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Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - Schenker / Commissione

(Causa T-534/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schenker AG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, B. Beckmann e C. Munding)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della convenuta 3 agosto 2011 (SG.B/MKu/psi-Ares [2011]);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul mancato esame concreto e individuale di documenti.

In primo luogo, la Commissione avrebbe omesso di effettuare un esame concreto ed individuale dei documenti specificati nella domanda di accesso. Ad avviso della ricorrente, la Commissione non avrebbe potuto basarsi sulla generica supposizione dell'esistenza di motivi di diniego. In tal modo, essa non avrebbe tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso ai documenti e del significato del diritto d'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo motivo, vertente sugli errori manifesti nell'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 .

In secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nell'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001. Applicando troppo estensivamente dette eccezioni, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso ai documenti e del significato del diritto d'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali. Alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuto, alla luce dei diritti fondamentali nonché dei principi della trasparenza e dello Stato di diritto, un accesso quanto più ampio possibile ai documenti.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della proporzionalità.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio della proporzionalità, in quanto non avrebbe ponderato - e in ogni caso non lo avrebbe fatto correttamente - le eccezioni da essa illegittimamente applicate con l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti richiesti. La Commissione non avrebbe pertanto riconosciuto che l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti prevaleva nettamente sugli eventuali interessi alla loro segretezza.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali.

In quarto luogo, la Commissione non avrebbe riconosciuto che la ricorrente, in ogni caso, avrebbe diritto - diritto garantito ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali - ad un accesso quanto meno parziale ai documenti richiesti. La Commissione, avendo negato in modo indiscriminato e completo l'accesso, priverebbe di effetto pratico il diritto d'accesso ai documenti, tutelato da norme fondamentali, ed il regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.