Language of document : ECLI:EU:T:2015:224





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 aprile 2015 –
Evropaïki Dynamiki / Frontex

(causa T‑554/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi informatici, hardware e licenze software – Rigetto delle offerte di un offerente – Obbligo di motivazione – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 47, 130)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito ad una richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 48‑51, 59, 61, 131)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punto 52)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di trasmettere il rapporto del comitato di valutazione e le offerte prescelte a un offerente escluso senza comparazione della sua offerta con quelle degli altri offerenti – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 63, 91)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Diritto degli offerenti a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di ricorso contro la decisione che attribuisce l’appalto ad un altro offerente – Violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Violazione delle forme sostanziali – Conseguenze – Annullamento della suddetta decisione (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 79‑81)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di discutere con l’offerente escluso i pregi della sua offerta – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punto 115)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Semplice rinvio agli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 145)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 164, 165)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni che respingono le offerte della ricorrente per la gara d’appalto Frontex/OP/87/2010, riguardante un contratto quadro per «Servizi TIC» nell’ambito delle tecnologie di gestione e di sicurezza informatica (GU 2010/S 66-098323), e per la gara d’appalto Frontex/OP/98/2010, riguardante il progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur nell’ambito del coordinamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2010/S 90-134098), nonché di tutte le decisioni connesse, comprese quelle di affidare i contratti ad altri offerenti e, dall’altro, ricorso di risarcimento volto a risarcire il danno asseritamente subito per aver aggiudicato i contratti ai suddetti offerenti.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n. 1 (sistemi informatici), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata.

2)

La decisione di Frontex del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n. 6 (sistemi di gestione dei contenuti aziendali), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute da Frontex e quest’ultima sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.