Language of document : ECLI:EU:C:2021:593

ORDINANZA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

14 luglio 2021 (*)

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Regime disciplinare dei giudici – Esame delle questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza dei giudici – Competenza esclusiva dell’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema)»

Nella causa C‑204/21 R,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, presentata il 1° aprile 2021,

Commissione europea, rappresentata da P.J.O. Van Nuffel e K. Herrmann, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

resistente,

LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale G.W. Hogan,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione europea ha chiesto alla Corte di ingiungere alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte sul merito, di sospendere l’applicazione di varie disposizioni nazionali introdotte dall’ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190; in prosieguo: la «legge di modifica»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione il 1º aprile 2021 (in prosieguo: il «ricorso di merito»), diretto a far dichiarare che:

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 55, paragrafo 4, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata»), l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema, come modificata»), l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002 (Dz. U. del 2002, posizione 1269), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata»), nonché l’articolo 8 della legge di modifica, che precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema come modificata, nonché l’articolo 10 della legge di modifica, che trasferiscono alla Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche») la competenza esclusiva a decidere sulle censure e sulle questioni giuridiche riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema come modificata, che consentono di considerare quale illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dei giudici, requisiti posti dal diritto dell’Unione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE;

–        avendo trasferito all’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»), la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a cause aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, come, da un lato, le cause vertenti sull’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o l’autorizzazione al loro arresto, e, dall’altro, le cause in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale riguardanti i giudici della Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché le cause in materia di pensionamento di detti giudici, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 88a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, l’articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata e l’articolo 8, paragrafo 2, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi come modificata, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafi 1, lettere c) ed e), e 3, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

3        Il 6 maggio 2021 la Repubblica di Polonia ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori.

 Contesto normativo

 Legge sulla Corte suprema, come modificata

4        La legge sulla Corte suprema ha istituito, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), due nuove sezioni, vale a dire, da una parte, la Sezione disciplinare, e, dall’altra, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

5        La legge di modifica ha modificato la legge sulla Corte suprema, segnatamente, inserendo nell’articolo 26 i paragrafi da 2 a 6 e, nell’articolo 27, paragrafo 1, un punto 1a, modificando l’articolo 29 e l’articolo 72, paragrafo 1, e inserendo nell’articolo 82 i paragrafi da 2 a 5.

6        Ai sensi dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 6, della legge sulla Corte suprema, come modificata:

«2.      La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere avviato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche affinché detta richiesta sia trattata conformemente alle regole fissate mediante specifiche disposizioni. La presentazione di una richiesta al presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non sospende il procedimento in corso.

3.      La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali.

4.      La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle decisioni o delle sentenze definitive del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali militari e degli organi giurisdizionali amministrativi, compreso il [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)], laddove l’illegittimità consista nel rimettere in discussione lo status della persona nominata quale giudice pronunciatosi nella causa.

5.      Le disposizioni relative all’accertamento dell’illegittimità di una decisione definitiva si applicano, mutatis mutandis, al procedimento nelle cause di cui al paragrafo 4, e le disposizioni relative alla riassunzione di un procedimento giudiziario chiuso mediante decisione definitiva si applicano ai procedimenti penali. Non è necessario stabilire prima facie la plausibilità o l’insorgenza di un danno cagionato dalla pronuncia della decisione oggetto di ricorso.

6.      Il ricorso diretto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità di una decisione definitiva, come previsto al paragrafo 4, può essere proposto dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche senza passare per l’organo giurisdizionale che ha emanato la decisione impugnata, anche quando una parte non ha esaurito i mezzi di ricorso a sua disposizione, compreso il ricorso straordinario dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

7        L’articolo 27, paragrafo 1, della suddetta legge così dispone:

«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare:

(...)

1a)      le cause concernenti l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici, dei giudici ausiliari, dei procuratori e dei procuratori aggiunti e l’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare.

2)      le cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative a giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)];

3)      le cause in materia di pensionamento obbligatorio dei giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

8        L’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, come modificata, enuncia quanto segue:

«2.      Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti, degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

3.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare, né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva».

9        L’articolo 72, paragrafo 1, di detta legge ha il seguente tenore:

«I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] rispondono, a livello disciplinare, delle inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:

1)      violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge;

2)      atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria;

3)      atti che mettono in discussione il rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia».

10      A norma dell’articolo 73, paragrafo 1, della legge de qua, la Sezione disciplinare funge da organo giurisdizionale disciplinare di secondo (e ultimo) grado per i giudici degli organi giurisdizionali ordinari e da giudice disciplinare di primo e di secondo grado per i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

11      L’articolo 82 della legge sulla Corte suprema, come modificata, prevede quanto segue:

«1.      Qualora, nell’esaminare un ricorso in cassazione o un altro ricorso, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nutra seri dubbi quanto all’interpretazione delle disposizioni giuridiche alla base della decisione pronunciata, esso può sospendere la decisione e sottoporre una questione di diritto a un collegio composto da sette dei suoi giudici.

2.      Ove esamini una causa in cui si pone una questione di diritto vertente sull’indipendenza di un giudice o di un’autorità giudiziaria, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sospende la decisione e rimette detta questione a un collegio composto dalla totalità dei membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

3.      Se, nell’esaminare una domanda ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nutre seri dubbi quanto all’interpretazione delle disposizioni giuridiche sulla cui base deve essere adottata la decisione, può sospendere la decisione e sottoporre una questione di diritto a un collegio composto dalla totalità dei membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

4.      Nell’adottare una decisione ai sensi del paragrafo 2 o 3, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non è vincolata dalla decisione di un altro collegio giudicante [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], salvo che detta decisione abbia acquisito forza di principio giuridico.

5.      Una decisione adottata dalla totalità dei membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sulla base del paragrafo 2 o 3 è vincolante per tutti i collegi del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Qualsiasi scostamento da una decisione che abbia acquisito forza di principio giuridico necessita di una nuova pronuncia mediante decisione del plenum del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], fermo restando che l’adozione di detta decisione richiede la presenza di almeno due terzi dei giudici di ciascuna Sezione. L’articolo 88 non trova applicazione».

 Legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata

12      La legge di modifica ha modificato la legge sugli organi giurisdizionali ordinari, in particolare, inserendo un articolo 42a e un paragrafo 4 nell’articolo 55 e modificando altresì l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 110, paragrafo 2a.

13      L’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, ha il seguente tenore:

«1.      Nell’ambito delle attività delle autorità giudiziarie e degli organi giurisdizionali, non è consentito mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti, degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

2.      Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo di potere non può accertare, né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva».

14      L’articolo 55, paragrafo 4, di detta legge stabilisce quanto segue:

«I giudici possono pronunciarsi su tutte le cause nella sede loro assegnata e, nei casi stabiliti dalla legge, nell’ambito di altri organi giurisdizionali (competenza del giudice). Le disposizioni relative all’assegnazione delle cause e alla designazione e modifica del collegio giudicante non limitano la competenza del giudice e non possono essere invocate per accertare che un collegio è in contrasto con le disposizioni di legge, che un organo giurisdizionale non dispone di adeguati poteri o che una persona che ne è parte non è autorizzata o competente a pronunciarsi».

15      L’articolo 80 di detta legge così dispone:

«1.      I giudici possono essere sottoposti ad arresto o a procedimento penale solo con l’autorizzazione del giudice disciplinare competente. La presente disposizione non riguarda l’arresto in flagranza di reato se detto arresto è indispensabile per garantire il corretto svolgimento del procedimento. Sino all’adozione di una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice, possono essere adottate solo le misure urgenti.

(...)

2c.      Il giudice disciplinare adotta una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice se le accuse che gli sono formulate sono sufficientemente comprovate. La decisione statuisce sull’autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro il giudice e ne illustra i motivi.

2d.      Il giudice disciplinare esamina la domanda di autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice entro quattordici giorni dalla sua ricezione».

16      L’articolo 107, paragrafo 1, della medesima legge è formulato come segue:

«I giudici rispondono, a livello disciplinare, delle inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:

(...)

2)      atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria;

3)      atti che mettono in discussione il rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia;

(...)».

17      Ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2a, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata:

«L’organo giurisdizionale disciplinare nella cui circoscrizione il giudice oggetto del procedimento esercita le proprie funzioni è competente ratione loci a pronunciarsi nelle cause di cui all’articolo 37, paragrafo 5, e all’articolo 75, paragrafo 2, punto 3. Nelle cause di cui all’articolo 80 e all’articolo 106zd, l’organo giurisdizionale competente in primo grado è il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] quale giudice monocratico della Sezione disciplinare e, in secondo grado, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in formazione collegiale di tre giudici della Sezione disciplinare».

18      Ai sensi dell’articolo 129 di detta legge:

«1.      L’organo giurisdizionale disciplinare può sospendere dalle sue funzioni un giudice se, nei suoi confronti, è stato avviato un procedimento disciplinare o di interdizione e, altresì, ove adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a suo carico.

2.      Qualora l’organo giurisdizionale disciplinare adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice per un reato intenzionale in relazione al quale vige l’obbligatorietà dell’azione penale, quest’ultimo è sospeso automaticamente dalle sue funzioni.

3.      Nel sospendere un giudice dalle sue funzioni, il giudice disciplinare riduce in misura compresa tra il 25% e il 50% l’ammontare della sua retribuzione per la durata di detta sospensione; tale disposizione non riguarda le persone destinatarie di un procedimento di interdizione.

4.      Se il procedimento disciplinare è stato archiviato o si è concluso con un proscioglimento, si procede alla rettifica di tutte le componenti della retribuzione o degli emolumenti sino all’importo completo».

 Legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata

19      La legge di modifica ha modificato la legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, in particolare, inserendo i paragrafi 1a e 1b nell’articolo 5 e modificando l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 1.

20      L’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, enuncia quanto segue:

«1a.      Nell’ambito delle attività di un’autorità giurisdizionale amministrativa o dei suoi organi, non è consentito mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti, degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

1b.      Un organo giurisdizionale amministrativo o un altro organo di potere non può accertare, né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva».

21      In forza dell’articolo 29, paragrafo 1, di detta legge, gli illeciti disciplinari previsti nell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari come modificata si applicano anche ai giudici degli organi giurisdizionali amministrativi.

22      Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi come modificata, gli illeciti disciplinari previsti all’articolo 72, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema, come modificata, trovano applicazione anche nei confronti dei giudici del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).

 Legge di modifica

23      Gli articoli 8 e 10 della legge di modifica contengono talune disposizioni transitorie.

24      Ai sensi dell’articolo 8 della legge di modifica, l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, si applica anche alle cause avviate o concluse prima della data di entrata in vigore della legge di modifica, vale a dire il 14 febbraio 2020.

25      Ai sensi dell’articolo 10 della legge di modifica:

«1.      Le disposizioni della [legge che disciplina la Corte suprema], nella versione risultante dalla presente legge, si applicano anche alle cause sottoposte all’esame della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche avviate e non concluse con sentenza definitiva, compresa una decisione, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2.      L’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi su una causa di cui al paragrafo 1 la rinvia immediatamente e, al più tardi, entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, che può revocare gli atti in precedenza compiuti nella misura in cui impediscono la prosecuzione dell’esame della causa in conformità alla legge.

3.      Gli atti compiuti dalle autorità giudiziarie e dalle parti o dai soggetti intervenuti nel procedimento nelle cause di cui paragrafo 1 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione del paragrafo 2 sono privi di effetti processuali».

 Fatti e procedimento precontenzioso

26      In risposta a tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia] (in prosieguo: la «Sezione per il lavoro»), la Corte ha dichiarato, al punto 171 della sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K.»), che l’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. In detto stesso punto, la Corte ha precisato che ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Sempre nel punto citato, la Corte ha aggiunto che spettava al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui disponeva, se ciò accadesse con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare, e che, in una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione doveva essere interpretato nel senso che imponeva al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

27      A seguito della sentenza A.K., la Sezione per il lavoro, pronunciandosi nella controversia che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑585/18, ha stabilito, nella sua sentenza del 5 dicembre 2019, che la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») non era un organo imparziale e indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo. Detto organo giurisdizionale ha altresì stabilito che la Sezione disciplinare non poteva essere considerata un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU.

28      Il 12 dicembre 2019, un gruppo di deputati ha sottoposto al Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Dieta della Repubblica di Polonia) il progetto della legge di modifica. Detta legge è stata adottata il 20 dicembre 2019 ed è entrata in vigore il 14 febbraio 2020.

29      Il 29 aprile 2020, ritenendo che, adottando la legge di modifica, la Repubblica di Polonia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 7, 8, paragrafo 1, e 47 della Carta, nonché dell’articolo 6, paragrafi 1, lettere c) ed e), e 3, e dell’articolo 9 del regolamento 2016/679, la Commissione ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro. Quest’ultimo ha risposto con una lettera del 29 giugno 2020, nella quale ha negato qualsiasi violazione del diritto dell’Unione.

30      Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha ribadito che il regime introdotto con la legge di modifica violava le disposizioni del diritto dell’Unione citate al punto che precede.

31      Visto l’aumento del numero di cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare riguardanti domande di autorizzazione dell’avvio di procedimenti penali a carico di giudici sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, il 1º novembre 2020 la Commissione ha sottoposto alle autorità polacche vari quesiti, cui dette autorità hanno risposto il 13 novembre 2020.

