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Ricorso proposto il 28 settembre 2011 - Hamas / Consiglio

(Causa T-531/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: avv. L. Glock)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nella parte in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011, nella parte in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

condannare il Consiglio a sopportare la totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, attinente all'adozione di una decisione da parte di un'autorità competente, nei limiti in cui tale autorità:

dovrebbe essere un'autorità giudiziaria e non un'autorità amministrativa;

dovrebbe potersi avvalere del principio di leale collaborazione;

non può essere il governo degli Stati Uniti in virtù delle peculiarità delle norme che disciplinano l'operazione d'iscrizione negli elenchi negli Stati Uniti;

non potrebbe essere un'autorità che non rispetta i diritti di natura procedurale delle persone di cui trattasi.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non produce alcun elemento atto a dimostrare che, nel caso di specie, le decisioni nazionali di cui trattasi si fondano su prove o indizi seri.

Secondo motivo, vertente su un errore relativo alla veridicità dei fatti, in quanto il Consiglio non ha provato i fatti che invoca in modo autonomo. Il ricorrente deduce che le imprecisioni indicate nel suo ricorso confermano l'errore sulla veridicità dei fatti.

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione quanto alla natura terroristica del ricorrente, in quanto la qualificazione proposta dal Consiglio non è conforme ai criteri individuati dalla posizione comune 2001/931/PESC. Il ricorrente deduce che i criteri utilizzati dal Consiglio depongono per un'interpretazione erronea del termine "terrorismo", in contrasto con il diritto internazionale positivo.

Quarto motivo, vertente su un insufficiente accertamento degli sviluppi della situazione in ragione del decorso del tempo, in quanto il Consiglio non ha concretamente provveduto ad effettuare il riesame di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non ingerenza.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto l'esposizione dei motivi inviata al ricorrente non include alcuna precisazione sulle prove e sugli indizi seri e credibili dedotti a carico del ricorrente.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente deduce che tali principi sono stati violati:

nel corso della fase nazionale del procedimento, mentre il Consiglio avrebbe dovuto esercitare un controllo al riguardo, e

nel corso della fase europea in ragione dell'insufficienza degli elementi trasmessi dal Consiglio al ricorrente.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto un provvedimento di congelamento dei capitali illegittimo non può essere considerato come un pregiudizio giustificato al diritto di proprietà.

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1 - Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).