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Ricorso proposto il 9 aprile 2013 – Telefónica / Commissione

(Causa T-216/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, nella parte riguardante la ricorrente o, in subordine,

dichiarare la nullità parziale dell’articolo 2 della decisione impugnata e ridurre l’importo della sanzione irrogata, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T–208/13, Portugal Telecom/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi in via principale.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

La ricorrente afferma al riguardo che nella decisione impugnata è stata applicata in modo errato la giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e sono stati violati i principi relativi alla presunzione di innocenza, all’onere della prova e di in dubio pro reo, riguardo al contenuto della nona clausola dell’accordo di acquisto. Essa sostiene, in particolare, in ordine a tale punto, che detta clausola era connessa all’operazione e non può essere intesa né applicata a prescindere da quest’ultima e da un difficile processo di negoziazione, caratterizzato dalla permanente interferenza del governo portoghese.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

Al riguardo la ricorrente eccepisce un errore manifesto di valutazione dei fatti e una violazione del principio di valutazione congiunta della prova, in considerazione del contesto in cui tale clausola è stata concordata, del comportamento delle parti coinvolte e della finalità della stessa.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di onere della prova e di buona amministrazione, del diritto di difesa e del principio della presunzione di innocenza in relazione alla prova dell’intervento del governo portoghese nei negoziati e nella creazione e nel mantenimento della clausola controversa.

Quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

La ricorrente afferma, al riguardo, l’insufficiente motivazione e l’errata valutazione dell’idoneità della clausola a restringere la concorrenza, presupposto necessario perché possa prodursi un’infrazione, almeno per oggetto, dell’articolo 101 TFUE.

Quinto motivo, basato sull’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

Al riguardo, la ricorrente sostiene che la clausola di cui trattasi non costituisce nemmeno una restrizione per effetti contraria all’articolo 101 TFUE.

In subordine, la ricorrente lamenta altresì la violazione dei principi di proporzionalità e di motivazione, nonché la commissione di un errore manifesto nel mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e nella valutazione insufficiente di queste ultime.