Language of document : ECLI:EU:T:2010:209

Causa T‑181/08

Pye Phyo Tay Za

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento giuridico combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità»

Massime della sentenza

1.      Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Regolamento che proroga e intensifica misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo

(Artt. 60 CE e 301 CE; posizioni comuni del Consiglio 2006/318 e 2007/750; regolamento del Consiglio n. 194/2008)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che proroga e intensifica misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 194/2008, art. 11, n. 1)

3.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Regolamento che proroga e intensifica misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo

(Art. 249 CE; posizioni comuni del Consiglio 2006/318 e 2007/750; regolamento del Consiglio n. 194/2008, art. 11, n. 1)

4.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Sanzioni economiche adottate dal Consiglio sulla base degli artt. 60 CE e 301 CE

(Art. 6 UE; artt. 60 CE e 301 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 194/2008)

5.      Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall’interesse generale — Sanzioni nei confronti di un paese terzo

(Regolamento del Consiglio n. 194/2008)

1.      Sulla base dell’art. 60, n. 1, CE, il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’art. 301 CE, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati le misure urgenti necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali e i pagamenti. L’art. 301 CE prevede espressamente la possibilità di un’azione della Comunità diretta ad interrompere o a ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi.

In proposito, la misura consistente nel congelare i capitali e le risorse economiche di una persona sul fondamento del regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar costituisce una misura adottata nei confronti di un paese terzo, poiché, da un lato, la nozione di paese terzo, ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, può includere i dirigenti di un tale paese nonché le persone ed entità associate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate e, dall’altro, esiste un legame sufficiente, in base a queste disposizioni, tra detta persona ed il regime militare in Myanmar.

Inoltre, poiché il regolamento n. 194/2008 è stato adottato dal Consiglio allo scopo di attuare la posizione comune 2006/318, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, e la posizione comune 2007/750, le misure restrittive previste da tale regolamento possono essere considerate come misure urgenti e necessarie ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE.

(v. punti 54, 56, 61, 73, 76, 79, 82)

2.      A meno che non vi ostino ragioni imperative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali, il Consiglio è tenuto a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica di una misura di congelamento dei capitali e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla. La motivazione di una misura siffatta deve quindi indicare le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio considera applicabile all’interessato la normativa pertinente.

Tale requisito è soddisfatto qualora il Consiglio, adottando un regolamento quale il regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, esponga i motivi per i quali ritiene, in generale, che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar e, in particolare, quelle che colpiscono concretamente le persone o le entità considerate siano o restino giustificate. Dato che detto regolamento ha ad oggetto soltanto il mantenimento di dette misure, in mancanza di modifiche sostanziali degli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l’indicazione del nome di tali persone o entità tra quelli delle persone che traggono profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar e delle altre persone a lui associate, il Consiglio non era tenuto a ricordare esplicitamente le ragioni per le quali talune misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar colpiscono concretamente questa o quella persona.

(v. punti 96-98, 102, 105)

3.      Un regolamento contenente sanzioni nei confronti di un paese terzo che colpiscono determinate categorie dei suoi cittadini costituisce un atto legislativo generale anche se le persone interessate sono individuate con il loro nome. È vero che un regolamento siffatto reca a queste ultime, direttamente e individualmente, un pregiudizio e può essere da loro impugnato. Tuttavia, in un procedimento legislativo che conduce all’adozione di sanzioni nei confronti di un paese terzo che colpiscono determinate categorie dei suoi cittadini, i diritti della difesa non sono ad esse applicabili. Nell’ambito dell’adozione di un regolamento del genere, le persone non dispongono di diritti di partecipazione benché siano, in fin dei conti, individualmente interessate.

Inoltre, riguardo a misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar, previste dal regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, una comunicazione specifica degli elementi di diritto e di fatto che giustificano le misure restrittive di cui trattasi non era comunque necessaria prima dell’adozione di detto regolamento, tenuto conto del fatto che quest’ultimo ha ad oggetto il mantenimento delle misure restrittive che sono già state adottate. Infatti, il regolamento n. 194/2008 attua le posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, le quali sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed espongono tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificano l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive in esame.

Tenuto conto delle considerazioni che giustificano le misure restrittive previste da dette posizioni comuni, le persone e le entità considerate in concreto da tali misure avrebbero potuto esprimere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio prima dell’adozione del regolamento n. 194/2008. Tuttavia, l’eventuale assenza di un’audizione preventiva di queste persone non influirebbe sulla legittimità di detto regolamento poiché essa non avrebbe potuto condurre ad un risultato differente.

(v. punti 123-124, 127, 130-132)

4.      I singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto ad una siffatta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per le persone e le entità prese in considerazione da misure di congelamento dei capitali in forza del regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, la garanzia relativa al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale è assicurata dal diritto, di cui godono gli interessati, di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso detta decisione.

Riguardo alla portata del controllo effettuato dal Tribunale, occorre ammettere che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare misure di sanzioni economiche sul fondamento degli artt. 60 CE e 301 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, poiché il giudice, in particolare, non può sostituire la sua valutazione delle prove, dei fatti e delle circostanze che giustificano l’adozione di tali misure a quella del Consiglio, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità di decisioni di congelamento dei capitali deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole del procedimento e della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere.

(v. punti 141-142, 144)

5.      L’importanza degli obiettivi perseguiti da una normativa che prevede sanzioni contro un paese terzo può essere tale da giustificare conseguenze negative, anche di un certo peso, per talune persone interessate, comprese quelle che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure di cui trattasi, ma che sono pregiudicate, segnatamente, nei loro diritti di proprietà.

L’obiettivo del regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, considerate le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani in atto da molto tempo da parte del regime militare di Myanmar, consiste nel contribuire alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali e nel prevedere, di conseguenza, la tutela della morale pubblica. Al cospetto dell’importanza di un siffatto obiettivo di interesse generale, il congelamento di tutti i capitali e risorse economiche dei membri del governo di Myanmar e delle persone ad essi associate non può essere considerato di per sé né inadeguato né sproporzionato.

Peraltro, il fatto che una persona sia considerata da un siffatto regolamento come associata a detto regime militare non comporta il mantenimento automatico del suo nome in tale elenco a seguito di un riesame individuale da parte del Consiglio della decisione con la quale il suo nome è stato aggiunto o mantenuto nell’elenco delle persone alle quali si applica il congelamento dei beni, poiché essa può sempre dimostrare di essersi dissociata da tale regime e di non trarre alcun profitto dalle politiche economiche di detto paese terzo.

(v. punti 160-161, 163, 167)