32      Il 3 dicembre 2020, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida complementare a causa dell’attività giurisdizionale svolta dalla Sezione disciplinare sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in cause aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario.

33      Con lettera del 30 dicembre 2020, la Repubblica di Polonia ha risposto al parere motivato della Commissione del 30 ottobre 2020 contestando l’esistenza degli inadempimenti contestati e chiedendo la chiusura del procedimento di infrazione.

34      Con lettera del 4 gennaio 2021, la Repubblica di Polonia ha risposto alla lettera di diffida complementare del 3 dicembre 2020 sostenendo che gli addebiti sollevati dalla Commissione in merito alla mancanza di indipendenza della Sezione disciplinare erano infondati.

35      Il 27 gennaio 2021, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia un parere motivato complementare relativo all’attività giurisdizionale della Sezione disciplinare nelle cause relative allo status dei giudici e dei giudici ausiliari.

36      Con lettera del 26 febbraio 2021, la Repubblica di Polonia ha risposto al parere motivato complementare affermando che l’addebito mosso dalla Commissione nel parere motivato era infondato e chiedendo l’abbandono del procedimento.

37      Non convinta dalle risposte della Repubblica di Polonia, il 31 marzo 2021 la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento e la domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi.

 Conclusioni delle parti

38      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        in attesa della sentenza della Corte nel merito, ingiungere alla Repubblica di Polonia:

a)      di sospendere, da una parte, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado, sulle domande dirette a ottenere l’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare, a trarli in arresto o disporne la comparizione, e dall’altra, gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di detto articolo che autorizzano l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice o il suo arresto, e di astenersi dal rinviare le cause di cui al suddetto articolo dinanzi a un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza A.K.;

b)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, sulla cui base la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi nelle cause relative allo status e all’esercizio delle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), segnatamente, nelle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e nelle cause in materia di pensionamento di detti giudici, e di astenersi dal rinviare dette cause dinanzi a un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza A.K.;

c)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che consentono di far valere la responsabilità disciplinare dei giudici per aver verificato il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta;

d)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, e dell’articolo 8 della legge di modifica nella misura in cui vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, come previsti dall’Unione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta;

e)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge di modifica, che stabiliscono la competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un’autorità giudiziaria, e

f)      di comunicare alla Commissione, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza della Corte che ingiunge i provvedimenti provvisori richiesti, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza;

–        di condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

39      La Commissione chiede altresì alla Corte, a norma dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, che i provvedimenti provvisori citati al punto precedente vengano concessi anche prima che la Repubblica di Polonia presenti le sue osservazioni.

40      La Repubblica di Polonia chiede che la Corte voglia:

–        rigettare la domanda di provvedimenti provvisori in quanto manifestamente irricevibile;

–        in via subordinata, respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto infondata, e

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sulla domanda di pronuncia inaudita altera parte

41      A norma dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura, il giudice del procedimento sommario può accogliere la domanda di provvedimenti provvisori anche prima che la controparte abbia presentato le sue osservazioni e tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d’ufficio.

42      In base alla giurisprudenza della Corte, in particolare quando è opportuno nell’interesse di una sana amministrazione della giustizia evitare che il procedimento sommario sia privato del tutto di concretezza e dei suoi effetti, l’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura autorizza il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori ad adottare tali misure, in via cautelativa, sino alla pronuncia dell’ordinanza che definisce la domanda di provvedimenti provvisori o, se anteriore ad essa, sino alla chiusura del procedimento principale. Nell’esaminare la necessità di emanare un’ordinanza inaudita altera parte, detto giudice deve tener conto delle circostanze del caso di specie (v. ordinanza della vicepresidente della Corte del 19 ottobre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:852, punti 13 e 14, e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Commissione non ha indicato circostanze tali da indurre a ritenere necessaria un’adozione provvisoria delle misure richieste sino alla pronuncia dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario senza sentire preliminarmente la Repubblica di Polonia.

44      La vicepresidente della Corte ha pertanto deciso di non accogliere la domanda della Commissione volta ad ottenere una pronuncia inaudita altera parte sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

 Sulla ricevibilità

45      La Repubblica di Polonia sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori è manifestamente irricevibile.

46      In primo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che le disposizioni nazionali che la Commissione contesta nel quadro del ricorso di merito non ricadono nell’ambito di competenza dell’Unione. Infatti, l’Unione non avrebbe alcuna competenza in materia di organizzazione della giustizia degli Stati membri né, a fortiori, per definire il regime politico di detti Stati, per determinare le competenze dei rispettivi differenti organi o per intervenire nella loro organizzazione interna o sospenderne l’attività. In particolare, la questione della concessione e della revoca dell’immunità dei giudici e dei giudici ausiliari, la determinazione sia dei procedimenti disciplinari a carico delle persone che esercitano tali funzioni sia della portata della loro responsabilità disciplinare e la nomina degli organi competenti a condurre le procedure in tali cause sarebbero disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale. La Corte sarebbe pertanto manifestamente incompetente ad adottare i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione.

47      Peraltro, per quanto attiene, segnatamente, ai provvedimenti provvisori relativi alle disposizioni in materia di revoca dell’immunità dei giudici, la relativa domanda violerebbe in maniera evidente il principio della parità di trattamento fra gli Stati membri. Infatti, benché taluni Stati membri non riconoscano, nel loro diritto interno, alcuna immunità dei giudici, che sarebbero così sottoposti a una pressione e uno stato di incertezza permanenti, la Commissione non avrebbe sollevato alcun addebito nei loro confronti.

48      Inoltre, la suddetta domanda violerebbe il principio dell’inamovibilità dei giudici. Infatti, sia la sospensione della Sezione disciplinare che la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di cui al punto 38, primo trattino, lettere c) e d), della presente ordinanza costituirebbero un’ingerenza nell’indipendenza dei giudici nell’ambito delle loro funzioni giurisdizionali.

49      Questo argomento non può essere accolto.

50      Infatti, anzitutto, sebbene, in linea con quanto sottolineato dalla Repubblica di Polonia, l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

51      In forza di tale disposizione, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18; in prosieguo: la «sentenza A.B.», EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].

52      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che sia il Sąd Najwyższy (Corte suprema), compresa la Sezione disciplinare che ne fa parte, sia i giudici ordinari possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito da tale diritto, essi sono parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal suddetto diritto ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ragion per cui essi devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 56].

53      Inoltre, le disposizioni nazionali contestate dalla Commissione nel quadro delle prime quattro censure sollevate nel ricorso di merito (in prosieguo: le «disposizioni nazionali controverse») disciplinano la competenza della Sezione disciplinare, il regime disciplinare applicabile ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), degli organi giurisdizionali ordinari e degli organi giurisdizionali amministrativi, e le modalità processuali di controllo delle condizioni di indipendenza di detti giudici.

54      Dette disposizioni possono pertanto essere sottoposte a un controllo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nel quadro di un ricorso di inadempimento e, di conseguenza fare oggetto nello stesso contesto di provvedimenti provvisori disposti dalla Corte ai sensi dell’articolo 279 TFUE e diretti, segnatamente, a sospendere le suddette disposizioni.

55      Date le circostanze, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, la Corte è competente ad adottare provvedimenti provvisori come quelli richiesti dalla Commissione.

56      Inoltre, quanto all’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia in merito alla mancata contestazione, da parte della Commissione, delle discipline in materia di immunità dei giudici esistenti in altri Stati membri, che garantirebbero un livello di tutela dell’indipendenza dei giudici inferiore a quello assicurato dal regime polacco, basti osservare che sia l’asserita esistenza di regole analoghe alle disposizioni nazionali controverse, o addirittura meno protettive dell’indipendenza dei giudici rispetto a dette disposizioni, sia l’assenza di contestazione di dette regole da parte della Commissione sono irrilevanti ai fini della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 58).

57      Infine, non può essere condivisa l’affermazione della Repubblica di Polonia secondo cui la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione sarebbe contraria al principio dell’inamovibilità dei giudici. È infatti sufficiente osservare che, in caso di loro adozione, detti provvedimenti non comporterebbero la revoca dei giudici degli organi giurisdizionali polacchi, segnatamente di quelli della Sezione disciplinare e della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, bensì la temporanea sospensione dell’applicazione delle disposizioni nazionali controverse sino alla pronuncia della sentenza della Corte nel merito (in prosieguo: la «sentenza definitiva»).

58      In secondo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Commissione è irricevibile in quanto i provvedimenti provvisori richiesti non mirano a garantire la piena efficacia della sentenza definitiva.

59      Infatti, da un lato, la Repubblica di Polonia, ribadendo che l’Unione non ha alcuna competenza per interferire nelle attività degli organi costituzionali degli Stati membri, comprese le corti supreme nazionali, e, a fortiori, per sospendere il loro funzionamento, sostiene che i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione comporterebbero una violazione della sovranità di detto Stato membro.

60      Dall’altro lato, la Repubblica di Polonia sostiene che una parte dei provvedimenti provvisori richiesti è diretta a dare esecuzione alla sentenza definitiva attesa dalla Commissione ancor prima che essa sia pronunciata.

61      In particolare, la Repubblica di Polonia afferma, anzitutto, che non vi è alcun rischio per l’esecuzione di una siffatta sentenza. A questo proposito, essa osserva che la sentenza definitiva, ove dovesse accogliere le censure sollevate nel ricorso di merito, la costringerebbe a uniformare il proprio diritto nazionale ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione. Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato il collegamento tra i provvedimenti provvisori richiesti e la capacità della Repubblica di Polonia di adempiere l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

62      La Repubblica di Polonia osserva poi che un siffatto adeguamento delle disposizioni nazionali controverse richiederebbe esattamente il medesimo intervento legislativo a prescindere dal fatto che dette disposizioni siano o meno applicabili sino alla data di pronuncia della sentenza definitiva, cosicché l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti non sarebbe di alcun interesse al fine di garantire l’efficacia della sentenza definitiva.

63      Infine, la Repubblica di Polonia afferma che il provvedimento provvisorio diretto a sospendere gli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e che autorizzano l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice o il suo assoggettamento a custodia cautelare deve essere considerato manifestamente contrario all’obiettivo di un provvedimento provvisorio, in quanto mira a produrre effetti che oltrepassano gli obblighi derivanti, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, dall’eventuale sentenza definitiva.

64      Nemmeno questo argomento può essere accolto.

65      Infatti, da una parte, dalle considerazioni svolte nei punti da 50 a 55 della presente ordinanza emerge che la Corte è competente non solo a pronunciarsi su un ricorso per inadempimento, come il ricorso di merito, diretto a contestare la compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di disposizioni nazionali in materia di organizzazione della giustizia negli Stati membri, quali, segnatamente, quelle relative al regime disciplinare applicabile ai giudici chiamati a pronunciarsi su questioni rientranti nel diritto dell’Unione e quelle che disciplinano la revoca dell’immunità di detti giudici, ma anche a disporre, nel quadro di un siffatto ricorso, provvedimenti provvisori finalizzati a sospendere l’applicazione di dette disposizioni nazionali, ai sensi dell’articolo 279 TFUE.

66      Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione non può ledere la sovranità di detto Stato membro né, di conseguenza, perseguire una tale finalità.

67      Dall’altra parte, gli argomenti dedotti dalla Repubblica di Polonia e illustrati nei punti da 60 a 63 della presente ordinanza traggono origine da una errata comprensione della finalità del procedimento sommario e, in particolare, della natura e degli effetti dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione, e da una confusione tra detta finalità e la portata delle misure derivanti dall’esecuzione di una sentenza che accerta un inadempimento a norma dell’articolo 258 TFUE.

68      Occorre infatti sottolineare che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della decisione che sarà adottata nel procedimento principale su cui s’innesta il procedimento cautelare, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Così, per quanto riguarda, segnatamente, un provvedimento provvisorio volto a ottenere la sospensione di una disposizione nazionale, un siffatto provvedimento mira, in particolare, a evitare che l’applicazione immediata di detta disposizione nazionale comporti un danno grave e irreparabile per gli interessi invocati dal ricorrente. Pertanto, la necessità di adottare detto provvedimento provvisorio deve essere valutata solo in ragione della probabilità che l’eventuale diniego di tale provvedimento comporterebbe, ove il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo, l’insorgenza di un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punti 60, 61 e 64, e giurisprudenza ivi citata).

69      Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, il fatto, quand’anche dimostrato, che non esiste alcun rischio che, ove il ricorso di merito sia infine accolto, detto Stato membro non garantisca l’esecuzione della sentenza definitiva è irrilevante ai fini del procedimento sommario, ove si tratti, segnatamente, di un provvedimento provvisorio – come le misure richieste dalla Commissione – diretto ad ottenere la sospensione di una disposizione nazionale ed è, quindi irrilevante ai fini della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi.

70      Lo stesso vale per la circostanza invocata dalla Repubblica di Polonia secondo cui l’esecuzione della sentenza definitiva, ove il ricorso di merito fosse alla fine accolto, comporterebbe per detto Stato membro i medesimi obblighi a prescindere dalla concessione o meno dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione.

