Language of document : ECLI:EU:T:2014:85





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 24 febbraio 2014 – HTTS e Bateni / Consiglio

(causa T‑45/14 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica d’Iran – Congelamento dei capitali e altre risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 26)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise sulla situazione economica e finanziaria della società ricorrente (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 41-45)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione di una decisione in materia di misure restrittive – Presupposti per la concessione – Urgenza – Necessità di porre rapidamente rimedio ad un caso di illegittimità manifesta ed estremamente grave – Inclusione – Potere di valutazione del Consiglio nella definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive – Sindacato giurisdizionale limitato (Art. 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 971/2013; decisione del Consiglio 2013/497) (v. punti 50-56)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione di congelamento dei capitali nell’ambito di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Competenza del giudice dell’Unione ad annullare l’atto non prima della scadenza del termine di impugnazione – Interesse del ricorrente che non può essere tutelato dal giudice dei procedimenti sommari (Artt. 264, § 2, TFUE e 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 107, § 3; regolamento del Consiglio n. 1154/2013; decisione del Consiglio 2013/661) (v. punti 59, 62-66)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte relativa ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.