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Ricorso proposto il 29 novembre 20010 - Biodes / UAMI - Manasul International (FARMASUL)

(Causa T-553/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biodes, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul Internacional S.L. (Ponferrada, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1034/2009-1, e

Condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti a sostegno di questo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "FARMASUL" per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manasul Internacional S.L.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali "MANASUL" e "MANASUL ORO" per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione e concessione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e diniego del marchio richiesto.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8. n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto non sussisterebbe somiglianza tra i marchi contrapposti, la controinteressata avrebbe omesso di tener conto del secondo contratto di licenza che ha modificato il primo contratto di licenza e il marchio contrapposto non avrebbe l'asserita notorietà.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).