71      Infatti, tale circostanza non solo è estranea alla finalità del procedimento sommario, come descritta nel punto 68 della presente ordinanza, ma risulta dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ai sensi del quale, quando la Corte riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.

72      Pertanto, a prescindere da se la Corte disponga o neghi i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione, ove il ricorso di merito sia alla fine accolto, la Repubblica di Polonia sarebbe tenuta, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, al fine di dare attuazione alla sentenza definitiva, a intervenire sul suo diritto interno e ad adottare i provvedimenti necessari a garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

73      Infine, benché, come osserva in sostanza la Repubblica di Polonia, la questione di quali siano i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che accerta un inadempimento comporta non rientri nell’oggetto della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE (sentenza dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria, C‑288/12, EU:C:2014:237, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), detta circostanza non comporta tuttavia, diversamente da quanto asserito da detto Stato membro, che la concessione di una specifica misura provvisoria, come quella diretta alla sospensione dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e degli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di tale disposizione, produrrebbe effetti ulteriori rispetto agli obblighi derivanti da detta sentenza, come risultanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, e sarebbe pertanto, contraria all’obiettivo di una misura provvisoria.

74      Basti infatti osservare che l’argomento della Repubblica di Polonia, se accolto, avrebbe l’effetto di svuotare di significato il procedimento sommario nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, dal momento che, nella sentenza che accerta l’inadempimento, la Corte non può ordinare allo Stato membro interessato l’adozione di misure determinate al fine di dare esecuzione a tale sentenza (ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:420, punto 30).

75      Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.

 Nel merito

76      L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto».

77      Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Tali condizioni sono cumulative, di modo che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

78      Occorre quindi verificare se le condizioni indicate nel punto che precede siano soddisfatte rispetto ai provvedimenti provvisori richiesti. A questo riguardo, occorre esaminare in successione la fondatezza delle domande di provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), d), e) e c), della presente ordinanza.

 Sui provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza

 -      Sul fumus boni iuris

79      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il requisito relativo al fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appaia, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno di detti motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostri l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

80      Nel caso di specie, la Commissione afferma che la quarta censura del ricorso di merito, concernente le disposizioni nazionali oggetto dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettera a) e b), della presente ordinanza, appare, prima facie, non priva di serio fondamento, riferendosi in concreto al fatto che, conferendo alla Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a pronunciarsi sia nelle cause in materia di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro i giudici o i giudici ausiliari o a sottoporli a custodia cautelare, sia nelle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e nelle cause relative al loro pensionamento, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

81      A tale riguardo, la Commissione si fonda, da una parte, sulla circostanza che le cause rientranti nella competenza della Sezione disciplinare in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, hanno un’incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento delle funzioni dei giudici e, dall’altra, sulle considerazioni di cui ai punti da 52 a 81 dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277) e sugli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella sentenza A.K., da cui deriverebbe che la censura relativa alla mancanza di indipendenza e imparzialità della Sezione disciplinare appare, prima facie, non priva di serio fondamento.

82      Al fine di verificare se la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta con riferimento alla concessione dei provvedimenti provvisori elencati al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza, occorre sottolineare che, come ricordato al punto 51 della presente ordinanza, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza A.B., EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

83      Orbene, affinché sia garantita tale tutela, è di primaria importanza preservare l’indipendenza di detti organi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 194 e giurisprudenza ivi citata).

84      Tale requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto. In linea con il principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve essere garantita segnatamente dai poteri legislativo ed esecutivo (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 195 e giurisprudenza ivi citata).

85      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo interessato, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità dell’organo di cui trattasi nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

86      A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterne che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 197 e giurisprudenza ivi citata).

87      In tale contesto, la Corte ha dichiarato che il requisito di indipendenza dei giudici impone che le norme relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale prevedano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. A questo riguardo, l’emanazione di norme che definiscano, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedano l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscano la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

88      Parimenti, qualora uno Stato membro stabilisca norme specifiche che disciplinano i procedimenti penali a carico dei giudici, segnatamente, in merito alla revoca dell’immunità a questi ultimi concessa ai fini dell’avvio di un procedimento penale, il requisito di indipendenza richiede, al fine di fugare, come indicato ai punti 85 e 86 della presente ordinanza, ogni dubbio legittimo nei singoli, che queste norme specifiche siano giustificate da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e che, al pari delle norme sulla responsabilità disciplinare di detti giudici, forniscano le garanzie necessarie per assicurare che sia la revoca stessa dell’immunità dei giudici che il procedimento penale non possano essere utilizzati come sistema di controllo politico dell’attività dei suddetti giudici e garantiscano pienamente i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 213 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è tanto più vero quando le decisioni che autorizzano la revoca dell’immunità dei giudici ai fini dell’avvio di un procedimento penale a loro carico comportano esse stesse conseguenze quanto allo status e/o alle condizioni di esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici interessati.

89      Da quanto precede risulta che, per garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello di indipendenza, e al fine di rispettare gli obblighi su di essi incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri devono garantire che il regime relativo allo status e alle condizioni di esercizio delle funzioni dei giudici di detti organi giurisdizionali, quale, segnatamente, quello della revoca dell’immunità applicabile a tali giudici, rispetti il principio di indipendenza dei giudici, in particolare, in particolare garantendo che le decisioni emesse nell’ambito di detto regime siano adottate o controllate da un organo che soddisfi a sua volta le garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 35).

90      Orbene, nel caso di specie, occorre osservare che, da un lato, le cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e quelle in materia di pensionamento di detti giudici, rientranti nella competenza della Sezione disciplinare in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non solo possono comportare l’applicazione del diritto dell’Unione, ma riguardano altresì, come osservato dalla Commissione, lo status e le condizioni di esercizio delle funzioni di detti giudici.

91      Dall’altro lato, come ha sottolineato la Commissione senza essere contraddetta dalla Repubblica di Polonia, le decisioni relative alla revoca dell’immunità dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari ai fini dell’avvio di un procedimento penale a loro carico comportano la sospensione dalle loro funzioni per un periodo che può essere di durata indeterminata e una riduzione compresa tra il 25% e il 50% della loro retribuzione per lo stesso periodo. Quindi, le cause relative all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale avverso i giudici e i giudici ausiliari o a sottoporli a custodia cautelare, che ricadono nella competenza della Sezione disciplinare a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, riguardano lo status e le condizioni di esercizio delle funzioni dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari.

92      Pertanto, in linea con la giurisprudenza ricordata nel punto 89 della presente ordinanza, al fine di adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Repubblica di Polonia deve garantire che la competenza a dirimere le cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, sia conferita a un organo che soddisfa i requisiti relativi a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui, segnatamente, quello dell’indipendenza.

93      La quarta censura del ricorso di merito solleva quindi la questione se la Sezione disciplinare soddisfi tali requisiti.

94      A questo riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza A.K., la Corte ha stabilito la portata dei requisiti di indipendenza e di imparzialità nel contesto, per l’appunto, di un organo quale la Sezione disciplinare.

95      Per quanto riguarda, da una parte, le condizioni in presenza delle quali sono state effettuate le nomine dei giudici membri della Sezione disciplinare, la Corte, dopo aver rilevato che tali giudici sono nominati dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta della KRS, ha dichiarato, ai punti 137 e 138 della sentenza A.K., basandosi in particolare sui punti 115 e 116 della sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531), che l’intervento della KRS in tale processo di nomina può essere sì idoneo a contribuire a renderlo obiettivo, delimitando il margine di manovra di cui dispone il presidente della Repubblica di Polonia nell’esercizio della competenza conferitagli, ma che ciò avviene, tuttavia, solo a condizione, in particolare, che la KRS sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo nonché dal presidente della Repubblica di Polonia. Orbene, con riferimento a tale aspetto, ai punti da 142 a 145 della sentenza A.K., la Corte ha individuato, sulla base delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, elementi che, considerati nel loro insieme, possono indurre a dubitare dell’indipendenza di un organo quale la KRS (v., altresì, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punti 68 e 69).

96      D’altra parte, e indipendentemente dalle condizioni di nomina dei giudici della Sezione disciplinare e dal ruolo svolto dalla KRS a tale riguardo, la Corte ha individuato, ai punti da 147 a 151 della sentenza A.K., altri elementi che caratterizzano più direttamente la Sezione disciplinare e ha dichiarato, al punto 152 di tale sentenza, che, se è vero che ciascuno di essi non è idoneo, da solo e considerato isolatamente, a portare a dubitare dell’indipendenza di tale organo, la loro combinazione potrebbe, invece, condurre a una conclusione differente, tanto più se l’esame per quanto riguarda la KRS dovesse rivelare una mancanza di indipendenza di quest’ultima rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo (v., altresì, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 71).

97      Orbene, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella sentenza A.K. e nella sentenza del 5 dicembre 2019 pronunciata dalla Sezione lavoro a seguito di detta sentenza, non si può, prima facie, escludere che la Sezione disciplinare non soddisfi il requisito di indipendenza dei giudici derivante dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 77).

98      Pertanto, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza degli argomenti invocati dalle parti nel quadro della quarta censura del ricorso di merito, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, occorre concludere che, tenuto conto degli elementi sottolineati dalla Commissione, della giurisprudenza citata nei punti da 82 a 89 della presente ordinanza e degli elementi interpretativi forniti, in particolare, dalla sentenza A.K., gli argomenti dedotti dall’istituzione di cui trattasi nel quadro della suddetta censura appaiono, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 79 della medesima ordinanza.

99      Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti sollevati dalla Repubblica di Polonia.

100    Infatti, la Repubblica di Polonia afferma, in primo luogo, che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte in materia di requisiti relativi alla garanzia del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, risultante, in particolare, dalle sentenze del 9 luglio 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535), e del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston [C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705] e dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2020, Sharpston/Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (T‑180/20, non pubblicata, EU:T:2020:473), la quarta censura del ricorso di merito dovrebbe essere respinta. Da detta giurisprudenza risulterebbe infatti che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’indipendenza del potere giudiziario, derivante dalla succitata disposizione del Trattato FUE, non osta a procedure di nomina dei giudici da parte di politici, procedure in cui i rappresentanti dei giudici non sarebbero coinvolti e che non sarebbero soggette a sindacato giurisdizionale.

101    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, da un lato, le sentenze del 9 luglio 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535), e del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), si sono limitate ad applicare la pregressa giurisprudenza della Corte, in particolare i principi giuridici tratti dalla sentenza A.K. Dall’altro lato, l’ordinanza del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston [C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705], si è limitata a stabilire che un ricorso proposto avverso una decisione adottata dai rappresentanti degli Stati membri era, prima facie, manifestamente irricevibile posto che una siffatta decisione, non emanando né da un’istituzione, né da un organo o da un organismo dell’Unione, non era soggetta al sindacato di legittimità compiuto dalla Corte ai sensi dell’articolo 263 TFUE, conclusione questa confermata dall’ordinanza del 16 giugno 2021, Sharpston/Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (C‑684/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:486), pronunciata a fronte dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020, Sharpston/Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (T‑180/20, non pubblicata, EU:T:2020:473).

102    Pertanto, la giurisprudenza citata al punto 100 della presente ordinanza non consente di rimettere in discussione l’esistenza di un fumus boni iuris rispetto alla quarta censura del ricorso di merito.

103    In secondo luogo, la Repubblica di Polonia eccepisce l’irrilevanza della sentenza A.K. ai fini di valutare, in primis, se la quarta censura del ricorso di merito appaia, prima facie, non priva di serio fondamento; la sentenza di cui trattasi sarebbe infatti stata resa in un contesto di fatto specifico.

104    A tal riguardo, se è vero che, nella sentenza A.K., la Corte non ha contestato la mancanza di conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE della normativa polacca in causa, ma ha lasciato al giudice del rinvio il compimento delle valutazioni richieste a tal fine, occorre tuttavia ricordare che la procedura di rinvio pregiudiziale introdotta dall’articolo 267 TFUE costituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell’ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre quest’ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, punto 27; del 30 maggio 2018, Dell’Acqua, C‑370/16, EU:C:2018:344, punto 31, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 28).

105    In tale contesto, il compito affidato alla Corte deve essere distinto a seconda che essa sia investita di un rinvio pregiudiziale o di un ricorso per inadempimento. Mentre, infatti, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte deve verificare se la misura o la prassi nazionale contestata dalla Commissione o da uno Stato membro diverso da quello di cui trattasi sia, in linea generale e senza che sia necessaria l’esistenza dinanzi ai giudici nazionali di un contenzioso a ciò afferente, contraria al diritto dell’Unione, il compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è, per contro, quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 47, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

106    Occorre parimenti ricordare che, sebbene non le spetti pronunciarsi, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, la Corte è invece competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a quest’ultimo diritto che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa di cui è investito (sentenze del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 23, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 30).

107    In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte, al punto 132 della sentenza A.K., ha precisato di aver limitato il proprio esame alle disposizioni del diritto dell’Unione fornendo un’interpretazione di quest’ultimo che fosse utile per il giudice del rinvio, al quale spettava valutare, alla luce degli elementi interpretativi così forniti dalla Corte, la conformità della normativa polacca controversa al diritto dell’Unione, al fine di risolvere le controversie dinanzi ad esso pendenti (v., altresì, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 75).

