Language of document : ECLI:EU:T:2013:119

Causa T‑462/12 R

Pilkington Group Ltd

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni asseritamente coperte dal segreto commerciale — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi»

Massime — Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013

1.      Procedimento giurisdizionale — Intervento — Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Interesse alla soluzione del procedimento sommario — Valutazione alla luce delle conseguenze sulla situazione economica o giuridica del soggetto che chiede di intervenire

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione relativa al trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni — Necessità di mantenere l’effetto utile della decisione del Tribunale nel procedimento principale

(Art. 278 TFUE)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno grave ed irreparabile del richiedente — Pregiudizio a un suo interesse personale — Pregiudizio all’interesse dei dipendenti della società richiedente — Esclusione

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

5.      Diritti fondamentali — Rispetto della vita privata — Nozione di vita privata — Applicazione alle imprese — Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

6.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Rischio di pregiudizio grave e irreparabile ai diritti fondamentali

(Artt. 6, § 1, primo comma, TUE, 278 TFUE e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 47)

7.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno derivante da una decisione con cui la Commissione respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati nel corso di un accertamento basato sull’articolo 14 del regolamento n. 17 — Insussistenza

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

8.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso contro una decisione con cui la Commissione nega il trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni che accertano un’infrazione all’articolo 81 CE — Motivi vertenti sulla riservatezza delle informazioni coperte dal segreto commerciale — Motivi prima facie non privi di fondamento

(Artt. 278 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 47)

9.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale — Bilanciamento dell’interesse generale alla trasparenza dell’azione dell’Unione e degli interessi legittimi che si contrappongono alla divulgazione

(Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1049/2001)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 15-17, 20)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 25, 36)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28-33)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

6.      Considerato il presupposto dell’urgenza, e salvo l’esame del presupposto del fumus boni iuris, i provvedimenti provvisori richiesti devono essere concessi qualora i diritti fondamentali del richiedente possano essere gravemente e irreparabilmente lesi da un rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

Infatti, a decorrere, al più tardi, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha elevato la Carta dei diritti fondamentali al rango di diritto primario dell’Unione e dispone che la medesima ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, il rischio imminente di una violazione grave e irreparabile dei diritti fondamentali deve essere qualificato, di per sé, come danno che giustifica la concessione dei provvedimenti di tutela provvisoria richiesti.

(v. punti 45, 53)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

8.      In un procedimento sommario, il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso principale sembra, prima facie, pertinente e, in ogni caso, non privo di serio fondamento, rivelando la sussistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non si impone di primo acchito e merita quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, oppure quando il contrasto fra le parti rivela l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non si impone immediatamente.

Nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respinge la domanda del richiedente volta ad ottenere l’astensione di quest’ultima dal pubblicare informazioni riservate contenute in una delle sue decisioni, il giudice del procedimento sommario, salvo ignorare la natura intrinsecamente accessoria e provvisoria del procedimento sommario nonché il rischio imminente di vanificare i diritti fondamentali invocati dalla parte che ne richiede la tutela provvisoria, può concludere, in via di principio, per l’assenza del fumus boni iuris solo nel caso in cui la riservatezza delle informazioni in questione sia manifestamente assente. Ciò accadrebbe, ad esempio, se l’informazione da tutelare comparisse nel bilancio annuale pubblico del ricorrente o in un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(v. punti 58, 59)

9.      Il giudice del procedimento sommario non può escludere, prima facie, che la divulgazione di informazioni relative a un’impresa conosciute soltanto da un numero ristretto di persone possa causare un danno grave ad un richiedente, e ciò anche nel caso in cui le informazioni risalgano a cinque anni prima o più. Infatti, l’interessato può dimostrare che, nonostante la loro risalenza nel tempo, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale. Non può nemmeno manifestamente escludersi che l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, secondo cui la riservatezza di interessi commerciali o di documenti sensibili può essere eccezionalmente tutelata per un periodo di 30 anni, e, se necessario, anche oltre tale periodo, sia di natura tale da influire sulla valutazione da effettuare nel caso di specie.

A tale riguardo, presupponendo che tali informazioni possano essere considerate come segreti commerciali del richiedente, la questione se esse siano oggettivamente degne di protezione richiederà una ponderazione tra l’interesse del richiedente a che le stesse non siano divulgate e l’interesse generale che impone che le attività delle istituzioni dell’Unione si svolgano nel modo più trasparente possibile. Orbene, siffatta ponderazione dei diversi interessi in gioco richiede valutazioni delicate che devono essere riservate al giudice di merito.

(v. punti 70-72)