Ricorso proposto il 12 maggio 2010 - ratiopharm/UAMI - Nycomed (ZUFAL)
(Causa T-222/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. S. Völker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nycomed GmbH (Costanza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 marzo 2010, procedimento R 874/2008-4;
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "ZUFAL" per prodotti della classe 5
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: nycomed GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario "ZURCAL" per prodotti della classe 5 e tre marchi denominativi nazionali "ZURCAL" per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009
1, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).