108    Per quanto riguarda specificamente tali elementi, nei limiti in cui essi si riferiscono essenzialmente alle competenze della Sezione disciplinare, alla sua composizione, alle condizioni e al processo di nomina dei suoi membri nonché al suo grado di autonomia in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), la loro rilevanza non può essere circoscritta alle circostanze di fatto proprie della sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 5 dicembre 2019 (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 76).

109    Non può pertanto essere accolto l’argomento della Repubblica di Polonia che nega ogni rilevanza alla sentenza A.K. ai fini della valutazione, prima facie, del carattere non privo di serio fondamento del quarto motivo del ricorso di merito.

110    In terzo luogo, la Repubblica di Polonia deduce l’esistenza, in altri Stati membri, di regole analoghe a quelle della Repubblica di Polonia in merito alla procedura di nomina dei giudici delle corti supreme nazionali. In tale contesto, la Repubblica di Polonia cita, da una parte, i regimi esistenti nella Repubblica ceca, in Germania, in Irlanda, in Lituania, a Malta e in Austria, in forza dei quali la scelta di detti giudici sarebbe riservata esclusivamente o in maniera preponderante a persone che esercitano il potere esecutivo e legislativo e, dall’altra, i regimi esistenti in Belgio, in Danimarca e in Francia, in forza dei quali i rappresentanti del potere giudiziario parteciperebbero alla procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali supremi senza tuttavia esercitare un’influenza decisiva sulla selezione di detti giudici. Inoltre, per quanto attiene, segnatamente, alla procedura di nomina della KRS, la Repubblica di Polonia cita altresì il regime spagnolo richiamando le condizioni di nomina dei membri del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio nazionale della magistratura, Spagna). Secondo la Repubblica di Polonia, la mancata contestazione da parte della Commissione di detti regimi nazionali dimostrerebbe che la censura di tale istituzione quanto alla mancanza di indipendenza della Sezione disciplinare è priva di fondamento.

111    A tal riguardo, ai fini del presente procedimento è sufficiente osservare che la Repubblica di Polonia non può utilmente far leva sull’asserita esistenza di regole simili alle disposizioni nazionali oggetto del quarto motivo del ricorso di merito al fine di dimostrare il mancato soddisfacimento della condizione relativa al fumus boni iuris rispetto a detta censura (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 58).

112    In quarto luogo e ultimo luogo, la Repubblica di Polonia rinvia alle caratteristiche del regime di nomina dei Sąd Najwyższy (Corte suprema) e a quelle della procedura di nomina dei membri della KRS, organo che partecipa alla nomina di detti giudici, per comprovare che il regime di cui trattasi soddisfa il requisito di indipendenza di questi ultimi.

113    Orbene, tenuto conto, in particolare, degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella sentenza A.K., detto argomento non consente di constatare che il quarto motivo del ricorso di merito è, prima facie, privo di serio fondamento.

114    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza.

–       Sull’urgenza

115    Come ricordato al punto 68 della presente ordinanza, secondo una giurisprudenza costante della Corte, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza. È sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

116    Inoltre, il giudice del procedimento sommario, ai soli fini della valutazione dell’urgenza e senza che ciò implichi una qualche presa di posizione da parte sua quanto alla fondatezza delle censure presentate nel merito dal richiedente i provvedimenti urgenti, deve ritenere che tali censure siano idonee ad essere accolte. Infatti, il danno grave e irreparabile di cui va dimostrato il probabile verificarsi è quello che risulterebbe, eventualmente, dal diniego di concedere un provvedimento provvisorio richiesto, nell’ipotesi in cui il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

117    Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte deve, ai fini della valutazione dell’urgenza, assumere che le disposizioni nazionali oggetto della quarta censura del ricorso di merito possano conferire la competenza a pronunciarsi nelle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), in quelle concernenti il pensionamento di detti giudici e in quelle relative all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico dei giudici o dei giudici ausiliari o a sottoporli a custodia cautelare a un organo la cui indipendenza potrebbe non essere garantita, ed essere così contrarie all’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

118    Ai fini di detta valutazione occorre quindi tener conto del fatto che la Sezione disciplinare ha già avviato le sue attività nel quadro delle cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

119    Inoltre, per quanto attiene, in particolare, alle cause relative alle richieste di autorizzazione dell’avvio di un procedimento penale a carico dei giudici o dei giudici ausiliari o del loro assoggettamento a custodia cautelare, occorre altresì tener conto del fatto che, come osservato dalla Commissione senza essere contraddetta dalla Repubblica di Polonia, anzitutto, nel corso del periodo compreso tra il 14 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di modifica, e il 15 marzo 2021, alla Sezione disciplinare sono state presentate più di 40 domande di cui una riguardava il presidente della Sezione per il lavoro, e che, dopo il 5 novembre 2020, sono state esaminate già più di 20 domande. Inoltre, il numero delle domande riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è aumentato durante le settimane precedenti alla presentazione del ricorso di merito, in particolare, con la presentazione, il 16 marzo 2021, da parte della Prokuratura Krajowa (Procura nazionale, Polonia), delle richieste di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro tre giudici della Sezione penale di detto organo giurisdizionale. Infine, la Sezione disciplinare ha emanato più di 12 decisioni di autorizzazione dell’avvio di procedimenti penali a carico di giudici, oltre alla sospensione dalle loro funzioni e a una riduzione della loro retribuzione compresa tra il 25% e il 50% per la durata della sospensione.

120    In tale contesto, occorre esaminare se, come sostenuto dalla Commissione, l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui alla quarta censura del ricorso di merito e il mantenimento degli effetti delle decisioni pronunciate dalla Sezione disciplinare ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, possano cagionare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione.

121    A questo riguardo, come emerge dalla giurisprudenza richiamata ai punti 88 e 89 della presente ordinanza, il fatto che, in ragione dell’applicazione delle disposizioni nazionali oggetto della quarta censura del ricorso di merito, l’esame delle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), di quelle relative al pensionamento di detti giudici e di quelle relative all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico dei giudici o dei giudici ausiliari o di sottoporli a custodia cautelare sia rimesso, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, a un organo la cui indipendenza potrebbe non essere garantita, vale a dire la Sezione disciplinare, può compromettere, in detto periodo, l’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari.

122    Infatti, come osservato dalla Commissione e come emerge, altresì, dalla giurisprudenza della Corte, la semplice prospettiva, per i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, di correre il rischio che le domande relative alla revoca della loro immunità ai fini dell’avvio di un procedimento penale a loro carico siano esaminate da un organo la cui indipendenza potrebbe non essere garantita può pregiudicare la loro propria indipendenza, tenuto conto delle conseguenze che la revoca dell’immunità può comportare per i giudici interessati, vale a dire la sospensione dalle loro funzioni per un periodo indeterminato e la riduzione della loro retribuzione tra il 25% e il 50%, anche in questo caso, per un periodo indeterminato (v., per analogia, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 90).

123    Parimenti, il solo fatto che l’esame delle cause che incidono sullo status e sulle condizioni di lavoro dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), come quelle in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e quelle relative al pensionamento, siano affidate a un organo la cui l’indipendenza potrebbe non essere garantita può suscitare, nei singoli, dubbi in merito all’indipendenza di detti giudici.

124    Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che, a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale oggetto di un ricorso per inadempimento, l’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) possa non essere garantita sino alla pronuncia della sentenza su detto ricorso può comportare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, sanciti all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto (v., in tal senso, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

125    Da quanto precede risulta che, come sostenuto dalla Commissione, l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui alla quarta censura del ricorso di merito, attribuendo alla Sezione disciplinare, la cui l’indipendenza potrebbe non essere garantita, la competenza a pronunciarsi nelle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), in quelle concernenti il pensionamento di detti giudici e in quelle aventi ad oggetto l’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico dei giudici o dei giudici ausiliari del sistema giudiziario polacco o a sottoporli a custodia cautelare, può causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione.

126    Infine, se è vero che la semplice prospettiva, per i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari di essere esposti al rischio che le domande relative alla revoca della loro immunità ai fini dell’avvio di un procedimento penale a loro carico siano esaminate da un organo la cui indipendenza può non essere garantita, come la Sezione disciplinare, può compromettere l’indipendenza di detti giudici, a fortiori l’adozione, da parte di detto organo, di decisioni relative alla revoca dell’immunità dei giudici implicante la sospensione delle funzioni e la riduzione della retribuzione dei giudici interessati, può accrescere i dubbi in merito all’impermeabilità dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari che non sono stati oggetto di tali decisioni, tenuto conto di tutte le influenze o elementi esterni idonei a orientare le loro decisioni e a comportare una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di tali giudici che sia tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

127    Pertanto, il fatto che, a causa del mantenimento degli effetti delle decisioni della Sezione disciplinare che autorizzano l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice, l’indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari che non sono oggetto di dette decisioni possa non essere garantita sino alla pronuncia della sentenza definitiva può comportare un danno grave e irreparabile sotto il profilo del diritto dell’Unione, tanto più che l’esercizio della funzione giudiziaria nel corso di detto periodo sarà rimesso soltanto a detti giudici.

128    Come osservato dalla Commissione, un rischio siffatto può essere evitato solo garantendo, per quanto attiene ai giudici interessati da dette decisioni, il ripristino del loro status e dei loro diritti e condizioni di esercizio delle loro funzioni come previsti prima dell’adozione delle decisioni di cui trattasi.

129    Ciò premesso, occorre osservare che la Commissione ha stabilito che, in caso di diniego di concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza, l’applicazione delle disposizioni nazionali oggetto della quarta censura del ricorso di merito, da una parte, e il mantenimento degli effetti delle decisioni che autorizzano l’avvio di un procedimento penale avverso i giudici del sistema giudiziario polacco, dall’altra, potrebbero causare un danno grave e irreparabile sotto il profilo dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

130    Gli argomenti sollevati dalla Repubblica di Polonia al fine di stabilire l’assenza di urgenza non metterebbero in discussione detta valutazione.

131    In primo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che la Commissione ha tardato nell’adottare i provvedimenti successivi diretti a porre un termine all’asserita violazione di cui alla quarta censura del ricorso, posto che la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi nelle cause come quelle indicate nell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, a partire dall’adozione della quest’ultima legge, e non dall’adozione della legge di modifica.

132    Infatti, i punti 2 e 3 dell’articolo 27, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, figuravano già nella legge sulla Corte suprema. Quanto al punto 1a, esso si sarebbe limitato a estendere al procedimento di primo grado per quanto attiene alle cause riguardanti i giudici degli organi giurisdizionali ordinari e i giudici ausiliari le competenze, già attribuite alla Sezione disciplinare da altre disposizioni della legge sulla Corte suprema, a pronunciarsi nelle cause relative all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico dei giudici o dei giudici ausiliari o a sottoporli a custodia cautelare.

133    Inoltre, per quanto attiene alla competenza della Sezione disciplinare in merito alle cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, gli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella sentenza A.K. consentirebbero di eliminare ogni rischio di danno grave e irreparabile risultante dall’applicazione di detta disposizione. Infatti, ove, alla luce di detti elementi interpretativi, si dovesse ritenere che l’esame da parte della Sezione disciplinare di una di dette cause non consenta di garantire il diritto a un giudice indipendente, il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta consentirebbe di escludere le disposizioni che conferiscono alla Sezione disciplinare la competenza a pronunciarsi in detta causa e di rinviare a un diverso giudice che sarebbe competente in assenza di queste ultime disposizioni.

134    A tal riguardo, occorre anzitutto osservare che, come emerge dai punti da 29 a 37 della presente ordinanza, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una prima lettera di messa in mora riguardante la legge di modifica il 29 aprile 2020, vale a dire quattro mesi dopo l’adozione della stessa a seguito di un procedimento legislativo della durata di soli otto giorni. Orbene, tenuto conto del fatto che la legge di modifica è intervenuta non solo in merito alla legge sulla Corte suprema, ma anche in merito ad altre leggi, come la legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari e la legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, un siffatto ritardo di quattro mesi per esaminare l’insieme delle modifiche introdotte dalla legge di modifica con il diritto dell’Unione e per valutare i suoi effetti non potrebbe essere considerato irragionevole. Inoltre, la cronologia della corrispondenza tra la Commissione e la Repubblica di Polonia, intercorsa tra detta lettera di messa in mora e l’introduzione del ricorso di merito, non evidenzia alcuna inattività particolare da parte di detta istituzione quanto ai provvedimenti necessari per accertare l’asserito inadempimento.

135    Per quanto attiene poi alla competenza devoluta alla Sezione disciplinare dall’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema come modificata, oltre al fatto che non è contestato che detta disposizione sia stata introdotta ex novo dalla legge di modifica, la Repubblica di Polonia ha confermato, nelle sue osservazioni scritte, i dati forniti dalla Commissione per quanto attiene sia al numero di richieste di revoca dell’immunità giudiziaria presentate alla Sezione disciplinare tra il 14 febbraio 2020 e il 15 marzo 2021, sia al numero di richieste esaminate da detta Sezione dal 5 novembre 2020, come ricordati al punto 119 della presente ordinanza.

