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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea 1

(Ricorso di annullamento - Misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Capacità di agire - Legittimazione ad agire - Associazione - Ricevibilità)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK), Kurdistan National Congress (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentati dai sigg. M. Muller, E. Grieves, barristers, e dalla sig.ra J. Peirce, solicitor, contro Consiglio dell'Unione Europea (agenti: sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, con domicilio eletto in Lussemburgo), e da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Brown e P. Kuijper, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33), e della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/334 (GU L 160, pag. 26), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 15 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle del Consiglio.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 233 del 28.9.2002.