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Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 - Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise/Commissione

(Causa T-444/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, n. C (2007) 4645, recante soppressione del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento di una sovvenzione FSE in Francia (CPEM) con decisione 17 agosto 1999, n. C (1999) 2645;

riconoscimento del diritto ad un risarcimento per l'offesa pubblica all'immagine di un ente che agisce nell'ambito di una missione di interesse generale (danno stimato in EUR 100 000);

riconoscimento del diritto ad un risarcimento individuale di un euro a titolo simbolico da corrispondere al personale del CPEM per lesione della tranquillità sul lavoro (minaccia per il futuro della struttura d'impiego e pertanto del loro impiego, poiché il versamento di un milione di euro comporta la chiusura del CPEM e del MSD);

rimborso degli onorari degli avvocati e dell'assistenza legale resasi necessaria, per la quale potrà essere prodotta una documentazione giustificativa.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, n. C (2007) 4645, recante soppressione, in seguito alla relazione dell'OLAF, del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo 1 per il finanziamento, sotto forma di sovvenzione globale, di un progetto pilota eseguito dal ricorrente.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due ordini di motivi: i primi concernono le modalità con cui l'OLAF ha condotto l'istruttoria sfociata nella decisione impugnata, ed hanno ad oggetto la violazione dei diritti della difesa; gli altri motivi riguardano il merito della decisione impugnata.

Da un lato, il ricorrente rileva che le modalità investigative seguite dall'OLAF avrebbero violato diversi principi del diritto comunitario, nonché propri di un procedimento istruttorio trasparente, quali il principio di presunzione di innocenza e il diritto di conoscere il contenuto reale e preciso delle accuse contenute nelle denunce all'origine del procedimento. Esso ritiene inoltre che l'OLAF abbia confuso i procedimenti previsti dal regolamento n. 2185/96 2 con quelli relativi alle indagini di cui al regolamento n. 2988/95 3. Dall'altro, il ricorrente addebita all'OLAF di avere fondato le conclusioni a suo carico sulle edizioni differenti e modificate della "Guida del promotore".

Nel merito, il ricorrente addebita alla Commissione di avere basato la propria decisione sulle conclusioni della relazione dell'OLAF, che avrebbe seriamente violato le nozioni del diritto francese di "ente senza fini di lucro" e di "messa a disposizione". Inoltre, esso afferma che l'OLAF avrebbe opposto al ricorrente la superiorità di una "Guida del promotore" rispetto al contenuto di un regolamento comunitario. Esso sostiene altresì che, pur essendo informata, la Commissione avrebbe comunque autorizzato i fatti addebitati al ricorrente dall'OLAF e nella decisione impugnata. Infine, il ricorrente deduce un motivo relativo all'inapplicabilità nonché all'inopponibilità del regolamento n. 1605/2002 4 su cui si baserebbe una parte del ragionamento dell'OLAF e della decisione impugnata.

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1 - Decisione della Commissione 17 agosto 1999, n. C (2007) 2645, modificata dalla decisione 18 settembre 2001, n. C (2001) 2144.

2 - Regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 11 novembre 1996, n. 2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2).

3 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

4 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).