Language of document : ECLI:EU:T:2004:105

Causa T-231/02

Piero Gonnelli e Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Regolamento — Norme di commercializzazione per l’olio d’oliva — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva — Ricorso del proprietario di un’impresa agricola nella sua qualità di produttore e consumatore di olio d’oliva — Ricorso di un’associazione di frantoiani oleari — Irricevibilità

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002]

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di far ricorso ad un’eccezione di illegittimità o ad un rinvio pregiudiziale per ragioni di validità — Obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso che consenta di assicurare il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile al livello delle norme di procedura nazionali — Esclusione

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; art. 48 UE)

1.      Affinché una persona fisica o giuridica possa considerarsi individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che il detto atto la concerna in ragione di sue qualità peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, per questo, la identifichi in un modo analogo al destinatario di una decisione.

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal proprietario di un’impresa agricola nella sua qualità di produttore e consumatore di olio d’oliva e da un’associazione di frantoiani oleari avverso il regolamento n. 1019/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

Da un lato, il primo ricorrente è interessato dal detto regolamento solo nella sua qualità obiettiva di consumatore o, rispettivamente, di produttore, e ciò allo stesso titolo di qualunque altro consumatore o operatore economico attivo in questo settore. Anche se questo regolamento dovesse favorire in maniera irragionevole ed eccessiva le grandi aziende a scapito dei piccoli produttori come il ricorrente, tale fatto non potrebbe, in ogni caso, di per sé solo, essere tale da individuarlo. Infatti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto. Inoltre, gli altri piccoli produttori di olio d’oliva subirebbero parimenti conseguenze economiche analoghe. Peraltro, la circostanza secondo cui l’esito del ricorso potrebbe arrecargli un beneficio eliminando gli ostacoli irragionevoli alla produzione che colpiscono i piccoli e medi produttori, nonché talune lacune nella tutela del consumatore, non presenta alcuna relazione con la questione se il ricorrente sia individualmente interessato dall’atto impugnato, ma è pertinente solo per determinare l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ad agire con ricorso di annullamento.

Dall’altro, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti, allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale, anche se l’esistenza di circostanze particolari, quali il ruolo svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento culminato nell’adozione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione i cui membri non sono individualmente interessati dall’atto controverso, in particolare quando la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata da quest’ultimo.

(v. punti 35, 38, 45-46, 48, 49)

2.      Il Trattato CE, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, persone fisiche o giuridiche che, in base ai requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente atti comunitari di portata generale hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi, dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

Oltre al fatto che spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non è ammissibile un’interpretazione delle norme di ricevibilità di cui all’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo soggetto a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo sulla legittimità degli atti comunitari.

(v. punti 52-53)

3.      Anche se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE, dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può tuttavia condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.

Anche se è certamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.

(v. punti 54-55)