvalersi dell’articolo 13, paragrafo 2, della citata direttiva.

50      Per quanto concerne il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, giova rammentare, in via preliminare, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui i diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi dalla direttiva 2004/38 non sono diritti autonomi di tali cittadini, bensì diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che il rifiuto del riconoscimento di tali diritti sarebbe in grado di pregiudicare la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante (v., in questo senso, sentenza O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punti 36 e 45 e giurisprudenza citata).

51      Occorre inoltre rammentare che a trarre dalla direttiva 2004/38 diritti di ingresso e soggiorno in uno Stato membro non sono tutti i cittadini di Stati terzi, bensì unicamente quelli che risultino «familiar[i]», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di detta direttiva, di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza (sentenza Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 51 e giurisprudenza citata).

52      Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 richiede che il familiare del cittadino dell’Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, accompagni o raggiunga il cittadino medesimo per essere qualificato come avente diritto ai sensi di tale direttiva (v. sentenza Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 61).

53      L’articolo 7 della direttiva 2004/38, relativo al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, dispone parimenti che i familiari di un cittadino dell’Unione, i quali non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, «accompagnino» o «raggiungano» quest’ultimo nello Stato membro ospitante, per poter ivi godere di un diritto di soggiorno (sentenza Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 86).

54      Dalla giurisprudenza della Corte si evince che la condizione secondo cui il cittadino di un paese terzo deve accompagnare o raggiungere il cittadino dell’Unione deve essere intesa nel senso che consiste non già nell’obbligo a carico dei coniugi di coabitare sotto lo stesso tetto, bensì in quello di rimanere entrambi nello Stato membro in cui il coniuge cittadino dell’Unione esercita il suo diritto alla libera circolazione (v., in questo senso, sentenza Ogieriakhi, C‑244/13, EU:C:2014:2068, punto 39).

55      Pertanto, i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, possono aspirare al diritto di soggiorno previsto dalla direttiva 2004/38 unicamente nello Stato membro ospitante in cui risiede tale cittadino e non in un altro Stato membro (v., in questo senso, sentenza Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 63 e 64).

56      Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 riconosce ai familiari di un cittadino dell’Unione aventi la cittadinanza di un paese terzo che accompagnino o raggiungano tale cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante un diritto di soggiorno di più di tre mesi in tale Stato membro, purché tale cittadino dell’Unione risponda egli stesso alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), di detta direttiva.

57      Infine, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, il diritto dei familiari di un cittadino dell’Unione di soggiornare nel territorio dello Stato membro ospitante, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, è mantenuto solo finché essi soddisfano le condizioni fissate da tale disposizione.

58      Se ne evince che, allorché un cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione come quella delle mogli dei ricorrenti nel procedimento principale lascia lo Stato membro ospitante e si stabilisce in un altro Stato membro o in un paese terzo, il coniuge di tale cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, non soddisfa più le condizioni per fruire di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Occorre tuttavia esaminare se, e a quali condizioni, il citato coniuge possa avvalersi di un diritto di soggiorno sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, qualora la partenza del cittadino dell’Unione sia stata seguita da un divorzio.

59      In forza dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, il divorzio non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se «il matrimonio (…) [è durato] almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio (…)».

60      Tale disposizione persegue pertanto la finalità, sancita dal considerando 15 della citata direttiva, di tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell’Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di un’unione registrata, adottando a questo proposito misure volte a garantire che, in tali ipotesi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale.

61      Il richiamo, contenuto in tale disposizione, allo «Stato membro ospitante», il quale è definito, all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/38, unicamente facendo riferimento all’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione, da un lato, e all’«inizio del procedimento giudiziario di divorzio», dall’altro, implica necessariamente che il diritto di soggiorno del coniuge del cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, può essere mantenuto, sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, solamente se lo Stato membro in cui risiede tale cittadino è lo «Stato membro ospitante», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/38, alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio.

62      Tuttavia, così non è qualora, prima che inizi un siffatto procedimento giudiziario, il cittadino dell’Unione lascia lo Stato membro in cui risiede il suo coniuge, per stabilirsi in un altro Stato membro o in un paese terzo. In un’ipotesi del genere, infatti, il diritto di soggiorno derivato del cittadino di un paese terzo, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, è cessato al momento in cui il cittadino dell’Unione è partito e, di conseguenza, non può più essere mantenuto sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva.

