Language of document : ECLI:EU:T:2012:653

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 dicembre 2012

Causa T‑630/11 P

Peter Strobl

contro

Commissione europea e

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale – Candidati iscritti in un elenco d’idoneità prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Avviso di posto vacante – Nomina – Inquadramento nel grado secondo le nuove norme meno favorevoli – Articolo 12 dell’allegato XIII dello Statuto – Errore di diritto – Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Strobl/Commissione (F‑56/05).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Peter Strobl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Comparsa di risposta dell’interveniente – Requisiti di forma – Formulazione delle conclusioni – Rinvio globale a un documento di un’altra parte, non allegato alla comparsa di risposta – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 141, §§ 1 e 2, c) e d), e 142, § 1, a)]

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21 e allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

3.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

4.      Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Conseguenze

(Art. 288 TFUE)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

7.      Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna violazione dedotta

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

8.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

9.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità – Sviluppi contenuti in una memoria depositata successivamente — Irrilevanza

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

1.      Ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto di impugnazione. Affinché tale comparsa di risposta abbia un effetto utile, la parte che la deposita deve, in linea di principio, prendervi posizione per quanto riguarda l’impugnazione, chiedendone il rigetto totale o parziale, oppure aderendovi, in tutto o in parte, o addirittura presentando una domanda riconvenzionale, tutti capi di conclusione, questi, previsti all’articolo 142, § 1, lettera a), del suddetto regolamento di procedura. L’articolo 141, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento di procedura stabilisce quindi che la comparsa di risposta deve contenere tutti gli elementi essenziali che consentano al giudice dell’Unione di pronunciarsi su quest’ultima, ossia, in particolare, «le conclusioni» e «i motivi e gli argomenti di diritto» dedotti.

Non risponde ai requisiti di cui all’articolo 141, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento di procedura e dev’essere quindi respinta in quanto irricevibile la comparsa di risposta di un interveniente che si limiti a rinviare globalmente alla comparsa di risposta di un’altra parte, non presentata in allegato, e di cui non è quindi accertata la corrispondenza, in ogni punto, alla comparsa di risposta depositata da tale altra parte nella cancelleria del Tribunale. Infatti, siffatto rinvio non può comportare l’inserimento delle conclusioni e degli argomenti di diritto, contenuti nella comparsa di risposta di detta parte nella comparsa di risposta dell’interveniente né può, a fortiori, ovviare all’assenza, nella suddetta comparsa, degli elementi essenziali che, in forza dell’articolo 141, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento di procedura, devono esservi contenuti.

(v. punti da 37 a 39)

Riferimento:

Corte: 11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P (Racc. pag. I‑4237, punto 30)

Tribunale: 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01 (Racc. pag. II‑5527, punti 57 e da 63 a 68, e giurisprudenza ivi citata)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 41 a 43)

Riferimento:

Tribunale: 12 marzo 2008, Rossi Ferreras/Commissione, T‑107/07 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

Riferimento:

Corte: 22 gennaio 2004, Mattila/Consiglio e Commissione, C‑353/01 P (Racc. pag. I‑1073, punto 15 e giurisprudenza ivi citata)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

Riferimento:

Tribunale: 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 37)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, Racc. pag. I‑1981, punto 59)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 63)

Riferimento:

Corte: 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P (Racc. pag. I‑3801, punto 68, e giurisprudenza ivi citata)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 75)

Riferimento:

Tribunale: 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑121 e II‑B‑1‑739, punto 51 e giurisprudenza ivi citata); 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑50/08 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑127 e II‑B‑1‑775, punti 41 e 42, e giurisprudenza ivi citata)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 76)

Riferimento:

Corte: 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P (Racc.  pag. I‑1331, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 81)

Riferimento:

Corte: 3 maggio 2012, World Wide Tobacco España/Commissione, C‑240/11 P (punto 38)

Tribunale: 24 marzo 2011, Legris Industries/Commissione, T‑376/06 (non pubblicata nella raccolta, punto 31)