136    Vero è che la Repubblica di Polonia contesta la conclusione che la Commissione ha tratto da detti dati, vale a dire, l’intervenuta intensificazione delle attività della Sezione disciplinare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nel corso degli ultimi mesi anteriori alla presentazione del ricorso di merito e della domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi, intensificazione che dimostrerebbe, secondo detta istituzione, la necessità dell’urgenza. Tale Stato membro osserva infatti che, quando una legge attribuisce a una determinata autorità giurisdizionale la competenza a pronunciarsi in una nuova categoria di cause, detta autorità deve anzitutto effettuare le relative indagini cosicché il numero di decisioni rese in materia è, in un primo momento, necessariamente ridotto. Detto Stato membro ne deduce che non si può ragionevolmente affermare che la Sezione disciplinare abbia intensificato le proprie attività fondandosi sul fatto che, a seguito dell’adozione della legge di modifica, dal 5 novembre 2020 al 15 marzo 2021 essa ha pronunciato un numero di decisioni superiore a quelle rese dal 14 febbraio 2020 al 5 novembre 2020.

137    Tuttavia, con tale affermazione, la Repubblica di Polonia non solo contraddice la sua affermazione secondo cui la Sezione disciplinare si pronuncia su cause come quelle di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, da più di tre anni, ma dimostra altresì che l’attività della Sezione disciplinare, quanto all’adozione delle decisioni ai sensi di detta disposizione, era, nel periodo anteriore alla presentazione del ricorso per inadempimento, più intensa rispetto a quella immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge di modifica.

138    Da ultimo, la Repubblica di Polonia non può far valere utilmente, ai fini dell’accertamento dell’assenza di urgenza, il fatto che l’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, era presente già nella legge sulla Corte suprema, né che la sentenza A.K. consentirebbe di attenuare il rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile risultante dall’applicazione della disposizione di cui trattasi. La legge di modifica ha, infatti, introdotto alcune disposizioni che la Commissione contesta nel quadro del ricorso di merito in quanto, segnatamente, impedirebbero ai giudici nazionali di applicare i principi derivanti dalla sentenza succitata e comprometterebbero, quindi, a partire dall’entrata in vigore della legge di modifica, l’efficacia di detta sentenza per le finalità indicate.

139    In secondo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che l’amministrazione della giustizia non subirebbe alcun danno a causa della revoca dell’immunità di un giudice che ha comprovatamente commesso un’infrazione e dell’autorizzazione, nei confronti di detto giudice, dell’esercizio dell’azione penale. Il rischio che insorga un danno siffatto sarebbe ancor più remoto, posto che il procedimento penale successivo a una decisione di revoca dell’immunità si svolge non dinanzi alla Sezione disciplinare, ma dinanzi alla Sezione penale.

140    A questo riguardo, basti osservare che, come emerge dalle considerazioni di cui ai punti da 121 a 125 della presente ordinanza, il rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile deriva non dalla possibilità che i giudici del sistema giudiziario polacco possano essere oggetto di una decisione di revoca dell’immunità ai fini dell’avvio di un procedimento penale nei loro confronti, ma dall’adozione di dette decisioni da parte di un organo la cui indipendenza potrebbe non essere garantita. Il fatto che il procedimento penale successivo a una decisione di revoca dell’immunità non si svolga dinanzi alla Sezione disciplinare non consente, pertanto, di eliminare tale rischio.

141    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la condizione relativa all’urgenza deve ritenersi soddisfatta per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza.

–       Sul bilanciamento degli interessi

142    Nella maggior parte dei procedimenti sommari, a quanto risulta, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò comporta, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni nazionali prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di queste ultime. In occasione di tale esame va accertato se l’eventuale abrogazione di tali disposizioni, a seguito dell’accoglimento del ricorso di merito da parte della Corte, consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di loro esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle succitate disposizioni nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

143    Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, l’accoglimento della quarta censura del ricorso di merito a seguito del rifiuto di disporre i provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza arrecherebbe un pregiudizio sistemico al buon funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione e un danno irreparabile ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione e ai valori dello Stato di diritto sanciti dall’articolo 2 TUE; al contrario, ove la Corte dovesse ordinare i provvedimenti provvisori richiesti e respingere poi detta censura, la sola conseguenza sarebbe, da una parte, la sospensione temporanea delle attività rientranti nella competenza della Sezione disciplinare in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e, dall’altra, la mancata esecuzione delle decisioni della Sezione disciplinare riguardanti l’immunità dei giudici.

144    Per quanto attiene, in primo luogo, alla concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera a), della presente ordinanza, la Repubblica di Polonia afferma, anzitutto, che la sospensione dell’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, violerebbe non soltanto il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche i principi fondamentali del sistema democratico di uno Stato di diritto, tutelati dalla Costituzione della Repubblica di Polonia, il che arrecherebbe a detto Stato membro e alla sua popolazione un danno grave e irreparabile.

145    A tal riguardo, basti osservare che, come ricordato al punto 50 della presente ordinanza, sebbene l’organizzazione della giustizia degli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza essi sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

146    La Repubblica di Polonia afferma poi che la sospensione degli effetti di tutte le decisioni che autorizzano l’avvio di un procedimento penale a carico dei giudici comporterebbe la prescrizione di parte dei reati commessi. Inoltre, i procedimenti non ancora definiti dovranno essere riavviati dall’inizio con il deposito di un nuovo atto di imputazione, con la conseguenza altresì che una parte degli autori delle infrazioni potrebbe sottrarsi, in ragione del tempo trascorso, alla propria responsabilità. Infine, la sospensione degli effetti di tutte le decisioni rese dalla Sezione disciplinare comporterebbe la decadenza dei provvedimenti che le autorità giudiziarie possono aver disposto per tutelare le vittime dei reati, come lo stupro e la violenza domestica. La concessione del provvedimento provvisorio richiesto dalla Commissione lederebbe così gli interessi delle vittime dei reati commessi dai giudici destinatari di dette decisioni.

147    Tuttavia, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle deduzioni della Repubblica di Polonia secondo cui la sospensione degli effetti delle decisioni della Sezione disciplinare in materia di revoca dell’immunità dei giudici potrebbe comportare la prescrizione dei reati da questi ultimi commessi, occorre osservare che detto Stato membro non fornisce alcuna indicazione circa il numero di decisioni rispetto alle quali la sospensione degli effetti potrebbe, tenuto conto delle circostanze specifiche di tali decisioni, comportare una siffatta conseguenza. Parimenti, detto Stato membro non indica alcun elemento concreto che consenta di accertare l’esistenza di decisioni di revoca dell’immunità di un giudice ai fini dell’avvio a suo carico di un procedimento penale per stupro o violenza domestica che abbia comportato l’adozione di misure volte a proteggere le vittime di tali reati. La Repubblica di Polonia non ha pertanto dimostrato che esiste il rischio che si verifichi il danno da essa invocato.

148    Infine, la Repubblica di Polonia afferma che la ripresa dell’attività giurisdizionale da parte dei giudici colpiti da accuse penali implicherebbe, da una parte, un rischio reale per la sicurezza dell’amministrazione della giustizia (in quanto detti giudici potrebbero approfittare del loro rientro per favorire, segnatamente, i propri interessi specifici) e, dall’altra, una mancanza di apparenza di indipendenza di detti giudici, il che arrecherebbe un danno irreparabile alla giustizia polacca e alla percezione che i singoli ne hanno. Sarebbe, infatti, difficile invocare l’apparenza di indipendenza di un giudice oggetto di accuse di corruzione.

149    A tal riguardo, da una parte occorre osservare che un giudice che approfitti della ripresa della propria attività giurisdizionale per favorire i propri interessi specifici nell’esercizio delle funzioni giudiziarie a lui affidate può essere oggetto delle misure previste dal diritto nazionale per porre termine a una condotta siffatta, ivi comprese, se del caso, misure di carattere penale, a condizione che, in una siffatta ipotesi, la decisione relativa alla revoca dell’immunità di detto giudice sia resa da un’autorità giurisdizionale indipendente che soddisfi i requisiti sanciti nella sentenza A.K.

150    D’altra parte, se è vero che, tenuto conto delle funzioni che i giudici sono chiamati a svolgere, la ripresa dell’attività giudiziaria di un giudice accusato di aver commesso dei reati che implicano, per loro natura, una permeabilità ad influenze esterne, come il reato di corruzione, potrebbe far insorgere dei dubbi quanto all’indipendenza di detto giudice, resta il fatto che la Repubblica di Polonia non ha fornito alcuna indicazione in merito a quante tra tutte le decisioni di revoca dell’immunità adottate dalla Sezione disciplinare tra l’entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge di modifica e la presentazione, il 31 marzo 2021, del ricorso per inadempimento, siano state adottate nei confronti di giudici accusati di detta tipologia di reati, benché una siffatta indicazione avrebbe consentito di valutare la sussistenza e la gravità del danno invocato.

151    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera b), della presente ordinanza, la Repubblica di Polonia insiste sul fatto che l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non comporterebbe alcun danno, posto che, conformemente alla sentenza A.K., sarebbe possibile, in caso di reale rischio di violazione del diritto di una parte, rinviare le cause rientranti in detta disposizione dinanzi a un’autorità giudiziaria che garantisca il diritto a un giudice indipendente. Per contro, in caso di sospensione dell’applicazione di detta disposizione, la Sezione disciplinare sarebbe privata della possibilità di pronunciarsi su cause nell’ambito delle quali non è sollevata alcuna censura relativa alla garanzia, da parte di detta Sezione, del diritto a un giudice indipendente.

152    Tuttavia, per le ragioni illustrate al punto 138 della presente ordinanza, non può essere riconosciuta l’effettività della sentenza A.K. quale elemento idoneo a eliminare il rischio che, a causa dell’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, si verifichi un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione.

153    Date le circostanze, occorre concludere che il bilanciamento degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettere a) e b), della presente ordinanza.

 Sui provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza

–       Sul fumus boni iuris

154    A parere della Commissione, la prima censura del ricorso di merito, relativa alle disposizioni nazionali oggetto dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza, appare, prima facie, non priva di serio fondamento, dal momento che detta censura concerne in concreto il fatto che, vietando a tutti i giudici nazionali la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, come posti dal diritto dell’Unione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e in forza dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione.

155    A tal riguardo, la Commissione, fondandosi segnatamente sui principi giuridici enunciati nella sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), nello specifico ai punti da 55 a 57 e da 73 a 75 di detta sentenza, da cui risulterebbe che il controllo giurisdizionale della legalità della nomina dei giudici e della legittimità degli organi giurisdizionali, in particolare quanto alle irregolarità nella procedura di nomina nella funzione di giudice, è necessario per garantire il diritto fondamentale dei singoli a un ricorso effettivo nei settori rientranti nel diritto dell’Unione, afferma che le disposizioni oggetto della prima censura del ricorso di merito violano l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nella misura in cui vietano ai giudici polacchi di effettuare un siffatto controllo.

156    Inoltre, il divieto di effettuare un tale controllo impedirebbe ai giudici nazionali di sottoporre alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

157    La Commissione afferma infine che il fatto che la natura asseritamente sistemica dell’atto di nomina nella funzione di giudice in Polonia non possa essere messa in discussione conformemente alla Costituzione della Repubblica di Polonia, non può giustificare l’esclusione del controllo giurisdizionale diretto a verificare il rispetto del requisito del diritto dell’Unione relativo a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, al fine di garantire il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori oggetto del diritto dell’Unione. La Commissione aggiunge che, in caso di accertata violazione di tale diritto fondamentale, il principio di effettività e il principio del primato, come risultanti dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, esigerebbero, quando ciò è imposto dal bilanciamento del principio della certezza del diritto con il principio del diritto applicabile e dal particolare ruolo che il potere giudiziario deve svolgere in una società democratica, che le regole nazionali, comprese quelle costituzionali, siano disapplicate, come emergerebbe dal punto 151 della sentenza A.B.

158    La Repubblica di Polonia afferma che le disposizioni nazionali contestate dalla Commissione nel quadro della prima censura del ricorso di merito, che prevedono il divieto di mettere in discussione l’esistenza di un rapporto di lavoro o il mandato dei giudici in violazione delle disposizioni costituzionali, non precludono affatto agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione in materia di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta, posto che un divieto giuridico relativo ad atti impossibili sarebbe privo di ogni valore giuridico.

159    Infatti, secondo la Repubblica di Polonia, il diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, garantito dall’articolo 47 della Carta, non comprende il diritto del singolo di chiedere che sia messo in discussione il mandato di un giudice che ha o avrebbe esaminato la causa che lo riguarda.

160    A tal proposito, per verificare se la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta quanto alla concessione dei provvedimenti provvisori enunciati al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza, occorre, in primo luogo, constatare, alla luce delle osservazioni della Repubblica di Polonia, che le disposizioni nazionali di cui alla prima censura del ricorso di merito vieterebbero al Sąd Najwyższy (Corte suprema), agli organi giurisdizionali ordinari e agli organi giurisdizionali amministrativi di verificare la regolarità della procedura di nomina dei giudici che compongono il collegio giudicante e di stabilire, se del caso, l’irregolarità di tale procedura.

