Language of document : ECLI:EU:C:2015:476

Causa C‑218/14

Kuldip Singh e altri

contro

Minister for Justice and Equality

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Risorse economiche sufficienti – Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo – Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio – Cittadino di un paese terzo divorziato da un cittadino dell’Unione che ha lasciato lo Stato membro ospitante prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 3, 7, §§ 1 e 2, e 13, § 2)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse provenienti in parte dalle risorse del coniuge cittadino di un paese terzo – Condizione soddisfatta

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, § 1, b)]

1.        L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell’Unione dal detto Stato membro.

Infatti, il richiamo, contenuto in tale disposizione, allo «Stato membro ospitante», il quale è definito, all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/38, unicamente facendo riferimento all’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione, da un lato, e all’«inizio del procedimento giudiziario di divorzio», dall’altro, implica necessariamente che il diritto di soggiorno del coniuge del cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, può essere mantenuto, sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva, solamente se lo Stato membro in cui risiede tale cittadino è lo «Stato membro ospitante», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio. Tuttavia, così non è qualora, prima che inizi un siffatto procedimento giudiziario, il cittadino dell’Unione lascia lo Stato membro in cui risiede il suo coniuge, per stabilirsi in un altro Stato membro o in un paese terzo. In un’ipotesi del genere, infatti, il diritto di soggiorno derivato del cittadino di un paese terzo, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, è cessato al momento in cui il cittadino dell’Unione è partito e, di conseguenza, non può più essere mantenuto sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva. Pertanto, il coniuge cittadino dell’Unione di un cittadino di un paese terzo deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio, affinché tale cittadino di un paese terzo possa avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno in tale Stato membro, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva.

(v. punti 61, 62, 66, 70, dispositivo 1)

2.        L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

(v. punto 77, dispositivo 2)