Language of document : ECLI:EU:T:2008:73

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 marzo 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Domanda di riesame – Assenza di fatti nuovi rilevanti – Atto confermativo – Manifesta irricevibilità»

Nella causa T‑443/07,

Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola (Italia), rappresentata dall’avv. M. Calabrese,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 ottobre 2007, recante rigetto della domanda della ricorrente relativa al riesame della decisione precedente di tale istituzione che le ha negato l’accesso a taluni documenti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore) presidente, M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        In data 24 luglio 2007, la ricorrente chiedeva, sulla base del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), l’accesso a 21 documenti comprendenti, in particolare, le lettere inviate dalle autorità italiane alla Commissione nel corso dell’esame preliminare di un regime di aiuti di Stato (in prosieguo: i «documenti in questione»), considerato compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 12 luglio 2000 [aiuto di Stato N 715/99 − Italia (SG [2000] D/10574), in prosieguo: la « decisione 12 luglio 2000»], ovverosia:

–        la lettera 18 novembre 1999 [SG(99)A/14996];

–        la lettera 14 febbraio 2000 (A/31398);

–        la lettera 3 aprile 2000 (A/32978);

–        la lettera 15 maggio 2000 (A/34052);

–        la lettera 25 maggio 2000 (A/34345);

–        la lettera 14 giugno 2000 (A/34938);

–        la lettera 14 giugno 2000 (A/34939).

2        Con lettera 10 agosto 2007, il direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della Commissione ha respinto la domanda iniziale di accesso, in quanto essa aveva ad oggetto i documenti in questione.

3        In data 17 agosto 2007, la ricorrente ha indirizzato al segretario generale della Commissione una domanda di conferma di accesso ai documenti in questione, in conformità all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

4        Con lettera 5 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il segretario generale della Commissione ha respinto la domanda di conferma di accesso sostenendo che la ricorrente aveva già chiesto, nel 2003, l’accesso ai documenti in questione e che, dopo avere consultato le autorità italiane, l’accesso era stato negato con decisione della Commissione 12 marzo 2003, notificata alla ricorrente il 14 marzo successivo, in quanto le suddette autorità si erano opposte alla loro divulgazione. Egli ha aggiunto che il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso tale primo rifiuto di accesso con ordinanza 8 giugno 2005, causa T‑139/03, Nuova Agricast/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e che le conclusioni dell’avvocato generale presentate nell’ambito della causa Svezia/Commissione, iscritta a ruolo con il numero C‑64/05 P, relativa all’impugnazione proposta dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale 30 novembre 2004, causa T‑168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (Racc. pag. II‑4135), non potevano essere considerate come un fatto nuovo idoneo a giustificare un nuovo esame dell’accessibilità dei documenti in questione. Il segretario generale della Commissione ha concluso precisando che, in assenza di elementi nuovi relativi al carattere accessibile dei detti documenti, egli poteva soltanto confermare la posizione del direttore generale della direzione generale «Concorrenza», come formulata nella risposta alla domanda iniziale di accesso, nonché la precedente decisione di rifiuto di accesso adottata dalla Commissione.

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2007 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

6        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

7        Ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

8        Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che gli atti del fascicolo forniscano sufficienti informazioni e, in applicazione di tale articolo, decide di non proseguire il procedimento.

9        A tale proposito, è pacifico che la ricorrente ha già richiesto, in data 16 gennaio 2003, l’accesso ai documenti in questione e che la sua domanda è stata respinta con decisione della Commissione 12 marzo 2003. Nell’ordinanza Nuova Agricast/Commissione, punto 4 supra, il Tribunale ha respinto, in quanto manifestamente infondato, il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso tale decisione. Tale ordinanza non è stata impugnata e, di conseguenza, il suo dispositivo, così come la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, e parimenti la decisione di rifiuto di accesso della Commissione 12 marzo 2003, hanno acquisito carattere definitivo.

10      Secondo una giurisprudenza consolidata, il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione, Racc. pag. II‑557, punto 44, e la giurisprudenza citata, confermata a seguito di impugnazione con ordinanza della Corte 26 marzo 2003, causa C‑170/01 P, Inpesca/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

11      Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisce la conferma. Infatti, la natura dell’atto impugnato deve essere altresì valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta (v. sentenza Inpesca/Commissione, punto 10 supra, punto 45, e la giurisprudenza citata).

12      A tale proposito occorre sottolineare che l’esistenza di fatti nuovi e rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione già divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda era effettivamente fondata su fatti nuovi e rilevanti. Per contro, qualora risulti che la domanda non era basata su fatti di tal genere, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile (v. sentenza Inpesca/Commissione, punto 10 supra, punti 47 e 49, e la giurisprudenza citata).

13      Non costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi della giurisprudenza citata un fatto che non modifichi in maniera sostanziale la situazione del ricorrente così come essa si presentava al momento dell’adozione della decisione precedente divenuta definitiva (ordinanza Inpesca/Commissione, punto 10 supra, punto 73).

