Language of document : ECLI:EU:C:2023:458

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

8 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritto di presenziare al processo – Procedimenti in contumacia – Riapertura del processo – Notifica al condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo»

Nelle cause riunite C‑430/22 e C‑468/22,

aventi ad oggetto determinate domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisioni del 28 giugno 2022 e del 13 luglio 2022, pervenute in cancelleria rispettivamente il 28 giugno 2022 e il 14 luglio 2022, nei procedimenti penali contro

VB (C‑430/22)

VB (C‑468/22)

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e T. von Danwitz, giudice,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali in contumacia a carico di VB, per fatti consistenti nel traffico di stupefacenti e nella detenzione di armi in banda organizzata.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 9 e 39 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore:

«(9)      La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(...)

(39)      Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale».

4        L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.      Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.      Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4.      Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.

5.      Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.

6.      Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo».

5        L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

 Diritto bulgaro

6        L’articolo 423, paragrafi da 1 a 4, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») prevede quanto segue:

«(1)      Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del [procedimento penale].

(2)      La domanda non sospende l’esecuzione della pena, salvo che il giudice disponga diversamente.

(3)      Il procedimento di riapertura del processo penale viene archiviato se la persona condannata in contumacia non compare all’udienza senza un valido motivo.

(4)      Se una persona condannata in contumacia è detenuta in esecuzione di una sentenza definitiva, il giudice che riapre il procedimento penale stabilisce nella sua decisione i provvedimenti sulla libertà personale».

7        L’articolo 425, paragrafo 1, punto 1, e paragrafo 2, del NPK dispone quanto segue:

«(1)      Se ritiene che la richiesta di riapertura sia fondata, il giudice può:

1.      annullare la sentenza di condanna, la decisione, la pronuncia o il decreto e rinviare la causa per un nuovo esame indicando contestualmente in quale fase deve iniziare il nuovo esame della causa;

(2)      Nei casi di cui all’articolo 423, paragrafo 1, il procedimento è riaperto e la causa è rimessa nella fase in cui il processo contumaciale è iniziato».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

8        La Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria) ha avviato determinati procedimenti penali a carico di VB, accusato di aver partecipato, con diverse altre persone, ad una banda criminale organizzata avente lo scopo di coltivare e distribuire stupefacenti nonché di detenere armi, attività che costituiscono reati passibili di pena detentiva.

9        I procedimenti penali principali si sono svolti in assenza di VB. Nell’ambito di tali procedimenti penali, egli non è stato informato ufficialmente dei capi d’imputazione a suo carico. Inoltre, egli non ha potuto essere informato né del suo rinvio a giudizio né, a maggior ragione, della data e del luogo dell’udienza di cui trattasi, nonché delle conseguenze della sua mancata comparizione.

10      Infatti, le autorità nazionali competenti non sono riuscite a rintracciare VB, in quanto, nel corso della fase istruttoria di tali procedimenti penali, quest’ultimo si è reso latitante immediatamente prima dell’operazione di polizia diretta ad arrestare gli indagati. VB è stato dichiarato «ricercato», in particolare, mediante un mandato d’arresto europeo, ma non è stato possibile rintracciarlo.

11      Durante la fase istruttoria e la fase giurisdizionale degli stessi procedimenti penali, VB è stato difeso successivamente da tre avvocati diversi, tutti incaricati d’ufficio, che non l’hanno mai visto e non hanno mai avuto alcun contatto con lui o con i suoi conoscenti.

12      I procedimenti penali principali sono ancora in corso e la maggior parte delle prove è stata raccolta. Secondo il giudice del rinvio, è probabile che VB sia condannato a una pena detentiva al termine di tali procedimenti.

