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Ricorso proposto il 12 maggio 2010 - ratiopharm/UAMI - Nycomed (ZUFAL)

(Causa T-222/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. S. Völker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 marzo 2010, procedimento R 874/2008-4;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "ZUFAL" per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: nycomed GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario "ZURCAL" per prodotti della classe 5 e tre marchi denominativi nazionali "ZURCAL" per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).