161    Dalle affermazioni della Repubblica di Polonia, come illustrate ai punti 158 e 159 della presente ordinanza, emerge infatti che detto Stato membro non contesta che le disposizioni nazionali di cui trattasi vietino ai giudici nazionali di effettuare una siffatta verifica, ma che un tale divieto, che sarebbe in linea con le disposizioni costituzionali polacche, possa essere considerato come una violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di garantire il diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

162    La prima censura del ricorso di merito solleva quindi la questione se, ai fini del rispetto dell’obbligo ad essi incombente in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione rispettino i requisiti in materia di tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza, gli Stati membri debbano garantire che detti organi possano verificare la regolarità della procedura di nomina dei giudici che compongono un collegio giudicante.

163    A tal riguardo, occorre osservare che, come già stabilito dalla Corte, dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, garantito dall’articolo 47 della Carta, discende che ogni individuo deve, in linea di principio, avere la possibilità di far valere una violazione di tale diritto. Ne consegue che il giudice dell’Unione deve poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di cui trattasi abbia potuto comportare una violazione di tale diritto fondamentale (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 55).

164    Le garanzie d’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se, data la sua composizione, lo stesso possa costituire un siffatto giudice quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. In tal senso, un siffatto controllo costituisce una formalità sostanziale il cui rispetto rientra nell’ordine pubblico e dev’essere verificato d’ufficio (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

165    Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU, cui corrisponde l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e a fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. La Corte ha precisato che tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

166    Parimenti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto occasione di rilevare che il diritto di essere giudicato da un tribunale «costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, comprende, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

167    Così, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 75).

168    Infine, al punto 171 della sentenza A.K., la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta a che controversie relative all’applicazione di tale diritto possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta. La Corte ne ha dedotto che spettava al giudice del rinvio stabilire, alla luce degli elementi interpretativi forniti, se ciò accadesse nel caso dell’organo competente a pronunciarsi nelle controversie principali, vale a dire la Sezione disciplinare, e che, in un siffatto caso, il principio del primato del diritto dell’Unione imponeva al giudice del rinvio di disapplicare le disposizioni nazionali attributive di competenza a detto organo.

169    Orbene, come osservato al punto 108 della presente ordinanza, gli elementi interpretativi forniti dalla Corte al giudice del rinvio per valutare se la Sezione disciplinare sia un giudice indipendente e imparziale, ai sensi del diritto dell’Unione, riguardano, segnatamente, le condizioni e la procedura di nomina dei membri di tale organo giurisdizionale.

170    Risulta così che, ai fini del rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri devono garantire che sia possibile esercitare un controllo giurisdizionale del rispetto, da parte degli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e da parte dei giudici di detti organi, dei requisiti in materia di tutela giurisdizionale effettiva, controllo questo che comprende, segnatamente, quello della regolarità della procedura di nomina dei giudici di detti organi.

171    Pertanto, non è possibile escludere, prima facie, che le disposizioni nazionali oggetto della prima censura del ricorso per inadempimento, per il fatto di vietare agli organi giurisdizionali nazionali di verificare la regolarità della procedura di nomina di un giudice o la legittimità di un organo giurisdizionale, violino l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

172    In secondo luogo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, in quanto organo di uno Stato membro e in applicazione del principio di cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma dell’Unione (sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 31).

173    Ne deriva che è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili del diritto dell’Unione (sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 56 e giurisprudenza citata, e del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 36).

174    Pertanto, una disposizione nazionale che impedisca a un organo giurisdizionale nazionale adito nel quadro della sua competenza di applicare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e di disapplicare tutte le disposizioni nazionali contrarie a tali disposizioni viola il principio del primato del diritto dell’Unione.

175    Ciò premesso, non è possibile escludere, prima facie, che le disposizioni nazionali di cui alla prima censura del ricorso di merito violino anche gli obblighi incombenti a detto Stato membro in forza del principio del primato risultante dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

176    Pertanto, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalle parti nel quadro della prima censura del ricorso di merito, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, occorre concludere che, alla luce degli elementi evidenziati dalla Commissione e della giurisprudenza richiamata ai punti da 163 a 168, 172 e 173 della presente ordinanza, gli argomenti dedotti dall’istituzione succitata nel quadro di detta censura appaiono, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata nel punto 79 di detta stessa ordinanza.

177    Occorre quindi stabilire che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta per quanto riguarda la concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza, senza che sia necessario valutare, prima facie, la fondatezza dell’argomento relativo all’asserita violazione, da parte delle disposizioni nazionali indicate nella prima censura del ricorso di merito, dell’articolo 267 TFUE, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 79 della presente ordinanza.

–       Sull’urgenza

178    Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 116 della presente ordinanza, ai fini della valutazione dell’urgenza, la Corte deve assumere che le disposizioni nazionali oggetto della prima censura del ricorso di merito, vietando ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), agli organi giurisdizionali ordinari e agli organi giurisdizionali amministrativi di verificare la regolarità della procedura di nomina dei giudici e, se del caso, di accertare l’irregolarità di tale procedura, possano violare l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino le garanzie inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. Occorre altresì assumere che tali disposizioni nazionali possano impedire agli organi giurisdizionali nazionali, aditi nel quadro delle loro competenze, di applicare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e di disapplicare tutte le disposizioni nazionali contrarie a dette disposizioni del diritto dell’Unione, e siano quindi idonee a violare il principio del primato del diritto dell’Unione.

179    Occorre osservare che il fatto che l’applicazione delle disposizioni nazionali oggetto della prima censura del ricorso di merito possa impedire agli organi giurisdizionali polacchi, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, di verificare il rispetto da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale delle garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, può compromettere in tale periodo l’indipendenza di detti organi giurisdizionali polacchi e, di conseguenza, a norma della giurisprudenza richiamata al punto 124 della presente ordinanza, determinare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e, quindi, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, sanciti all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione è fondata, in particolare, quello dello Stato di diritto.

180    Inoltre, le specificità del contesto giuridico in cui si inseriscono le disposizioni di cui trattasi rendono ancora più verosimile il rischio che si verifichi un siffatto danno grave e irreversibile.

181    Occorre infatti ricordare che la legge di modifica è l’ultimo elemento di una serie di riforme legislative in materia di organizzazione del potere giudiziario polacco, introdotte dalla Repubblica di Polonia a partire dalla fine del 2015. Orbene, la riforma intervenuta nel corso del 2017 è stata fortemente contestata in ragione, per l’appunto, delle carenze sistemiche che essa comporterebbe quanto all’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi, in particolare per quanto attiene alle condizioni di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ed è, del resto, alla base di una serie di ricorsi per inadempimento, di numerose domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte e dell’adozione da parte della Commissione, il 20 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, della proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia [COM(2017) 835 final].

182    Orbene, in un contesto in cui l’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi è seriamente messa in discussione dalle riforme legislative citate al punto che precede, è evidente che l’applicazione di disposizioni nazionali che impedirebbero agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto, da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale, dei requisiti in materia di indipendenza dei giudici accrescerebbe i dubbi esistenti quanto all’indipendenza di detti organi giurisdizionali, acuirebbe la mancanza di apparenza di indipendenza del potere giudiziario polacco e aggraverebbe la perdita di fiducia dei singoli e degli altri Stati membri nel sistema giudiziario della Repubblica di Polonia.

183    Secondo la Repubblica di Polonia, l’obbligo incombente agli organi giurisdizionali nazionali di rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione eliminerebbe ogni rischio di insorgenza di un danno grave e irreparabile risultante dall’applicazione delle disposizioni nazionali di cui alla prima censura del ricorso di merito.

184    Tuttavia, tale argomento non può essere accolto poiché, come osservato al punto 178 della presente ordinanza, al fine di valutare l’urgenza, occorre assumere che le disposizioni di cui trattasi siano tali da poter impedire agli organi giurisdizionali nazionali di applicare il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, e di disapplicare le norme nazionali contrarie a dette disposizioni del diritto dell’Unione, con conseguente violazione da parte di detti organi giurisdizionali del principio del primato del diritto dell’Unione.

185    Occorre inoltre considerare che il rispetto da parte di un organo giurisdizionale nazionale degli obblighi ad esso incombenti in forza del principio del primato del diritto dell’Unione comporterebbe la violazione, da parte di detto organo giurisdizionale, delle disposizioni nazionali di cui trattasi, il che potrebbe costituire un illecito disciplinare. A tal riguardo, occorre evidenziare che, nelle sue osservazioni relative ai provvedimenti provvisori oggetto del punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza, la Repubblica di Polonia ha ammesso che l’esame da parte di un’autorità giurisdizionale della regolarità della nomina di un giudice potrebbe integrare l’illecito di cui all’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e all’articolo 72, paragrafo 1, punto 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

186    Orbene, come sottolineato dalla Commissione, la semplice prospettiva per i giudici nazionali di poter essere sottoposti a procedure disciplinari nel caso in cui si conformassero agli obblighi che il principio del primato del diritto dell’Unione impone loro è idonea a dissuaderli dal rispettare tale principio.

187    Infine, per comprovare la mancanza di urgenza, la Repubblica di Polonia non può utilmente richiamarsi all’esistenza di un sistema di ricorsi avverso le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali se detto Stato membro non deduce alcun elemento idoneo a stabilire che detto sistema è strutturato in modo tale da consentire, in un contesto come quello descritto ai punti 181 e 182 della presente ordinanza, di eliminare il rischio che l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi determini l’insorgenza di un danno grave e irreparabile sotto il profilo dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

188    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la condizione relativa all’urgenza deve ritenersi soddisfatta per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza.

–       Sul bilanciamento degli interessi

189    La Commissione osserva che, se la Corte dovesse accogliere la prima censura del ricorso di merito dopo aver negato la concessione del provvedimento provvisorio di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza, ciò comporterebbe un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, mentre, se la Corte dovesse disporre detta misura e respingere in seguito la censura de qua, la conseguenza sarebbe unicamente la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni oggetto di detta censura.

190    La Repubblica di Polonia afferma che la sospensione delle disposizioni nazionali di cui trattasi sarebbe contraria ai principi fondamentali derivanti, segnatamente, dalla Costituzione della Repubblica di Polonia, cosicché una siffatta sospensione non consentirebbe agli organi giurisdizionali di procedere alla revoca dei giudici in presenza di condizioni diverse da quelle previste nell’articolo 180 di detta Costituzione. Infine, gli effetti di una siffatta sospensione sarebbero chiaramente lesivi degli interessi della giustizia.

191    A questo riguardo, occorre ricordare che, tenuto conto degli effetti collegati al principio del primato del diritto dell’Unione, la Repubblica di Polonia non può validamente invocare la contrarietà delle disposizioni di diritto interno, ivi comprese quelle di livello costituzionale, e gli effetti derivanti dall’applicazione di un provvedimento provvisorio disposto dalla Corte, quale la sospensione delle disposizioni nazionali di cui alla prima censura del ricorso di merito, né il danno agli interessi di detto Stato membro che, in ragione di detta contrarietà, deriverebbe dall’esecuzione di una siffatta misura. In ogni caso, un siffatto pregiudizio, quand’anche accertato, non può prevalere sull’interesse generale dell’Unione al buon funzionamento del suo ordinamento giuridico.

192    Date le circostanze, si deve concludere che la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza.

 Sui provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza

–       Sul fumus boni iuris

193    La Commissione afferma che la seconda censura del ricorso di merito, relativa alle disposizioni nazionali oggetto dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza, appare, prima facie, non priva di serio fondamento, posto che detta censura riguarda, in particolare, il fatto che, conferendo alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, conformemente a dette disposizioni, la competenza esclusiva per esaminare le censure e le questioni di diritto relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché in forza dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione.

194    La Commissione sostiene che, in base a dette disposizioni nazionali, nessun altro organo giurisdizionale nazionale diverso dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche può valutare l’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, né sottoporre al riguardo una questione pregiudiziale alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

195    La Commissione ricorda, segnatamente, che, secondo quanto emerge dalla sentenza A.K., ogni organo giurisdizionale nazionale che si trovi in una situazione comparabile a quella del giudice del rinvio nelle cause riunite alla base di detta sentenza è tenuto a verificare l’indipendenza dell’organo giurisdizionale interessato alla luce degli elementi elencati nel punto 171 della medesima sentenza e, ove da tale esame emerga che così non è, a disapplicare, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta.

196    La Repubblica di Polonia nega che l’attribuzione di questioni relative all’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale a un organo specifico, vale a dire, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, possa integrare una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. A questo riguardo, detto Stato membro precisa che una tale attribuzione è motivata dalla necessità di garantire una specializzazione in dette questioni essenziali di carattere costituzionale e di eliminare i rischi di divergenze a livello giurisprudenziale nelle materie concernenti l’indipendenza della giustizia.

197    Per verificare se la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta con riferimento alla concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza, occorre, in primis, osservare, come emerge dalle argomentazioni delle parti, che la seconda censura solleva, segnatamente, la questione se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, consenta di riservare l’esame delle problematiche in materia di indipendenza dei giudici a un organo giurisdizionale specializzato e, in caso affermativo, quali condizioni debbano essere soddisfatte per garantire il diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva. Si tratta di una questione giuridica complessa la cui risposta non si impone con immediatezza e merita quindi un esame approfondito, che non può essere compiuto dai giudici del procedimento sommario.

