Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 - Procter & Gamble / UAMI - Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics P&G PRESTIGE BEAUTE - Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg e B. Klingberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Prestige Cosmetics SpA (Anzola Emilia) (rappresentanti: avv.ti A. Mugnoz, M. Andreolini e A. Parini)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2007 (R 681/2006-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (R 681/2006-2) è annullata.
L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale.
La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Il ricorso è respinto per il resto.
____________1 - GU C 283 del 24.11.2007.