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Sentenza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008 - PKK / Consiglio

(Causa T-229/02)1

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Motivazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Osman Ocalan, in nome del Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: M. Muller, QC, E. Grieves e C. Vine, barristers, e J.G. Pierce, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Vitsentzatos e M. Bishop, successivamente M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente R. Caudwell, successivamente E. Jenkinson, agenti, assistiti da S. Lee, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Kuijper e C. Brown, successivamente P. Hetsch e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26) e, dall'altro, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

La decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE, è annullata nella parte che riguarda il Kurdistan Workers' Party (PKK).

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre le proprie spese, le spese sostenute da Osman Ocalan, in nome del Kurdistan Workers' Party (PKK ) dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 233 del 28.9.2002.