14      Nella fattispecie, la ricorrente si è rivolta alla Commissione con messaggi di posta elettronica datati 24 luglio e 17 agosto 2007, al fine di ottenere l’accesso ai documenti in questione nel rispetto del quadro procedurale definito dal regolamento n. 1049/2001. Tali domande dovevano essere interpretate, e sono state giustamente trattate dalla Commissione, alla stregua di una domanda di riesame della prima decisione 12 marzo 2003, recante rifiuto di accesso ai detti documenti e che ha dato luogo all’ordinanza Nuova Agricast/Commissione, punto 4 supra.

15      In tali messaggi di posta elettronica la ricorrente adduce, in sostanza, due elementi riguardo ai quali occorre stabilire se essi possano essere considerati come fatti nuovi rilevanti ai sensi della giurisprudenza citata supra, rammentando che, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso per la mancanza di elementi nuovi idonei a giustificare il riesame del primo rifiuto di accesso ai documenti in questione.

16      Dopo avere addotto un procedimento giurisdizionale nazionale diretto al risarcimento del danno che la ricorrente afferma di avere subito in conseguenza del comportamento del governo italiano nel procedimento che si è concluso con l’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, nonché l’inosservanza, da parte di tale governo, dell’ordine ad esso impartito dal giudice nazionale di comunicare i documenti in questione, e infine la questione pregiudiziale sollevata da quest’ultimo, vertente sulla validità della suddetta decisione (causa C‑390/06 attualmente pendente dinanzi alla Corte), la ricorrente fa valere, in primo luogo, le conclusioni dell’avvocato generale presentate nell’ambito della causa Svezia/Commissione, punto 4 supra, da cui emerge che un documento trasmesso da un’autorità nazionale a un’istituzione è soggetto esclusivamente al diritto comunitario ed è posto sotto la responsabilità dell’istituzione di cui trattasi. La ricorrente ne deduce l’erroneità dell’interpretazione data dal Tribunale all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, secondo la quale gli Stati membri da cui provengono i documenti richiesti dispongono di un diritto di veto circa la divulgazione dei detti documenti da parte dell’istituzione che li detiene e alla quale è stata inoltrata una domanda di accesso.

17      Tali conclusioni sono state presentate il 18 luglio 2007, ossia successivamente alla prima decisione della Commissione 12 marzo 2003 recante rifiuto di accesso ai documenti in questione, e in un momento anteriore rispetto alla domanda iniziale di accesso datata 24 luglio 2007.

18      Pur essendo pacifico che l’avvocato generale ha proposto l’annullamento, ad opera della Corte, della sentenza IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, espressamente citata nella motivazione dell’ordinanza Nuova Agricast/Commissione, punto 4 supra, le conclusioni in questione non possono tuttavia essere considerate atte a modificare, di per se stesse e in maniera sostanziale, la situazione della ricorrente così come essa si presentava al momento dell’adozione della prima decisione della Commissione, recante rifiuto di accesso ai documenti in questione.

19      Occorre infatti sottolineare che, in conformità all’art. 222 CE, il ruolo dell’avvocato generale consiste nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte, per assistere quest’ultima nell’adempimento della sua missione, che è di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato (ordinanza della Corte 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 13). L’espressione pubblica di tale opinione giuridica individuale e motivata di un membro dell’istituzione non può quindi essere considerata come un fatto nuovo rilevante ai sensi della giurisprudenza citata supra.

20      In secondo luogo, la ricorrente deduce il fatto che i documenti in questione «potrebbero risultare utili alla sua difesa nel corso della causa T‑362/05 [Nuova Agricast/Commissione], attualmente pendente innanzi al Tribunale».

21      È pacifico che la ricorrente ha proposto, in data 21 settembre 2005, un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Commissione, iscritto a ruolo con il numero T‑362/05, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa afferma di avere subito in conseguenza dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000 [aiuto di Stato N 715/99 − Italia (SG [2000] D/10574)], che dichiara compatibile con il mercato comune il regime di aiuti previsto dalla normativa italiana sotto forma di aiuti agli investimenti nelle regioni svantaggiate dell’Italia.

22      Il Tribunale ritiene che l’esistenza di un procedimento giurisdizionale pendente al momento della presentazione della domanda di riesame e dell’adozione della decisione impugnata, relativo ad una controversia il cui legame con l’oggetto della suddetta domanda non è dimostrato dalla ricorrente, non può essere considerato idoneo a modificare, di per se stesso e in maniera sostanziale, la situazione della ricorrente così come si presentava in occasione dell’adozione della decisione della Commissione 12 marzo 2003, recante rifiuto di accesso ai documenti in questione.

23      Ne consegue che, in assenza di fatti nuovi rilevanti, la Commissione non era tenuta a procedere ad un riesame della propria decisione 12 marzo 2003, recante rigetto definitivo della domanda di accesso ai documenti in questione presentata lo stesso anno. Stanti tali premesse, si deve concludere che la decisione impugnata ripresenta un carattere meramente confermativo.

24      Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso è manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alla convenuta.

 Sulle spese

25      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:




1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, il 12 marzo 2008

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Lingua processuale: l’italiano.