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Ricorso proposto l'8 aprile 2009 - ISDIN / UAMI-Pfizer (ISDIN)

(Causa T-153/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: ISDIN, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1, nella parte in cui dichiara la nullità del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità per taluni prodotti della classe 5; e

condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "ISDIN" per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/941 (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e della regola 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/952 in quanto la commissione di ricorso è venuta meno al suo obbligo di fornire una motivazione sul rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a) (divenuto art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b) (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la Commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione la limitazione operata dalla ricorrente nella sua motivazione e ha dunque considerato, in via generale, che i prodotti in conflitto fossero identici; in subordine, violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la decisione controversa riguarda taluni prodotti della classe 5; violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha confermato la validità della decisione della divisione di annullamento per tutti i prodotti inizialmente coperti dal marchio controverso.

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1 - Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).