63      Se ne evince che, se alla data in cui inizia il procedimento giudiziario di divorzio il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione, fruiva di un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, tale diritto è mantenuto, sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva sia durante il procedimento di divorzio, sia dopo la pronuncia del divorzio, purché le condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva siano soddisfatte.

64      Ciò premesso, nelle tre controversie di cui al procedimento principale, i coniugi, cittadini dell’Unione, dei cittadini di paesi terzi interessati hanno lasciato lo Stato membro ospitante e si sono stabiliti in un altro Stato membro già prima che il procedimento di divorzio fosse avviato.

65      Dal punto 58 della presente sentenza risulta che, dopo che il coniuge cittadino dell’Unione è partito, il coniuge cittadino di un paese terzo non soddisfa più le condizioni per usufruire di un diritto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nello Stato membro ospitante.

66      Pertanto, si deve constatare che il coniuge cittadino dell’Unione di un cittadino di un paese terzo deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio, affinché tale cittadino di un paese terzo possa avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno in tale Stato membro, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva.

67      Se ne deduce che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, in circostanze come quelle del procedimento principale, la partenza del coniuge cittadino dell’Unione ha già comportato la perdita del diritto di soggiorno del coniuge cittadino di un paese terzo che risieda nello Stato membro ospitante. Orbene, un’istanza di divorzio successiva non può determinare il ripristino di tale diritto, dal momento che l’articolo 13 della direttiva 2004/38 parla solamente di «mantenimento» di un diritto di soggiorno sussistente.

68      Tale circostanza non implica che, in forza del diritto nazionale, il quale può riconoscere una tutela più estesa, in circostanze come quelle del procedimento principale un cittadino di un paese terzo non possa essere autorizzato, come nel caso di specie, a continuare a soggiornare nello Stato membro interessato (v., in questo senso, sentenza Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60).

69      Del resto, nelle tre controversie di cui al procedimento principale, i ricorrenti, dopo il loro divorzio, hanno ottenuto, in forza del diritto nazionale, un permesso temporaneo di soggiornare e di lavorare in Irlanda, grazie al quale hanno potuto continuare a soggiornare legalmente in tale Stato membro. Tale permesso, in linea di principio, è rinnovabile, come risulta dalla decisione di rinvio.

70      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell’Unione dal detto Stato membro.

 Sulla seconda questione

71      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte da quelle del coniuge, che è cittadino di un paese terzo.

72      Dalla decisione di rinvio risulta che nelle tre controversie del procedimento principale, prima che il coniuge cittadino dell’Unione partisse dallo Stato membro ospitante, è stato accertato un periodo durante il quale quest’ultimo non ha lavorato in tale Stato membro, cosicché è stato il coniuge cittadino di un paese terzo che, grazie al reddito derivante dall’attività che ha esercitato in tale Stato membro, ha provveduto al sostentamento della famiglia.

73      Dall’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, della direttiva 2004/38 discende che, qualunque sia la loro cittadinanza, i familiari di un cittadino dell’Unione che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro senza esercitarvi un’attività lavorativa subordinata o autonoma hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere tale cittadino, purché questi disponga, per se stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante (sentenza Ibrahim e Secretary of State for the Home Department, C‑310/08, EU:C:2010:80, punto 28).

74      Orbene, la Corte ha già statuito che l’espressione «dispongano» di risorse sufficienti, figurante in tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che i cittadini dell’Unione dispongano di siffatte risorse, senza che tale disposizione contenga il minimo requisito in merito alla provenienza delle medesime, che possono essere fornite, segnatamente, dal cittadino di un paese terzo (v. sentenza Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 27 e giurisprudenza citata).

75      Infatti, come, ancora una volta, la Corte ha già dichiarato, un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse nel senso che l’interessato dovrebbe autonomamente disporre di tali risorse e non potrebbe avvalersi, a tale proposito, delle risorse di un familiare che lo accompagna, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata nella direttiva 2004/38, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’articolo 21 TFUE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri (v., in questo senso, sentenza Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 33).

76      Di conseguenza, la circostanza che una parte delle risorse di cui dispone il cittadino dell’Unione provenga dalle risorse che il coniuge cittadino di un paese terzo ricava dall’attività che esercita nello Stato membro ospitante non osta a che la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, sancita all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, sia considerata soddisfatta.

77      Considerato quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

 Sulla terza questione

78      Alla luce della soluzione della seconda questione, non occorre risolvere la terza questione.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell’Unione dal detto Stato membro.

2)      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.