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Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 - Procter & Gamble / UAMI - Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)

(Causa T-366/07) 1

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics P&G PRESTIGE BEAUTE - Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg e B. Klingberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Prestige Cosmetics SpA (Anzola Emilia) (rappresentanti: avv.ti A. Mugnoz, M. Andreolini e A. Parini)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2007 (R 681/2006-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (R 681/2006-2) è annullata.

L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale.

La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Il ricorso è respinto per il resto.

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1 - GU C 283 del 24.11.2007.