13      Tale giudice indica, in particolare, che, in forza dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK, la persona condannata in contumacia ha il diritto di chiedere la riapertura del processo entro sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza della sua condanna. Tuttavia, il diritto bulgaro non prevederebbe che tale persona sia informata anticipatamente del diritto di chiedere la riapertura del processo. In particolare, non esisterebbe alcun obbligo nel diritto bulgaro di menzionare la possibilità di chiedere la riapertura del processo nella sentenza emanata in assenza dell’imputato, né in un altro atto giudiziario diretto a quest’ultimo.

14      Inoltre, la normativa bulgara non prevederebbe, in linea di principio, un diritto predeterminato all’avvio di un nuovo processo in caso di condanna in contumacia. In particolare, il giudice che tratta la causa di cui trattasi e si pronuncia sul merito di quest’ultima in assenza dell’imputato non è competente per legge a decidere se l’imputato assente abbia diritto alla riapertura del processo a causa della sua assenza. Ciò deriva dal fatto che la normativa bulgara ha attribuito la competenza di tale decisione al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) il quale deve essere investito di una domanda di riapertura del processo ai sensi dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK e deve valutare se sussistono i motivi per una riapertura del processo a causa dell’assenza dell’imputato.

15      Il giudice del rinvio indica, infine, che, secondo la normativa bulgara, la persona condannata in contumacia deve comparire personalmente affinché la domanda di riapertura del procedimento sia esaminata nel merito, mentre l’articolo 9 della direttiva 2016/343 non prevede tale condizione. Orbene, tale requisito ridurrebbe considerevolmente l’effettività del diritto previsto all’articolo 9 della direttiva suddetta, in quanto la persona condannata correrebbe il rischio di essere arrestata al momento della sua comparsa e che la sua condanna emessa in contumacia venga eseguita.

16      Tenuto conto di quanto precede, il giudice del rinvio si chiede se, quando tratta una causa in assenza dell’imputato in circostanze che lasciano apparire chiaramente che non ricorrono le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, esso debba, in caso di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, menzionare formalmente, nella sentenza di condanna, che il condannato ha diritto a un nuovo processo, affinché sia effettuata la notifica richiesta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva.

17      Il giudice del rinvio precisa, a tal riguardo, che, qualora la Corte dovesse rispondere in senso affermativo a tale interrogativo, si porrebbe la questione relativa al contenuto dell’informazione da fornire alla persona condannata in contumacia.

18      Da un lato, occorrerebbe stabilire se detta persona debba essere informata del fatto che ha diritto a un nuovo processo, purché ne abbia fatto domanda, e che la sola valutazione svolta dal giudice che esamina detta domanda verte sul tipo di riapertura del procedimento, oppure se l’imputato suddetto debba essere informato del fatto che ha diritto a chiedere la riapertura del processo e che detto giudice valuterà la fondatezza della sua domanda. Dall’altro lato, occorrerebbe valutare se la medesima persona debba del pari essere informata del fatto di avere l’obbligo di comparire personalmente dinanzi al giudice investito della sua domanda di riapertura del processo, il che presupporrebbe che tale obbligo sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 2016/343.

19      In tal contesto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, per quanto riguarda il procedimento C‑430/22, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale che condanni l’imputato in contumacia, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, di menzionare esplicitamente il diritto dell’imputato alla riapertura del processo, riconosciutogli ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, affinché l’imputato possa essere successivamente informato di tale diritto, in particolare al momento del suo arresto ai fini dell’esecuzione della pena. La questione si pone in considerazione del fatto che il diritto nazionale non prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del diritto alla riapertura del processo al momento del suo arresto ai fini dell’esecuzione della pena; esso non prevede neppure la partecipazione di un organo giurisdizionale all’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione della pena.

2)      Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in particolare la seguente espressione: “siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9”, debba essere interpretato nel senso che trattasi di un’informazione relativa a un diritto alla riapertura del processo riconosciuto ufficialmente, oppure se trattasi dell’informazione del diritto di richiedere una siffatta riapertura, dovendosi valutare successivamente la fondatezza della domanda».

