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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Interspeed / Commissione

(Causa T-587/10)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Interspeed Holding Kompanija, A.D. (Belgrado, Repubblica serba) (rappresentante: avv. Marko Bošnjak)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

-    condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno da lucro cessante, da mancato guadagno e da diminuzione di valore degli attivi patrimoniali della ricorrente per un ammontare totale di EUR 131 879 601, unitamente alle somme accessorie, costituite dagli interessi moratori sul risarcimento richiesto a partire dalla data di proposizione del presente ricorso fino all'effettivo pagamento;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 256 e 268 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno da lucro cessante, da mancato guadagno e da diminuzione di valore degli attivi patrimoniali della ricorrente per un ammontare totale di EUR 131 879 601, unitamente alle somme accessorie, costituite dagli interessi moratori sul risarcimento richiesto a partire dalla data di proposizione del presente ricorso fino all'effettivo pagamento, calcolati al tasso d'interesse applicato nel periodo rilevante dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, innalzato di due punti percentuali, nonché le spese di avvocato e le altre spese giudiziali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Laddove il Tribunale non accogliesse l'istanza della ricorrente, quest'ultima chiede che, in merito alle spese processuali, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale disponga che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'"AER") ha tenuto un comportamento illecito, in quanto:

il 19 dicembre 2006 ha indetto un bando di gara;

il 22 dicembre ha pubblicato un avviso per la selezione dell'esecutore dei lavori presso il valico di frontiera di Preševo;

il 10 maggio 2007 ha stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori presso il valico di frontiera di Preševo n. 04SERO 1105004;

ha pagato la progettazione della ricostruzione del valico di frontiera di Preševo;

ha selezionato e pagato l'esecutore dei lavori Putevi Užice A..D.;

ha selezionato e nominato l'organo di controllo E GIS BCEOM International s.a. in ordine all'esecuzione dei lavori di ricostruzione e ha versato la somma di EUR 180 850 per il servizio di controllo, in esecuzione del contratto di ricostruzione e controllo n. 06SERO 1102/008-1713 81 stipulato il 16 dicembre 2008 e del contratto n. 04SERO 1105/00 1-162954 stipulato il 24 settembre 2004, per un valore contrattuale complessivo di EUR 606 276,39;

ha acquistato l'attrezzatura necessaria per il valico di frontiera (container, sbarre e simili);

ha partecipato in qualità di investitore alla ricostruzione, ha coordinato direttamente e ha seguito il proprio investimento tramite il proprio ufficio di Belgrado.

La ricorrente sostiene altresì che, con il suddetto comportamento, l'AER ha operato un'illecita ingerenza nel legittimo affidamento e nei diritti legittimi e giuridicamente tutelati che la ricorrente poteva esercitare fino a dicembre 2007 (per quanto riguarda il punto vendita) ovvero fino al 7 maggio 2009 (per quanto riguarda i diritti nell'ambito del terminal merci-dogana). Tale affidamento e tali diritti sono espressione del diritto alla protezione della proprietà, il quale rappresenta uno dei diritti fondamentali tutelati, inter alia, dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Inoltre, la ricorrente sostiene che il summenzionato comportamento dell'AER costituisce una violazione grave e manifesta dei principi giuridici generali che, nella fattispecie, sono essenzialmente il principio della tutela del legittimo affidamento, il diritto alla protezione della proprietà, il principio di proporzionalità e il principio di trasparenza. Il carattere manifestamente grave della violazione è reso evidente, inter alia, dall'entità del danno subito dalla ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il comportamento dell'AER ha determinato il verificarsi del danno patrimoniale a seguito di:

lucro cessante dovuto all'impossibilità di percepire i redditi derivanti dall'attività del terminal merci-dogana, danno che ammonta a EUR 56 838 141;

lucro cessante dovuto all'impossibilità di percepire i redditi derivanti dall'attività del punto vendita nell'area del valico di frontiera di Preševo, che ammonta a EUR 46 800 000;

mancato guadagno dovuto all'impossibilità di riscuotere il canone di affitto e gli altri introiti provenienti dal centro commerciale situato nelle immediate vicinanze del valico di frontiera di Preševo, danno pari ad a EUR 42 681 600.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il danno subito è innegabilmente cagionato dalle attività di "ricostruzione" nell'area del valico di frontiera di Preševo, che sono state progettate e avviate dall'AER.

La ricorrente sostiene altresì che l'AER aveva piena conoscenza del fatto che la ricorrente era titolare dei diritti summenzionati nell'area del valico di frontiera di Preševo e che, pertanto, ha deliberatamente violato i diritti della ricorrente.

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