198    In secondo luogo, si deve osservare che, come affermato dalla Commissione senza essere contraddetta dalla Repubblica di Polonia, in forza delle disposizioni nazionali oggetto della seconda censura del ricorso di merito, anzitutto, solo la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi su questioni di diritto riguardanti l’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, cosicché gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a deferire a detta Sezione tutte le questioni di tale natura sollevate nel quadro delle cause loro sottoposte. Inoltre, le valutazioni di detta Sezione riguardanti l’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale sono vincolanti per gli organi giurisdizionali nazionali. Infine, detta Sezione è la sola competente a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad accertare l’illegittimità delle decisioni o delle sentenze definitive del Sąd Najwyższy (Corte suprema), degli organi giurisdizionali ordinari e degli organi giurisdizionali amministrativi ove la contestata illegittimità sia connessa allo status di giudice della persona che ha emanato la decisione.

199    Orbene, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 163 a 168 della presente ordinanza, non è possibile escludere, prima facie, che le disposizioni nazionali oggetto della prima censura del ricorso di merito, nella misura in cui impediscono alle sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) diverse dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, agli organi giurisdizionali ordinari e agli organi giurisdizionali amministrativi di verificare il rispetto da parte di un giudice o di organo giurisdizionale dei requisiti di indipendenza dei giudici, violino gli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia, in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino le garanzie inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

200    In terzo luogo, come già ricordato al punto 173 della presente ordinanza, è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili del diritto dell’Unione (sentenza dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

201    La Corte ha precisato che ciò si verificherebbe in particolare qualora, in caso di conflitto tra una disposizione del diritto dell’Unione ed una legge nazionale posteriore, la soluzione di tale conflitto fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione, e dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l’ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo (sentenza dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

202    Infine, la Corte ha altresì precisato che, laddove risulti che le valutazioni effettuate da un giudice nazionale non sono conformi al diritto dell’Unione, quest’ultimo impone che un giudice nazionale distinto, che sia, secondo il diritto interno, incondizionatamente vincolato all’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata da tale primo giudice, disapplichi, di propria iniziativa, la norma di diritto nazionale che gli impone di attenersi all’interpretazione del diritto dell’Unione operata dal primo giudice, e che ciò avverrebbe qualora, sulla base di tale norma di diritto interno, un giudice nazionale non potesse tenere debitamente conto, nel trattamento delle cause pendenti dinanzi ad esso, del fatto che risulta da una sentenza della Corte che una disposizione di diritto nazionale deve essere ritenuta contraria al diritto dell’Unione, e garantire che il primato di quest’ultimo venga debitamente assicurato attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie in tal senso (ordinanza del 7 giugno 2018, Filippi e a., C‑589/16, EU:C:2018:417, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata).

203    Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 200 a 202 della presente ordinanza, non è possibile nemmeno escludere, prima facie, che le disposizioni nazionali di cui alla seconda censura del ricorso di merito violino anche gli obblighi incombenti a detto Stato membro in forza del principio del primato risultante dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

204    Pertanto, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalle parti nel quadro della seconda censura del ricorso di merito, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, occorre concludere che, alla luce degli elementi evidenziati dalla Commissione e della giurisprudenza richiamata ai punti da 163 a 168 e da 200 a 202 della presente ordinanza, gli argomenti dedotti dall’istituzione succitata nel quadro di detta censura appaiono, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata nel punto 79 della medesima ordinanza.

205    Occorre quindi stabilire che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta rispetto alla concessione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza, senza che sia necessario valutare, prima facie, la fondatezza dell’argomento relativo all’asserita violazione, da parte delle disposizioni nazionali indicate nella seconda censura del ricorso di merito, dell’articolo 267 TFUE, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 79 della presente ordinanza.

–       Sull’urgenza

206    Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 116 della presente ordinanza, ai fini della valutazione dell’urgenza, la Corte deve assumere che le disposizioni nazionali oggetto della seconda censura del ricorso di merito, conferendo alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche la competenza esclusiva a pronunciarsi sulle questioni relative all’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale e impedendo, di conseguenza, alle sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) diverse dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, agli organi giurisdizionali ordinari e agli organi giurisdizionali amministrativi di verificare il rispetto da parte di un giudice o di organo giurisdizionale dei requisiti di indipendenza dei giudici, possano violare gli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia, in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, di garantire che gli organi giurisdizionali nazionali soddisfino le garanzie inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. Occorre altresì assumere che tali disposizioni possano impedire agli organi giurisdizionali nazionali aditi nel quadro delle loro competenze di applicare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e di disapplicare tutte le disposizioni nazionali contrarie a dette disposizioni del diritto dell’Unione, violando così il principio del primato del diritto dell’Unione.

207    Occorre osservare che il fatto che l’applicazione delle disposizioni nazionali oggetto della seconda censura del ricorso di merito può impedire agli organi giurisdizionali nazionali, ad eccezione della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, di pronunciarsi sulle questioni relative all’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale e di verificare così il rispetto, da parte di detto giudice o di detto organo giurisdizionale, dei requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, può compromettere in tale periodo l’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi e di conseguenza, a norma della giurisprudenza ricordata nel punto 124 della presente ordinanza, determinare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e, quindi, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, sanciti all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto.

208    Inoltre, le specificità del contesto giuridico in cui le disposizioni di cui trattasi si inseriscono, come descritte nei punti 181 e 182 della presente ordinanza, rendono ancora più verosimile il rischio che si verifichi un siffatto danno grave e irreversibile.

209    La Repubblica di Polonia contesta l’esistenza di un rischio di insorgenza di un siffatto danno poiché, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, le censure riguardanti l’indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale sarebbero esaminate dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sulla cui indipendenza non vi sarebbero dubbi.

210    Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, da una parte, al pari della Sezione disciplinare, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è stata istituita dalla legge sulla Corte suprema e che, come emerge dalle osservazioni della Repubblica di Polonia, i membri di detta sezione sono nominati al termine di una procedura in cui, come accade per i membri della Sezione disciplinare, interviene la KRS. Orbene, tenuto conto degli elementi interpretativi di cui alla sentenza A.K., non è possibile sostenere, come afferma detto Stato membro, che l’indipendenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non solleva alcun dubbio.

211    Dall’altra parte, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, le domande relative all’accertamento o alla valutazione della legittimità della nomina di un giudice o della sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali non sono esaminate dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

212    Ne risulta che l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui alla seconda censura del ricorso di merito implicherebbe che, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, nessun organo giurisdizionale nazionale possa esaminare le suddette questioni il che, come stabilito nel quadro dell’esame dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), della presente ordinanza, potrebbe causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e ai diritti dei singoli a un ricorso effettivo.

213    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la condizione relativa all’urgenza deve ritenersi soddisfatta per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza.

–       Sul bilanciamento degli interessi

214    La Commissione osserva che, se la Corte dovesse accogliere la seconda censura del ricorso di merito dopo aver negato la concessione del provvedimento provvisorio di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza, ciò comporterebbe un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, mentre, se la Corte dovesse disporre detta misura e respingere in seguito la censura de qua, la conseguenza sarebbe unicamente la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

215    Dal canto suo, la Repubblica di Polonia sostiene, da un lato, che la sospensione delle disposizioni nazionali di cui alla seconda censura del ricorso di merito non implicherebbe la possibilità per gli organi giurisdizionali nazionali di esaminare le questioni riservate da dette disposizioni alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, cosicché una siffatta sospensione non potrebbe contribuire a conseguire l’obiettivo perseguito. Dall’altro lato, detta sospensione violerebbe il diritto a un giudice precostituito per legge e il principio della certezza del diritto, poiché nessuna disposizione nazionale disciplinerebbe la competenza ratione materiae a pronunciarsi sulle questioni di diritto riservate da dette disposizioni alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

216    A tal riguardo, occorre ricordare che l’esecuzione di un provvedimento provvisorio relativo alla sospensione dell’applicazione di una disposizione nazionale comporta per lo Stato membro interessato l’obbligo di garantire il ripristino del quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui trattasi, posto che detto Stato membro è così obbligato, in attesa della sentenza definitiva, ad applicare le disposizioni abrogate, sostituite o modificate da quelle di cui è chiesta la sospensione dell’applicazione (v., in tal senso, ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punti 95 e 107).

217    Non è pertanto possibile riscontrare la violazione del diritto a un giudice precostituito per legge e del principio di certezza del diritto che, a parere della Repubblica di Polonia, deriverebbe dalla sospensione delle disposizioni nazionali oggetto della seconda censura del ricorso di merito sino all’adozione di una pronuncia definitiva.

218    Si deve quindi concludere che la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti di cui al punto 38, primo trattino, lettera e), della presente ordinanza.

 Sui provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza

–       Sul fumus boni iuris

219    La Commissione afferma che la terza censura del ricorso di merito, relativa alle disposizioni nazionali oggetto dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza, appare, prima facie, non priva di serio fondamento, riferendosi in concreto al fatto che, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che consentono di qualificare come infrazione disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno all’obbligo di garantire l’indipendenza del potere giudiziario e il diritto a una tutela giurisdizionale ad essa incombente in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e dell’articolo 267 TFUE.

220    In primo luogo, la Commissione afferma che gli elementi costitutivi degli illeciti disciplinari di cui all’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, vale a dire «atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria» o «atti che mettono in discussione il rapporto di lavoro di un giudice [o] l’efficacia della nomina di un giudice», sono a tal punto imprecisi da consentire che detti illeciti ricomprendano anche il caso di un giudice nazionale che controlli il rispetto, da parte di un organo giurisdizionale, dei requisiti di indipendenza dei giudici, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. In particolare, l’accertamento da parte di un giudice del mancato rispetto, da parte del suo collegio giudicante o di un altro organo, del requisito del giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi delle suddette disposizioni del diritto dell’Unione, a causa di irregolarità commesse in sede di nomina di un giudice membro di detto organo potrebbe essere qualificato come «atto che mette in discussione il rapporto di lavoro di un giudice o l’efficacia della nomina di un giudice». Lo testimonierebbe il fatto che, il 5 agosto 2020, un procedimento disciplinare è stato avviato per tale motivo a carico di un giudice del Sąd Apelacyjny Szczecin (Corte d’appello di Stettino, Polonia), in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

221    Fondandosi, segnatamente, sui principi giuridici enunciati al punto 32 della sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), e ai punti 55, 57, 70 e 71 della sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), la Commissione afferma che le disposizioni nazionali di cui alla terza censura del ricorso di merito violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

222    Inoltre, gli illeciti disciplinari oggetto delle disposizioni di cui trattasi si riferirebbero al contenuto delle decisioni giudiziarie, il che contrasterebbe con il punto 67 della sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).

223    In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’illecito disciplinare di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, si fonda su una nozione imprecisa, vale a dire la «violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge», nozione questa che può certamente rinviare sia al contenuto delle decisioni giudiziarie sia alla violazione delle disposizioni nazionali che vietano di sottoporre a sindacato giurisdizionale il rispetto, da parte di un organo giurisdizionale, dei requisiti di indipendenza dei giudici, ai sensi del diritto dell’Unione.

224    La Repubblica di Polonia afferma che la responsabilità disciplinare gravante sui giudici in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non comprende la responsabilità per il contenuto delle decisioni giudiziarie, cosicché non può essere considerata come integrante un elemento di pressione sui giudici o un’ingerenza nelle loro attività giurisdizionali.

225    In particolare, per quanto attiene, in primis, all’illecito consistente nell’ostacolare, se non addirittura impedire, l’amministrazione della giustizia, previsto all’articolo 107, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e all’articolo 72, paragrafo 1, punto 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Repubblica di Polonia nega che l’adempimento da parte di un giudice degli obblighi descritti nella sentenza A.K. possa rientrare in un siffatto illecito, poiché, da una parte, è evidente che una sentenza della Corte non può comprendere disposizioni la cui attuazione ostacola l’amministrazione della giustizia e, dall’altra, detta sentenza non costituirebbe una decisione che, alla luce del suo contenuto, minacci il funzionamento della giustizia. La Repubblica di Polonia osserva peraltro che un siffatto illecito svolge un ruolo molto importante all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali ed è previsto dalle disposizioni costituzionali di altri Stati membri in materia di potere giudiziario. In particolare, le disposizioni contestate dalla Commissione si ispirerebbero al diritto francese, che la Commissione non ha messo in discussione.

226    Per quanto attiene, in secondo luogo, all’illecito consistente nel mettere in discussione il rapporto di lavoro di un giudice o l’efficacia della nomina di un giudice, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e all’articolo 72, paragrafo 1, punto 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Repubblica di Polonia ribadisce l’argomento illustrato ai punti 158 e 159 della presente ordinanza nel quadro dell’esame dei provvedimenti provvisori di cui al punto 38, primo trattino, lettera d), di questa ordinanza. Tuttavia, la Repubblica di Polonia, che non contesta le deduzioni della Commissione in merito all’esistenza di una procedura disciplinare avviata contro un giudice del Sąd Apelacyjny Szczecin (Corte d’appello di Stettino), sottolinea, segnatamente, che il divieto di effettuare una valutazione della legittimità della nomina di un giudice costituirebbe, alla luce del modello costituzionale di nomina dei giudici in Polonia, una precisazione apportata al contenuto delle disposizioni giuridiche che definiscono l’illecito disciplinare, e sarebbe pienamente giustificato e opportuno.

