Language of document : ECLI:EU:T:2009:227

Causa T‑444/07

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM)

contro

Commissione delle Comunità europee

«FSE — Soppressione di un contributo finanziario — Rapporto dell’OLAF»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

2.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Portata

3.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, nn. 1 e 2)

4.      Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

5.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario

1.      Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, quanto meno sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento dei pretesi danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno. Non compete al Tribunale, in assenza di indicazioni fornite dal ricorrente, supporre e verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità tra il comportamento censurato e l’asserito pregiudizio. Pertanto, qualsiasi ulteriore indicazione circa tale nesso è tardiva e va respinta.

(v. punti 32-33, 36-37)

2.      Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Peraltro, i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per le imprese coinvolte di difendersi. Pertanto, l’inosservanza delle regole in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare un procedimento amministrativo soltanto se risulta che quest’ultimo avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso in assenza di tale inosservanza.

(v. punti 51, 53)

3.      Tenuto conto della natura stessa dei contributi finanziari erogati dalla Comunità, l’obbligo di rispettare le condizioni finanziarie indicate nella decisione di concessione costituisce, al pari dell’obbligo di esecuzione materiale del progetto di cui trattasi, uno degli impegni essenziali del beneficiario e, dunque, rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo comunitario. In questo contesto, l’art. 24, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, dev’essere interpretato nel senso che autorizza la Commissione a sopprimere il contributo finanziario concesso in caso di violazione delle condizioni finanziarie previste nella decisione di concessione.

(v. punti 92, 101)

4.      Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili.

(v. punto 126)

5.      Per quanto riguarda il controllo del rispetto degli obblighi dei beneficiari di un contributo finanziario comunitario, è normale che un controllo avviato in base a nuovi elementi, che abbiano fatto sorgere il sospetto che esistessero irregolarità circa taluni progetti, sia più approfondito e fornisca risultati diversi da un precedente controllo di routine, eseguito in assenza di ogni sospetto. Pertanto, il fatto che l’inchiesta dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode abbia consentito di scoprire irregolarità non rilevate nel corso di un controllo contabile effettuato dalla direzione generale «Occupazione, affari sociali e pari opportunità» della Commissione non implica assolutamente un’incoerenza e non può incidere sulla legittimità di una decisione che riposa sui risultati di tale inchiesta.

(v. punto 135)