20      Anche per quanto riguarda il procedimento C‑468/22, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 2016/343 e con il principio di effettività una norma nazionale, quale l’articolo 423, paragrafo 3, NPK (codice di procedura penale bulgaro), che obbliga la persona che faccia richiesta di nuovo processo, in quanto essa era assente e non ricorreva alcuna delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, a comparire di persona dinanzi al giudice perché esso esamini tale richiesta nel merito».

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

21      Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale del Comune di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte che, in seguito ad una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) era stato sciolto e la competenza a conoscere di taluni affari penali portati dinanzi ad esso, tra cui procedimenti principali, gli era stata trasferita a decorrere da tale data.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione pregiudiziale nella causa C430/22

22      Con la sua prima questione nella causa C‑430/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 imponga al giudice nazionale, in caso di condanna in contumacia, qualora non ricorrano le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo, in modo che la persona condannata in contumacia possa essere informata di tale diritto in una fase successiva, e, in particolare, quando quest’ultima viene arrestata ai fini dell’esecuzione della pena.

23      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo il giudice del rinvio, le circostanze dei procedimenti principali lasciano chiaramente apparire che l’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva si applica, in quanto non ricorrono le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

24      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, occorre tenere conto dei considerando dell’atto dell’Unione interessato, nella misura in cui questi ultimi costituiscono importanti elementi di interpretazione, che sono idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 32].

25      Riguardo al testo dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, tale disposizione indica che, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa.

26      Come precisato dall’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, è necessario, in tal caso, che l’interessato venga informato, al momento in cui gli è notificata la decisione contumaciale, tanto in merito al diritto a un nuovo processo quanto alla possibilità di impugnare tale decisione.

27      Tuttavia, come la Commissione europea rileva giustamente, tale disposizione non determina le modalità precise secondo cui le informazioni suddette devono essere fornite all’interessato, ma prevede semplicemente che tali informazioni debbano essere fornite all’interessato quando egli viene informato della decisione contumaciale, in particolare al momento del suo arresto, considerato che l’arresto segue abitualmente il rintracciamento della persona ricercata.

28      Tale conclusione è corroborata dal considerando 39 della direttiva 2016/343, il quale enuncia che dette informazioni, che dovrebbero essere fornite per iscritto, possono altresì essere fornite oralmente, a condizione che il fatto che tali informazioni sono state fornite sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale.

29      Infine, si deve ricordare che la direttiva 2016/343 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale. In tale contesto, le modalità previste dal diritto nazionale non possono arrecare pregiudizio alla finalità di tale direttiva consistente nel garantire l’equità del processo e nel permettere, quindi, all’interessato di presenziare al processo, ai sensi degli articoli 8 o 9 della direttiva suddetta [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 43].

30      Ne consegue che la direttiva 2016/343 non impone al giudice che pronuncia la decisione contumaciale contro l’interessato assente e non rintracciato l’obbligo di includere in tale decisione le informazioni relative al diritto ad un nuovo processo e alla possibilità di impugnare tale decisione. Infatti, la scelta delle modalità secondo cui tali informazioni devono essere messe a disposizione delle persone interessate è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, purché esse siano portate a conoscenza dell’interessato nel momento in cui quest’ultimo viene informato della decisione in questione.

31      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, presentata nella causa C‑430/22, dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, in caso di condanna in contumacia, quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva suddetta, di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo.

 Sulla seconda questione pregiudiziale presentata nella causa C430/22 e sulla questione pregiudiziale presentata nella causa C468/22

32      Poiché la Corte ha risposto in senso negativo alla prima questione presentata nella causa C‑430/22, non occorre rispondere alla seconda questione nella medesima causa, né alla questione presentata nella causa C‑468/22, in quanto, come osservato al punto 17 della presente sentenza, la questione del contenuto dell’informazione da fornire alla persona condannata in contumacia, quale previsto al punto 18 della presente sentenza, ad avviso del giudice del rinvio, si pone soltanto in caso di risposta affermativa alla prima questione.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, in caso di condanna in contumacia, quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva suddetta, di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.