227    Per quanto attiene, in terzo e ultimo luogo, all’illecito consistente nella violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge, di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Repubblica di Polonia afferma che tale illecito non potrebbe in alcun modo essere assimilato a una responsabilità disciplinare in ragione del contenuto di una decisione o in forza dei normali errori che il giudice può commettere nel deliberare. Come evidenzierebbe la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), detto illecito si riferirebbe a casi eccezionali di violazione delle disposizioni di diritto, vale a dire casi in cui la violazione sia manifesta e flagrante, e giustifichi la condanna dei suoi autori.

228    Per verificare se la condizione del fumus boni iuris sia soddisfatta con riferimento alla concessione dei provvedimenti provvisori enunciati nel punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza, occorre, in primo luogo, ricordare che, come emerge dai punti 171 e 199 della presente ordinanza, le disposizioni nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali nazionali chiamati a interpretare e applicare il diritto dell’Unione di verificare il rispetto da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale dei requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, la regolarità della procedura di nomina di un giudice o di un organo giurisdizionale violano, prima facie, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

229    Si deve pertanto constatare che disposizioni nazionali in forza delle quali i giudici nazionali possono essere sottoposti a procedimento disciplinare per aver effettuato una siffatta verifica sono anch’esse, prima facie, contrarie all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta.

230    In secondo luogo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza richiamata al punto 87 della presente ordinanza, il requisito di indipendenza e di imparzialità risultante, segnatamente, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone di evitare ogni rischio che il regime disciplinare sia utilizzato nei confronti dell’autorità giudiziaria quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali.

231    A tal fine, è essenziale, in particolare, che siano previste norme che definiscano in modo sufficientemente chiaro e preciso i comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici, nell’ottica di garantire l’indipendenza inerente al loro compito e di evitare che essi siano esposti al rischio che la loro responsabilità disciplinare possa sorgere per il solo fatto della loro decisione (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 234).

232    Nel caso di specie, come osservato dalla Commissione, è evidente che la formulazione dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, presenta un grado di astrattezza e imprecisione tale da non potersi escludere, prima facie, che un giudice possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità disciplinare per il solo fatto di aver verificato il rispetto, da parte di un giudice o di un collegio giudicante, dei requisiti di indipendenza dei giudici e, per aver, segnatamente, accertato l’irregolarità della procedura di nomina di un giudice.

233    Lo stesso vale per l’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. Infatti, visto il carattere astratto e impreciso dell’espressione «violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge», non è possibile escludere, prima facie, la possibilità che un giudice possa essere chiamato a rispondere di un contenuto asseritamente «errato» delle sue decisioni o della violazione, attraverso di esse, delle disposizioni nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto da parte di un giudice o di collegio giudicante dei requisiti di indipendenza dei giudici.

234    Tenuto conto della formulazione delle disposizioni nazionali oggetto della terza censura del ricorso di merito, non si può quindi escludere, prima facie, che dette disposizioni non solo impediscano agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto, da parte di un giudice o di organo giurisdizionale, dei requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva, ma consentano altresì un utilizzo del regime disciplinare quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali, violando così l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

235    Tale valutazione si impone a maggior ragione per quanto riguarda l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e all’articolo 72, paragrafo 1, punto 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, tanto più che, come emerge dall’argomentazione delle parti ripresa ai punti 220 e 226 della presente ordinanza, l’accertamento dell’irregolarità della nomina di un giudice può integrare l’illecito di cui alle disposizioni di cui trattasi.

236    Inoltre, il fatto che le decisioni rese nel quadro dei procedimenti disciplinari avviati a carico dei giudici siano sottoposte al controllo di un organo, vale a dire la Sezione disciplinare, di cui non è possibile, prima facie, escludere la mancanza di indipendenza, come stabilito al punto 97 della presente ordinanza, contribuisce a rafforzare la valutazione esposta al punto 234 della medesima. Lo stesso vale per il fatto, sottolineato dalla Commissione, che la legge di modifica che ha introdotto gli illeciti disciplinari previsti dalle disposizioni nazionali di cui trattasi è stata adottata un mese dopo che la Corte ha pronunciato la sentenza A.K. e fornito al giudice del rinvio gli elementi di valutazione in merito all’indipendenza di detta sezione, elementi sulla cui base gli organi giurisdizionali nazionali hanno potuto valutare l’indipendenza del giudice o dell’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi nell’ambito delle cause loro sottoposte.

237    Inoltre, per quanto attiene alla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) richiamata dalla Repubblica di Polonia e riguardante gli elementi costitutivi dell’illecito della «violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge», previsto nell’articolo 72, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, basti osservare che detta giurisprudenza è anteriore all’istituzione, nel corso del 2017, della Sezione disciplinare e, a fortiori, dell’adozione, nel 2019, mediante la legge di modifica, delle disposizioni nazionali oggetto segnatamente delle prime due censure del ricorso di merito. Tale giurisprudenza non può quindi rimettere in discussione la valutazione di cui al punto 234 della presente ordinanza

238    Infine, come osservato nel punto 111 della presente ordinanza, la Repubblica di Polonia non può validamente far leva sull’asserita esistenza in altri Stati membri di norme simili alle suddette disposizioni al fine di dimostrare il mancato soddisfacimento, nel caso di specie, della condizione relativa al fumus boni iuris.

239    Pertanto, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalle parti nel quadro della terza censura del ricorso di merito, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, occorre concludere che, alla luce degli elementi evidenziati dalla Commissione e della giurisprudenza richiamata ai punti da 163 a 168 nonché 230 e 231 della presente ordinanza, gli argomenti dedotti da tale istituzione nel quadro di detta censura appaiono, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 79 dell’ordinanza medesima.

240    Occorre quindi concludere che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati al punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza.

–       Sull’urgenza

241    Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 116 della presente ordinanza, ai fini della valutazione dell’urgenza, la Corte deve assumere che le disposizioni nazionali di cui alla terza censura del ricorso di merito possano, da una parte, impedire agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale dei requisiti relativi alla tutela giurisdizionale effettiva e, dall’altra, consentire che il regime disciplinare sia utilizzato come strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali e contrastare, così, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

242    Come affermato dalla Commissione, il fatto che l’applicazione delle disposizioni nazionali oggetto della terza censura del ricorso di merito possa impedire agli organi giurisdizionali nazionali, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, di verificare il rispetto da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale delle garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva e consentire, dall’altra, sino alla pronuncia di detta sentenza, che il regime disciplinare possa essere utilizzato come strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali, può compromettere durante lo stesso periodo l’indipendenza dei summenzionati organi giurisdizionali polacchi e, di conseguenza, a norma della giurisprudenza ricordata al punto 124 della presente ordinanza, determinare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e, quindi, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, sanciti all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto.

243    La Repubblica di Polonia nega l’urgenza facendo riferimento alla sospensione, a seguito dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), delle attività della Sezione disciplinare quanto ai procedimenti disciplinari riguardanti i giudici. Secondo detto Stato membro, in forza della sospensione succitata, che sarà mantenuta sino alla pronuncia della sentenza di merito nella causa C‑791/19, la Sezione disciplinare disapplicherebbe, in generale, le disposizioni contestate dalla Commissione, cosicché la sospensione di queste ultime non presenterebbe alcun carattere di urgenza in quanto non avrebbe l’effetto di prevenire un qualsivoglia danno.

244    A tale riguardo, sebbene la sospensione delle attività della Sezione disciplinare sia idonea ad attenuare il rischio di insorgenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi, una siffatta sospensione non consente tuttavia di eliminare tale rischio.

245    Infatti, come osservato dalla Commissione, la semplice prospettiva per i giudici polacchi di essere sottoposti, se del caso, a procedimento disciplinare per aver verificato il rispetto da parte di un giudice o di un organo giurisdizionale dei requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva può ledere la loro indipendenza, e ciò a prescindere dall’organo giudiziario dinanzi al quale tale procedimento è condotto.

246    Pertanto, la sola esistenza di disposizioni nazionali che consentano di utilizzare il regime disciplinare quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali può generare nei singoli e negli altri Stati membri dubbi quanto all’indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali con conseguente rischio di un danno grave e irreparabile.

247    Infine, per quanto riguarda, segnatamente, l’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Repubblica di Polonia afferma che la domanda di sospensione di detta disposizione è tardiva e del tutto incomprensibile. In tale contesto, lo Stato membro di cui trattasi afferma, da una parte, che la Commissione non ha giustificato in alcun modo la sospensione dell’applicazione di una disposizione che si ricollega in Polonia a una lunga tradizione costituzionale e, dall’altra, che il fatto che la Commissione abbia contestato, nel quadro del ricorso per inadempimento nella causa C‑791/19, una disposizione analoga contenuta nell’articolo 107 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari senza tuttavia chiedere la sospensione della sua applicazione dimostra che detta istituzione non ravvisa in realtà alcun rischio nell’applicazione dell’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

248    Tuttavia, da una parte, contrariamente a quanto dedotto dalla Repubblica di Polonia, la Commissione ha illustrato le ragioni per cui ravvisa la necessità di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni oggetto della terza censura del ricorso di merito. Dall’altra, come osservato ai punti 138 e 237 della presente ordinanza, la legge di modifica ha introdotto numerose disposizioni, come quelle oggetto delle prime due censure del ricorso di merito, che possono incidere sulla portata dell’illecito di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e che costituiscono pertanto elementi nuovi rispetto a quelli esistenti prima dell’adozione di detta legge di modifica, ai fini della valutazione dell’esistenza dell’urgenza.

249    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, per quanto attiene alla concessione dei provvedimenti provvisori indicati nel punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza, la condizione relativa all’urgenza deve ritenersi soddisfatta.

–       Sul bilanciamento degli interessi

250    La Commissione osserva che, se la Corte dovesse accogliere la terza censura del ricorso di merito dopo aver negato la concessione del provvedimento provvisorio di cui al punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza, ciò comporterebbe un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, in particolare al loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

251    Per contro, ove la Corte dovesse adottare detto provvedimento e respingere poi la censura di cui trattasi, la conseguenza sarebbe soltanto la sospensione temporanea dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e, quindi, l’impossibilità temporanea di qualificare come illecito, in applicazione delle disposizioni di cui trattasi, il controllo esercitato da un giudice, nel quadro della sua attività giurisdizionale, del rispetto dei requisiti del diritto dell’Unione in materia di indipendenza e imparzialità di un giudice precostituito per legge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

252    La Repubblica di Polonia afferma, segnatamente, che la mancata applicazione, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, delle disposizioni nazionali di cui alla terza censura del ricorso di merito significherebbe che, nel corso di tutto il periodo in questione, condotte censurabili, che dovrebbero senza dubbio comportare la responsabilità disciplinare dei rispettivi autori, sarebbero invece consentite. I giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) potrebbero così, segnatamente, retrodatare atti giudiziari, occultare documenti rilevanti ai fini della definizione delle cause, comminare pene non previste dalla legge o modificare decisioni con modalità non previste dalle procedure o persino emanare decisioni non previste da dette procedure. La sospensione dell’applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi comporterebbe pertanto un grave pregiudizio per gli interessi della Repubblica di Polonia.

253    A questo riguardo, è tuttavia sufficiente ricordare che, come emerge dal punto 216 della presente ordinanza, la sospensione dell’applicazione delle disposizioni nazionali di cui alla terza censura del ricorso di merito comporterà l’obbligo per la Repubblica di Polonia di applicare, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, le disposizioni abrogate, sostituite o modificate dalle disposizioni nazionali oggetto di detta censura. La concessione del provvedimento provvisorio di cui al punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza non può quindi causare il danno evocato da detto Stato membro.

254    Si deve pertanto concludere che la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti di cui al punto 38, primo trattino, lettera c), della presente ordinanza.

255    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre accogliere la domanda di provvedimenti provvisori della Commissione di cui al punto 1 della presente ordinanza.

Per questi motivi, la vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La Repubblica di Polonia è tenuta, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C204/21,

a)      a sospendere, da un lato, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione dell’ordinamento giudiziario ordinario, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 e di altre disposizioni, in forza delle quali l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado di giudizio, sulle domande di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro i giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare o ad arresto e a disporne la comparizione, e dall’altro lato, gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di detto articolo che autorizzano l’avvio di un procedimento penale contro un giudice o il suo arresto, e di astenersi dal rinviare le cause oggetto di detto articolo a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C585/18, C624/18 e C625/18, EU:C:2019:982);

b)      a sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è competente a pronunciarsi sulle cause riguardanti lo status e l’esercizio delle funzioni del giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), segnatamente, sulle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e su quelle relative al pensionamento di detti giudici, e di astenersi dal rinviare dette cause a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C585/18, C624/18 e C625/18, EU:C:2019:982);

c)      a sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata dalla legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, che rende i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

d)      a sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002, come modificata dalla legge recante modifica della legge sull’organizzazione dell’ordinamento giudiziario ordinario, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, e dell’articolo 8 della legge recante modifica della legge sull’organizzazione dell’ordinamento giudiziario ordinario, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, nella misura in cui vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;

e)      a sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge recante modifica della legge sull’organizzazione dell’ordinamento giudiziario ordinario, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, che stabiliscono la competenza esclusiva dell’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, e

f)      a comunicare alla Commissione europea, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza della Corte che ingiunge i provvedimenti provvisori richiesti, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.