Language of document : ECLI:EU:T:2022:271


 


 



Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 maggio 2022 –
Deichmann/EUIPO – Monaco (Raffigurazione di due strisce incrociate sulla parte laterale di una scarpa)

(Causa T117/21) (1)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una croce sulla parte laterale di una scarpa sportiva – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1ª frase)

(v. punto 17)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza della motivazione – Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 18, 19)

3.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2ª frase]

(v. punto 34)

4.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 51, § 1, a)]

(v. punti 5053)

5.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 51, § 1, a)]

(v. punto 54)

6.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta una croce sul lato di una calzatura sportiva

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 51, § 1, a)]

(v. punti 6065, 71)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deichmann SE è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Munich, SL.


1GU C 128 del 12.4.2021.