Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 giugno 2012 – Hamas / Consiglio
(causa T‑531/11)
«Ricorso di annullamento – Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo – Litispendenza»
1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo (v. punto 15)
2. Procedimento giurisdizionale – Conclusioni dell’atto – Adeguamento in corso di causa – Assimilazione alla proposizione di un ricorso mediante atto introduttivo (v. punto 16)
Oggetto
| Inizialmente, ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), e della decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 188, pag. 47), nella parte in cui il nome dell’organizzazione ricorrente è mantenuto nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche previsto nell’ambito della lotta al terrorismo. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento della Commissione europea. |
3) | | Hamas sopporterà le proprie spese, nonché le spese del Consiglio dell’Unione europea. |