Ordinanza del Presidente del Tribunale 19 febbraio 2008 – CPEM / Commissione
(causa T-444/07 R)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Presentazione della domanda – Irricevibilità – Associazione – Danno patrimoniale – Mancanza d’urgenza»
1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 2 e 3) (v. punti 24-25, 30-33)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36-43)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 50-52)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, relativa alla decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, recante soppressione del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a favore del CPEM dalla decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645 |
Dispositivo
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.