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Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 - Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran / Consiglio

(Causa T-228/02) 1

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei fondi - Ricorso d'annullamento - Diritti della difesa - Motivazione - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Ricorso per risarcimento")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer, D. Vaughan, QC, e É. De Boissieu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialement J.E. Collins, successivamente R. Caudwell e C. Gibbs, agenti, assistiti da S. Moore, barrister)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75), della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160, pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32002D0334&lg_dest=it" decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni, e dall'altro una domanda di risarcimento

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, in quanto diretto all'annullamento della posizione comune del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC.

La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE [che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001], e che abroga la HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32005D0848&lg_dest=it" decisione 2005/848/CE è annullata per la parte in cui riguarda la ricorrente.

La domanda di risarcimento è irricevibile.

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della ricorrente.

Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 247 del 12.10.2002.