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Ricorso proposto il 29 settembre 2011 - United States Polo Association / UAMI - Polo / Lauren (Emblema raffigurante due giocatori di polo)

(Causa T-517/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente : United States Polo Association (Kentucky, USA) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company, LP (New York, USA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2011 nel procedimento R 1107/2010-2;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese, qualora intervenga nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: domanda di registrazione di marchio comunitario per il marchio figurativo rappresentato da un emblema raffigurante due giocatori di polo, per beni della classe 3 - Registrazione di marchio comunitario n. 5997473.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo registrato francese n. 1441630, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35; marchio figurativo registrato spagnolo, n. 878316, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato nel Regno Unito n. 2172123, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato tedesco n. 1070650, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio tridimensionale comunitario registrato n. 4236527, rappresentato da una bottiglia con la raffigurazione di un giocatore di polo, per beni della classe 3.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione delle regole 20, n. 7, e 53 del regolamento della Commissione n. 2868/95, e violazione dell'art. 80, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha notificato la sua decisione alle parti del procedimento di opposizione il 19 luglio 2011 senza considerare la loro domanda congiunta di una sospensione del procedimento, registrata il 18 luglio 2011, ed ha quindi respinto la domanda della ricorrente di revocare la propria decisione e concedere la sospensione richiesta. Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la registrazione della domanda di marchio comunitario fosse preclusa dall'art. 8, n. 1, lett. b). Non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.

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