Language of document : ECLI:EU:T:2012:251





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
Aitic Penteo / UAMI — Atos Worldline (PENTEO)

(causa T‑585/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PENTEO — Marchi del Benelux e internazionale denominativi anteriori XENTEO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 74)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 774/2010‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Atos Worldline SA e l’Aitic Penteo, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Aitic Penteo, SA è condannata alle spese.