Language of document : ECLI:EU:F:2012:139

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 ottobre 2012

Causa F‑52/05 RENV

Q

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Dovere di assistenza – Molestie psicologiche – Provvedimento provvisorio di allontanamento – Risarcimento del danno morale – Rapporti di evoluzione della carriera – Assenze giustificate per malattia – Omessa considerazione»

Oggetto: Rinvio del ricorso F‑52/05, inizialmente proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), recante annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2008, Q/Commissione (F‑52/05, in prosieguo: la «sentenza iniziale»), con cui quest’ultimo aveva statuito sul ricorso iscritto a ruolo il 4 luglio 2005, con il quale Q chiedeva, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva implicitamente respinto la sua domanda di assistenza, in secondo luogo, l’annullamento dei suoi rapporti di evoluzione della carriera redatti rispettivamente per i periodi dal 1º gennaio al 31 ottobre e dal 1º novembre al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: i «REC 2003»), in terzo luogo, la condanna della Commissione a versagli un importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: I rapporti di evoluzione della carriera sono annullati. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 10 000. La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al procedimento avviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e ai due procedimenti avviati dinanzi al Tribunale ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dal ricorrente in ordine ai procedimenti avviati dinanzi al Tribunale. Il ricorrente sopporterà le proprie spese attinenti al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ed un quarto delle proprie spese attinenti ai due procedimenti avviati dinanzi al Tribunale.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Mancata considerazione delle assenze giustificate – Annullamento del rapporto

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Diniego di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento – Diritto del funzionario ad un risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      Se, da un lato, le assenze giustificate di un funzionario non possono penalizzarlo nell’ambito della sua valutazione, dall’altro il suo punteggio per quanto riguarda il rendimento può essere aumentato in maniera tale da prendere in considerazione le condizioni in cui egli ha svolto le sue funzioni sebbene, a seguito della sua assenza, abbia avuto a disposizione un minor periodo di tempo effettivo di lavoro. Pertanto la violazione da parte di un’istituzione dell’obbligo di prendere in considerazione le assenze giustificate per causa di malattia per valutare il rendimento di un funzionario, nell’ambito della redazione di un rapporto di evoluzione della carriera, costituisce un errore manifesto di valutazione che giustifica l’annullamento del detto rapporto.

(v. punti 23-25)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 ottobre 2009, Sundholm/Commissione, T‑102/08 P (punto 29)

2.      Il diniego da parte di un’istituzione di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento, nell’ambito di una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche, può avere conseguenze più pregiudizievoli, per la presunta vittima, del ritardo intervenuto per avviare un procedimento di indagine amministrativa e deve dar luogo ad un adeguato risarcimento del danno morale così subito.

(v. punto 31)