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Causa C459/20

X

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro – Minore che si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di quest’ultima»

1.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore, cittadino dell’Unione, che si trova al di fuori del territorio dell’Unione e che non ha mai soggiornato in quest’ultimo – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo – Presupposti per la concessione – Esistenza di una relazione di dipendenza tra il minore e tale genitore – Ingresso e soggiorno del minore nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza in compagnia di tale genitore

(Art. 20 TFUE)

(v. punti 28-31, 33-36, 38, dispositivo 1)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore, cittadino dell’Unione, che si trova al di fuori del territorio dell’Unione e che non ha mai soggiornato in quest’ultimo – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo – Diniego di tale diritto per mancanza di interesse, per il minore, a trasferirsi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza – Inammissibilità

(Art. 20 TFUE)

(v. punti 40-45, dispositivo 2)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore, cittadino dell’Unione, avente un genitore cittadino di un paese terzo – Diritto di soggiorno derivato del suddetto genitore – Presupposti per la concessione – Esistenza di una relazione di dipendenza tra il minore e tale genitore – Criteri di valutazione – Valutazione che deve essere fondata sulla presa in considerazione dell’insieme delle circostanze del caso di specie

(Art. 20 TFUE)

(v. punti 48, 52, 53, 55- 61, dispositivo 3)


Sintesi

X, di cittadinanza thailandese, ha soggiornato regolarmente nei Paesi Bassi, dove è stata sposata con A, cittadino dei Paesi Bassi. Il loro figlio, di cittadinanza dei Paesi Bassi, è nato in Thailandia, dove ha sempre abitato. Dopo la nascita del figlio, X è tornata nei Paesi Bassi. Nel 2017, a seguito della separazione di fatto dalla coppia, le autorità dei Paesi Bassi hanno revocato il diritto di soggiorno di X. Dopo il divorzio, X ha chiesto, nel 2019, di soggiornare nei Paesi Bassi presso un altro cittadino di tale Stato membro. In tale contesto, le autorità dei Paesi Bassi hanno verificato d’ufficio se essa potesse ottenere un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE al fine di poter soggiornare con il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, nel territorio dell’Unione. Lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza, Paesi Bassi) ha respinto tale domanda l’8 maggio 2019. Lo stesso giorno, X è stata espulsa verso la Thailandia.

Adito da X avverso tale decisione di rigetto, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunale dell’Aia, sede di Utrecht, Paesi Bassi), giudice del rinvio, s’interroga sull’interpretazione da dare all’articolo 20 TFUE nel caso di specie.

Nella sua sentenza, la Corte precisa le condizioni alle quali un cittadino di un paese terzo può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE qualora il figlio minorenne di detto cittadino sia cittadino dell’Unione, ma si trovi al di fuori del territorio dell’Unione e non abbia mai soggiornato nel territorio di quest’ultima.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di diniego del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status. Occorre inoltre, in tali situazioni, che tra il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, sussista un rapporto di dipendenza tale per cui una decisione di diniego del diritto di soggiorno al cittadino del paese terzo priverebbe il suo familiare del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione. Ciò si verifica quando quest’ultimo si vede costretto a seguire il cittadino di un paese terzo di cui trattasi e a lasciare il territorio dell’Unione inteso globalmente o a non poter entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

Orbene, nel caso di specie, il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, vive dalla nascita in un paese terzo, senza aver mai soggiornato nell’Unione. Date siffatte circostanze, la Corte dichiara, in primo luogo, che il diniego del diritto di soggiorno opposto al genitore, cittadino di un paese terzo, di tale figlio può avere conseguenze sull’esercizio dei diritti di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, solo se è dimostrato che egli entrerà e soggiornerà nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza in compagnia del genitore o raggiungerà quest’ultimo in tale territorio. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi e se sussista un rapporto di dipendenza tra il genitore cittadino di un paese terzo e il figlio minorenne.

In secondo luogo, la Corte rileva che la domanda di diritto di soggiorno derivato di detto genitore, da cui il figlio cittadino dell’Unione è dipendente, non può essere respinta in base al rilievo che il trasferimento verso lo Stato membro del quale il figlio possiede la cittadinanza, in conseguenza dell’esercizio da parte del figlio dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione, non è nell’interesse, reale o plausibile, di detto figlio. Infatti, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito a ciascun cittadino dell’Unione, deriva direttamente dallo status di cittadino dell’Unione, senza che il suo esercizio sia subordinato alla dimostrazione di un qualsivoglia interesse ad invocarne il beneficio o alla condizione che l’interessato abbia raggiunto l’età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare egli stesso i suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione.

Certamente, la Corte ha precedentemente statuito che spettava alle autorità competenti a pronunciarsi su una domanda di titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE prendere in considerazione l’interesse superiore del figlio di cui trattasi(1). Orbene, una simile presa di posizione mirava non a respingere una domanda di titolo di soggiorno, bensì, al contrario, a impedire l’adozione di una decisione che costringa detto figlio a lasciare il territorio dell’Unione.

In ultimo luogo, la Corte fornisce precisazioni in merito alla valutazione, nell’ambito di una domanda di diritto di soggiorno derivato, della questione se un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, sia dipendente dal genitore cittadino di un paese terzo. Essa precisa, in particolare, che le autorità competenti devono tener conto della situazione quale si presenta al momento in cui sono chiamate a statuire, in quanto tali autorità devono valutare le prevedibili conseguenze della loro decisione sul godimento effettivo, da parte del minore interessato, del contenuto essenziale dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE.

Inoltre, tale valutazione deve sempre basarsi su un esame complessivo delle circostanze pertinenti del caso di specie. In particolare, il fatto che il genitore cittadino di un paese terzo non si sia sempre assunto la cura quotidiana di tale figlio, ma ne abbia ormai la custodia esclusiva, o il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, possa assumersi l’onere quotidiano ed effettivo di detto figlio, non possono essere considerati determinanti al riguardo.


1      V., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71), e del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) (C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 53).